Decreto ter: le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione

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Il 27 settembre 2024 รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (โ€œCorrettivo-terโ€), terzo โ€“ e attualmente ultimo โ€“ Decreto Correttivo al Codice della Crisi dโ€™Impresa e dellโ€™Insolvenza.

Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter,โ€‹ da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dallโ€™altro, introduce specifiche novitร  largamente attese dagli operatori.

Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento e allโ€™istituto dellโ€™esdebitazione.

SOVRAINDEBITAMENTO

Il Decreto Correttivo ha apportato diverse modifiche anche alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in origine introdotte nellโ€™ordinamento nostrano con la L. n. 3/2012 e poi confluite โ€“ seppur con denominazioni differenti โ€“ nel C.C.I.I.

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Preliminarmente, con la modifica dellโ€™art. 65 C.C.I.I., il Correttivo ha introdotto la preclusione al richiedente della possibilitร  di accedere alle procedure di concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda prenotativa o in bianco ex art. 44 C.C.I.I.

In primo luogo, รจ stata oggetto di modifiche la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ove il Correttivo ha ampliato notevolmente la portata del presupposto soggettivo per lโ€™accesso alla procedura che, si rammenta, รจ riservata al solo consumatore, al quale spetta in via esclusiva la legittimazione a chiederne lโ€™apertura.

Infatti, รจ stato modificato lโ€™art. 2, lett. e), C.C.I.I. nella parte in cui viene stabilito che la qualifica di โ€œconsumatoreโ€ ha valenza solo per debiti contratti dalla persona fisica che agisce per scopi estranei allโ€™attivitร  imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; pertanto, viene attribuita la qualifica di consumatore anche al soggetto socio di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte per scopi estranei allโ€™attivitร  di impresa. Ne deriva che viene consentito lโ€™accesso al sovraindebitamento al socio in proprio, anche illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non ritenendo di per sรฉ una circostanza ostativa allโ€™accesso alla procedura da sovraindebitamento la possibilitร  dellโ€™estensione degli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 256 C.C.I.I., salvo che non si configuri un pregiudizio in capo ai creditori sociali.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilitร  ai membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cd. โ€œfamiliareโ€, con accesso a unโ€™unica procedura, cosรฌ come disposto dallโ€™art. 66 C.C.I.I.

รˆ stato oggetto di modifiche anche lโ€™art. 67, comma 4, C.C.I.I., aggiungendo un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sullโ€™ammissibilitร  di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nellโ€™ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Infatti, per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola cosรฌ maggiormente appetibile, la moratoria รจ espressamente introdotta โ€“ o, per meglio dire, reintrodotta in quanto prevista per un anno dallโ€™omologazione, nella legge n. 3 del 2012 โ€“ con la previsione del termine massimo di due anni. Lโ€™ampliamento del termine intende contemperare lโ€™esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessitร  di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che non sono chiamati a votare il piano.

Alla predetta norma sono stati aggiunti altri due commi:

  1. Comma 5, che prevede la possibilitร  di rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sullโ€™abitazione principale del debitore, se questโ€™ultimo ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero se il Giudice lo autorizza al pagamento dello scaduto;
  2. Comma 6, che prevede lo svolgimento del procedimento avanti al giudice monocratico.

Per quanto riguarda, invece, il concordato minore, รจ stato oggetto di emendamento quanto disposto dallโ€™art. 77 C.C.I.I. in tema di condizioni soggettive ostative allโ€™accesso a tale procedura. Il Correttivo, infatti, ha introdotto lโ€™inammissibilitร  della proposta concordataria qualora il sovraindebitato abbia giร  ottenuto il beneficio dellโ€™esdebitazione nei cinque anni precedenti la proposizione della domanda, eliminando la parte in cui era prevista come condizione ostativa per il debitore lโ€™aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure da sovraindebitamento.

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รˆ stato inoltre modificato lโ€™art. 74, comma 2, C.C.I.I., al fine di chiarire il concetto di โ€œrisorse esterneโ€ ivi indicato. Infatti, รจ apparso piรน aderente alla ratio della disposizione, oltrechรฉ piรน facilmente accertabile dal tribunale โ€“ con conseguente riduzione del procedimento di ammissione -, fare riferimento allโ€™incremento dellโ€™attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che allโ€™aumento della soddisfazione dei creditori.

In ultimo, la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato รจ stata la procedura oggetto di maggiori modifiche da parte del novello Decreto Correttivo.

Una tra tutte, la modifica dellโ€™art. 268 C.C.I.I. ha risolto, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilitร  della procedura di liquidazione controllata nei confronti dellโ€™imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare lโ€™apertura di procedure inutili per i creditori e costose per lโ€™erario.

Invero, in caso di riscontro negativo, la domanda รจ improcedibile se lโ€™OCC non attesta che รจ possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante lโ€™esercizio di azioni giudiziarie.

รˆ stata oggetto di emendamenti anche la norma che disciplina la relazione dellโ€™OCC (art. 269 C.C.I.I.). Questโ€™ultima, infatti, ora dovrร  esplicitamente contenere unโ€™attenta valutazione sulla diligenza del debitore nellโ€™assumere le obbligazioni che hanno determinato la crisi, la cui valutazione potrร  condizionare la successiva esdebitazione.

La modifica maggiormente innovativa โ€“ ma soprattutto quella maggiormente attesa dai creditori โ€“ รจ la modifica dellโ€™art. 270 C.C.I.I. nella parte in cui รจ stato aumentato il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, passando da 60 a 90 giorni successivi alla comunicazione al creditore della sentenza di apertura della procedura (prorogabile di trenta giorni ai sensi dellโ€™art. 272 C.C.I.I.).

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La sentenza deve poi essere notificata a debitore, creditori e titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Alla luce del nuovo contenuto di cui allโ€™art. 271 C.C.I.I., in caso di ricorso presentato dal creditore il debitore potrร  ancora chiedere lโ€™accesso alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore e il Giudice non potrร  dichiarare aperta la liquidazione controllata prima di aver esaminato la domanda del debitore, in base al principio di preferenza per le procedure di composizione concordata della crisi o dellโ€™insolvenza di cui allโ€™art. 7, comma 2, C.C.I.I.

Lโ€™art. 275 C.C.I.I. contiene numerose novitร  in merito al programma di liquidazione (sul quale il Liquidatore deve relazionare il Giudice ogni sei mesi), alle relazioni semestrali (il cui mancato deposito costituisce causa di revoca), alla presentazione del rendiconto, e allโ€™eventuale sostituzione del Liquidatore (con possibilitร  per il Giudice di escluderne in tutto o in parte il compenso).

Va, infine, sottolineato come il Codice abbia espunto la previsione relativa al lasso temporale minimo di durata della procedura di quattro anni successivi al deposito della domanda.

ESDEBITAZIONE

Il terzo Decreto Correttivo interviene altresรฌ sullโ€™istituto dellโ€™esdebitazione: cosรฌ come chiarito dalla Relazione Illustrativa le modifiche apportate dal Decreto Correttivo mirano a razionalizzarne la disciplina, adattandola alle peculiaritร  della liquidazione giudiziale, da un lato, e della liquidazione controllata, dallโ€™altro.

In tale ottica, il Capo X รจ stato riorganizzato con lโ€™inserimento, nella prima sezione, delle Disposizioni Generali applicabili a ogni tipo di esdebitazione, e con la previsione di due ulteriori sezioni, la I-bis dedicata alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e la II relativa allโ€™esdebitazione nella liquidazione controllata.

Piรน in particolare, per quanto riguarda la liquidazione giudiziale, a fronte della avvenuta modifica dei commi 1 e 2 dellโ€™art. 281 C.C.I.I., รจ oggi previsto che โ€œIl tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui allโ€™articolo 280, comma 1, lettera a) secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Lโ€™istanza del debitore รจ comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorniโ€ e che โ€œAllo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui รจ stata aperta la procedura di liquidazione giudizialeโ€ (con eliminazione, quindi, della previsione dellโ€™istanza del debitore nellโ€™ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dallโ€™apertura della procedura).

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รˆ stato, altresรฌ, sostituito il comma 3 dellโ€™articolo 281 C.C.I.I., al fine di chiarire, come precisato dalla relazione illustrativa, che il rapporto riepilogativo del curatore รจ necessario solo nel caso di chiusura disposta prima del termine di tre anni, posto che, se lโ€™esdebitazione avviene al terzo anno dallโ€™apertura della procedura, la liquidazione giudiziale รจ in corso e non vi รจ alcun rapporto riepilogativo finale da predisporsi.



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