Per la relative priority rule omologa del concordato con voto della classe pregiudicata

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La pronuncia del Tribunale di Torino dell’11 novembre 2024 ha esaminato la nuova disciplina dell’omologa forzosa ex art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il “cross class cram down” previsto dall’art. 11 § 1 lettere a) e b) della direttiva 2019/1023), come modificata dal correttivo-ter (DLgs. 136/2024).

Il comma 2 stabilisce che: “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Quanto al requisito di cui alla sopra citata lett. d) n. 2, sul piano interpretativo il Collegio richiama il Tribunale di Bergamo 11 aprile 2023, ove si chiarisce che il voto determinante per ottenere l’omologa forzosa del concordato deve provenire da una classe di creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall’applicazione, in ambito concordatario, della regola del relative priority rule (RPR) in luogo della absolute priority rule (APR), sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. surplus concordatario o valore di ristrutturazione).

Contabilità

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La APR è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato, mentre la RPR consente il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti l’ordine delle prelazioni.

Per individuare l’ambito di applicazione dei due principi (RPR e APR), all’interno del concordato in continuità (anche indiretta), occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un “prima” (il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale) e in un “dopo” (il c.d. “surplus da continuità” o “plusvalore da continuità”), rispetto all’attuazione del piano concordatario. Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito secondo la regola dell’RPR. Per l’art. 112 comma 2 lett. d) secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (c.d. classe “maltrattata” o c.d. classe “interessata” alla prosecuzione dell’attività).

La disciplina è ispirata alla ratio di favorire la continuità, riammettendo l’impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali. Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta dell’imprenditore, venga distribuito secondo la regola del RPR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare con l’APR anche con riferimento al surplus concordatario. La disposizione richiede di operare una comparazione tra una proposta “reale” e un contesto ipotetico o virtuale, poiché l’applicazione alternativa non riguarda l’effettivo scenario della liquidazione, ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe di creditori “svantaggiata”. Secondo la Relazione illustrativa del decreto correttivo, la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti i quali, in caso di applicazione dell’APR, troverebbero soddisfacimento anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Deve trattarsi di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfazione dei propri crediti e subiscono un pregiudizio; i creditori della classe (“interessata”, “svantaggiata” o “golden class”) che ricevono dalla proposta il pagamento ridotto del proprio credito devono aver votato favorevolmente, nonostante il loro interesse alla completa applicazione dell’APR.



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