Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, รจ stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024 n. 207 relativa al โBilancio di previsione dello Stato per lโanno finanziario 2025โ.
Le principali novitร per il 2025 possono essere cosรฌ riassunte.
Lโarticolo 1, comma 162, della legge 213/2023 aveva previsto un aumento della finestra mobile, applicabile nei confronti dei lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata. Fermo restando i requisiti dei 41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni e dieci mesi per i lavoratori, per i soggetti iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug lโincremento รจ cosรฌ stabilito:
- con requisiti perfezionati entro il 2024, rimane di tre mesi;
- con requisiti perfezionati entro il 2025, viene elevata a quattro mesi;
- con requisiti perfezionati entro il 2026, viene elevata a cinque mesi;
- con requisiti perfezionati entro il 2027, viene elevata a sette mesi;
- con requisiti perfezionati dal 2028, viene elevata a nove mesi.
Analoga disciplina (comma 163) si applicherร anche ai lavoratori precoci, cioรจ coloro che, rientrando in determinate categorie di lavoratori, accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, a condizione di aver almeno dodici mesi di contribuzione derivante da effettiva attivitร lavorativa prima del compimento del 19esimo anno di etร .
Pertanto, i lavoratori precoci accederanno alla pensione con una finestra mobile di tre mesi ma, se la prestazione pensionistica risulterร a carico della Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, la finestra mobile subirร gli incrementi summenzionati.
Nel caso di pensione in regime di cumulo, la finestra rimane di tre mesi.
La legge 207/2024 disciplina:
- al comma 161, la facoltร โ da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere a โquota 103โ o per accedere alla pensione anticipata, di esercitare la rinuncia al versamento dei contributi conto dipendente e di vedersi riconoscere tale somma ad incremento del โnetto in bustaโ. La novitร rilevante, rispetto alla precedente formulazione, รจ che tale somma non concorre alla formazione della base di calcolo dellโIrpef;
- al comma 162, per il pubblico impiego, eleva il limite ordinamentale dei 65 anni al requisito anagrafico richiesto tempo per tempo per lโaccesso alla pensione di vecchiaia;
- al comma 163, lโabrogazione dellโarticolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 che obbligava le pubbliche amministrazioni a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti che avevano maturato il requisito per lโaccesso alla pensione anticipata entro il compimento del 65esimo anno di etร e, comunque, prima del 67esimo anno di etร ;
- al comma 164, lโabrogazione dellโarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 che dava facoltร alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto i requisiti per lโaccesso alla pensione anticipata prima dei 65 anni di etร ;
- al comma 165, la facoltร di trattenere in servizio fino al 70esimo anno di etร , nel limite del 10 percento delle facoltร assunzionali, il personale dipendente, al ricorrere di determinate condizioni;
- al comma 166, lโampliamento delle categorie che possono rimanere in servizio, nellโambito del Servizio sanitario nazionale, fino al compimento del 70esimo anno di etร ;
- al comma 169, lโintroduzione di una nuova figura di soggetto contributivo โnativo 2025โ, al quale viene riservata la facoltร di versare fino a due punti in piรน di contribuzione pensionistica;
- al comma 173, la proroga di opzione donna con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2024;
- al comma 174, la proroga di โpensione quota 103โ, con calcolo interamente contributivo;
- al comma 175, la proroga dellโape sociale;
- al comma 179, lโaumento dello โscontoโ sullโetร anagrafica riservata alle lavoratrici che accedono alla pensione contributiva, con lโelevazione fino a sedici mesi in caso di quattro o piรน figli;
- al comma 181, la facoltร di utilizzare la previdenza complementare per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva o anticipata contributiva, al fine di perfezionare gli importi soglia richiesti dallโarticolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201;
- al comma 183, lโelevazione dellโimporto soglia e dellโanzianitร contributiva previsti per lโaccesso alla pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 11, decreto-legge 201/2011), nel caso di utilizzo della previdenza complementare.
Le novitร formeranno oggetto di specifici approfondimenti, a seguito della pubblicazione delle circolari da parte dellโInps o dei dicasteri competenti.
Formelย organizza un corso di formazione il 20 Gennaio 2025 che ha l’obiettivo di analizzare tutte le novitร in materia previdenziale contenute nella manovra di Bilancio 2025.
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