La nuova decontribuzione sud prevista dalla legge di bilancio 2025

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La Commissione Europea aveva scritto, con il 31 dicembre 2024, la parola “fine” alla vecchia decontribuzione per le Regioni del Mezzogiorno ma la legge di Bilancio n. 207/2024 l’ha, in un certo senso, “resuscitata”, seppur con effetti di natura diversi.

Nuovi benefici per micro, piccole e medie imprese nel Mezzogiorno

Ne sono palese testimonianza i commi 406 e seguenti dell’art. 1 il quale stabilisce alcuni principi fondamentali, motivati dalla crescita occupazionale del Sud e dalla riduzione degli squilibri territoriali:

  • Il beneficio spetta, in via prioritaria, (comma 406) alle microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Lo sgravio (comma 414) può essere riconosciuto anche in favore delle imprese più grandi (valgono le stesse condizioni riportate nelle lettere successive) purché il datore dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato Tuttavia, l’efficacia dell’esonero per le grandi aziende non sarà automatica in quanto subordinata all’autorizzazione di Bruxelles, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione: sarà, quindi, sospesa, fino alla adozione del provvedimento di decisione positiva;
  • Per micro, piccole e medie imprese (comma 407) si intendono quelle che occupano fino ad un massimo di 250 dipendenti, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento Comunitario n. 651/2014;
  • Il beneficio rientra nel “de minimis” (comma 407), come definito dal Regolamento Comunitario n. 2023/2831 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione;
  • Lo sgravio contributivo (comma 406) riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli e di quelli titolari di un contratto di lavoro domestico, e viene calcolato sui contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • Ferma restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche (comma 408) l’esonero viene riconosciuto per il 2025 con uno sgravio pari al 25% (con un importo massimo di 145 euro per dodici mensilità) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato lavoratori alla data del 31 dicembre 2024; nel 2026 (per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2025), nel 2027 (per ogni assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026) e nel 2028 (per ogni assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027) sarà del 20% (e gli importi massimi mensili saranno, rispettivamente, di 125 euro per i primi 2 anni e di 100 euro per il 2028) e del 15% nel 2029 (per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028) con un importo massimo mensile di 75 euro. Tali benefici potranno essere fruiti anche dalle Agenzie di lavoro che assumono dipendenti a tempo indeterminato e che somministrano gli stessi alle imprese utilizzatrici richiedenti le quali potranno fruire, per i periodi di missione, di queste agevolazioni che saranno loro riversate.
  • L’esonero (comma 409) non si applica ai contratti di apprendistato (che godono di una contribuzione propria), agli Enti pubblici economici, agli IACP trasformati da leggi regionali in Enti pubblici economici, agli Enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale pubblico per effetto di privatizzazioni, alle ex IPAB, alle aziende speciali costituite in consorzio ex articoli 31 e 114 del D.L.vo n. 267/2000,ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli Enti morali ed agli Enti ecclesiastici;
  • Il riconoscimento dello sgravio (comma 410) è subordinato al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (assunzioni di portatori di handicap);
  • Lo sgravio contributivo non è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (cosa che rischia di rendere poco appetibile il beneficio). Le norme appena richiamate fanno riferimento agli incentivi sull’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie (21), al bonus giovani, fino al prossimo 31 dicembre 2025, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni e che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato ( 22) e che nel Mezzogiorno comportano una agevolazione con un limite massimo mensile di 650 euro per 24 mesi, al bonus donne (23), per le assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre con un limite massimo sempre fissato a 650 euro mensili a fronte di un incremento occupazionale, per le assunzioni a tempo indeterminato (24), fino al 31 dicembre 2025, nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di disoccupati “over 35” nelle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, con un incentivo massimo mensile di 650 euro, sempre per 24 mesi. Questi benefici, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024, non sono ancora operativi in quanto si è in attesa delle determinazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato comunitario. Dopo la decisione, se positiva, occorrerà attendere sia i Decreti attuativi del Ministro del Lavoro che le indicazioni dell’INPS con i relativi codici;
  • L’INPS (comma 412) è l’ente concedente il beneficio e, al contempo, provvede al monitoraggio ed agli obblighi conseguenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, mentre il Ministero del Lavoro risulta essere l’amministrazione responsabile per gli adempimenti correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Questa è la nuova normativa sulla Decontribuzione Sud che ci accompagnerà fino al 2029. Ci sarà modo e maniera di tornare sull’argomento dopo questa prima sommaria esposizione, allorquando saranno rese note le indicazioni dell’INPS che, come per altre agevolazioni, riveste un ruolo centrale e decisivo.

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