Il 27 settembre 2024 รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (โCorrettivo-terโ), terzo โ e attualmente ultimo โ Decreto Correttivo al Codice della Crisi dโImpresa e dellโInsolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter,โ da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dallโaltro, introduce specifiche novitร largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo alle procedure di composizione delle crisi da Sovraindebitamento e allโistituto dellโesdebitazione.
SOVRAINDEBITAMENTO
Il Decreto Correttivo ha apportato diverse modifiche anche alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in origine introdotte nellโordinamento nostrano con la L. n. 3/2012 e poi confluite โ seppur con denominazioni differenti โ nel C.C.I.I.
Preliminarmente, con la modifica dellโart. 65 C.C.I.I., il Correttivo ha introdotto la preclusione al richiedente della possibilitร di accedere alle procedure di concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante il deposito di una domanda prenotativa o in bianco ex art. 44 C.C.I.I.
In primo luogo, รจ stata oggetto di modifiche la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ove il Correttivo ha ampliato notevolmente la portata del presupposto soggettivo per lโaccesso alla procedura che, si rammenta, รจ riservata al solo consumatore, al quale spetta in via esclusiva la legittimazione a chiederne lโapertura.
Infatti, รจ stato modificato lโart. 2, lett. e), C.C.I.I. nella parte in cui viene stabilito che la qualifica di โconsumatoreโ ha valenza solo per debiti contratti dalla persona fisica che agisce per scopi estranei allโattivitร imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; pertanto, viene attribuita la qualifica di consumatore anche al soggetto socio di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. con esclusivo riguardo alle obbligazioni assunte per scopi estranei allโattivitร di impresa. Ne deriva che viene consentito lโaccesso al sovraindebitamento al socio in proprio, anche illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non ritenendo di per sรฉ una circostanza ostativa allโaccesso alla procedura da sovraindebitamento la possibilitร dellโestensione degli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 256 C.C.I.I., salvo che non si configuri un pregiudizio in capo ai creditori sociali.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilitร ai membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cd. โfamiliareโ, con accesso a unโunica procedura, cosรฌ come disposto dallโart. 66 C.C.I.I.
ร stato oggetto di modifiche anche lโart. 67, comma 4, C.C.I.I., aggiungendo un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sullโammissibilitร di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nellโambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Infatti, per garantire una maggiore efficacia alla procedura, rendendola cosรฌ maggiormente appetibile, la moratoria รจ espressamente introdotta โ o, per meglio dire, reintrodotta in quanto prevista per un anno dallโomologazione, nella legge n. 3 del 2012 โ con la previsione del termine massimo di due anni. Lโampliamento del termine intende contemperare lโesigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessitร di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che non sono chiamati a votare il piano.
Alla predetta norma sono stati aggiunti altri due commi:
- Comma 5, che prevede la possibilitร di rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sullโabitazione principale del debitore, se questโultimo ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero se il Giudice lo autorizza al pagamento dello scaduto;
- Comma 6, che prevede lo svolgimento del procedimento avanti al giudice monocratico.
Per quanto riguarda, invece, il concordato minore, รจ stato oggetto di emendamento quanto disposto dallโart. 77 C.C.I.I. in tema di condizioni soggettive ostative allโaccesso a tale procedura. Il Correttivo, infatti, ha introdotto lโinammissibilitร della proposta concordataria qualora il sovraindebitato abbia giร ottenuto il beneficio dellโesdebitazione nei cinque anni precedenti la proposizione della domanda, eliminando la parte in cui era prevista come condizione ostativa per il debitore lโaver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure da sovraindebitamento.
ร stato inoltre modificato lโart. 74, comma 2, C.C.I.I., al fine di chiarire il concetto di โrisorse esterneโ ivi indicato. Infatti, รจ apparso piรน aderente alla ratio della disposizione, oltrechรฉ piรน facilmente accertabile dal tribunale โ con conseguente riduzione del procedimento di ammissione -, fare riferimento allโincremento dellโattivo disponibile al momento della domanda piuttosto che allโaumento della soddisfazione dei creditori.
In ultimo, la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato รจ stata la procedura oggetto di maggiori modifiche da parte del novello Decreto Correttivo.
Una tra tutte, la modifica dellโart. 268 C.C.I.I. ha risolto, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilitร della procedura di liquidazione controllata nei confronti dellโimprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare lโapertura di procedure inutili per i creditori e costose per lโerario.
Invero, in caso di riscontro negativo, la domanda รจ improcedibile se lโOCC non attesta che รจ possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante lโesercizio di azioni giudiziarie.
ร stata oggetto di emendamenti anche la norma che disciplina la relazione dellโOCC (art. 269 C.C.I.I.). Questโultima, infatti, ora dovrร esplicitamente contenere unโattenta valutazione sulla diligenza del debitore nellโassumere le obbligazioni che hanno determinato la crisi, la cui valutazione potrร condizionare la successiva esdebitazione.
La modifica maggiormente innovativa โ ma soprattutto quella maggiormente attesa dai creditori โ รจ la modifica dellโart. 270 C.C.I.I. nella parte in cui รจ stato aumentato il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, passando da 60 a 90 giorni successivi alla comunicazione al creditore della sentenza di apertura della procedura (prorogabile di trenta giorni ai sensi dellโart. 272 C.C.I.I.).
La sentenza deve poi essere notificata a debitore, creditori e titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Alla luce del nuovo contenuto di cui allโart. 271 C.C.I.I., in caso di ricorso presentato dal creditore il debitore potrร ancora chiedere lโaccesso alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore e il Giudice non potrร dichiarare aperta la liquidazione controllata prima di aver esaminato la domanda del debitore, in base al principio di preferenza per le procedure di composizione concordata della crisi o dellโinsolvenza di cui allโart. 7, comma 2, C.C.I.I.
Lโart. 275 C.C.I.I. contiene numerose novitร in merito al programma di liquidazione (sul quale il Liquidatore deve relazionare il Giudice ogni sei mesi), alle relazioni semestrali (il cui mancato deposito costituisce causa di revoca), alla presentazione del rendiconto, e allโeventuale sostituzione del Liquidatore (con possibilitร per il Giudice di escluderne in tutto o in parte il compenso).
Va, infine, sottolineato come il Codice abbia espunto la previsione relativa al lasso temporale minimo di durata della procedura di quattro anni successivi al deposito della domanda.
ESDEBITAZIONE
Il terzo Decreto Correttivo interviene altresรฌ sullโistituto dellโesdebitazione: cosรฌ come chiarito dalla Relazione Illustrativa le modifiche apportate dal Decreto Correttivo mirano a razionalizzarne la disciplina, adattandola alle peculiaritร della liquidazione giudiziale, da un lato, e della liquidazione controllata, dallโaltro.
In tale ottica, il Capo X รจ stato riorganizzato con lโinserimento, nella prima sezione, delle Disposizioni Generali applicabili a ogni tipo di esdebitazione, e con la previsione di due ulteriori sezioni, la I-bis dedicata alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e la II relativa allโesdebitazione nella liquidazione controllata.
Piรน in particolare, per quanto riguarda la liquidazione giudiziale, a fronte della avvenuta modifica dei commi 1 e 2 dellโart. 281 C.C.I.I., รจ oggi previsto che โIl tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui allโarticolo 280, comma 1, lettera a) secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Lโistanza del debitore รจ comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorniโ e che โAllo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui รจ stata aperta la procedura di liquidazione giudizialeโ (con eliminazione, quindi, della previsione dellโistanza del debitore nellโipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dallโapertura della procedura).
ร stato, altresรฌ, sostituito il comma 3 dellโarticolo 281 C.C.I.I., al fine di chiarire, come precisato dalla relazione illustrativa, che il rapporto riepilogativo del curatore รจ necessario solo nel caso di chiusura disposta prima del termine di tre anni, posto che, se lโesdebitazione avviene al terzo anno dallโapertura della procedura, la liquidazione giudiziale รจ in corso e non vi รจ alcun rapporto riepilogativo finale da predisporsi.
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