Dal 2025, il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito dal 15 aprile 2015 al 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta a cui le stesse si riferiscono. Per i soggetti IRES, il termine per la presentazione è individuato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Sempre dal 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Split payment
Entro il 16 gennaio, dovrà essere versata l’IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo acconto IRPEF
Per le persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, è fissato al 16 gennaio 2025 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2024.
Viene concessa, inoltre, la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2025, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).
Imposta sugli intrattenimenti
Entro il 16 gennaio, andrà versata l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Tobin Tax
Sempre entro il 16 gennaio, andrà versata l’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax), di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228/2012, dovuta:
- sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari, effettuate nel mese precedente;
- sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente;
- sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228/2012, e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al successivo comma 492, effettuati nel mese precedente.
Versamenti rateali delle imposte
Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS potranno essere versate, oltre che senza più la necessità di una previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, completando i versamenti non più entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia, bensì entro il 16 dicembre del medesimo anno.
Inoltre, tutti i contribuenti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.
Regime speciale IVA MOSS
Entro il 20 gennaio, si dovrà provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e al contestuale versamento dell’IVA dovuta in base alla stessa.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale
Il 31 gennaio è il termine ultimo per la presentazione della “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale”, contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
Entro il 28 febbraio 2025, vanno versati i bolli inerenti all’ultimo trimestre 2024.
Qui di seguito si riepilogano le successive scadenze.
Messa a disposizione Elenchi A e B |
Data limite modifiche Elenco B |
Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo |
Scadenza versamento imposta di bollo | |
I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV trimestre | 15 gennaio anno successivo | 31 gennaio anno successivo | 15 febbraio anno successivo | 28 febbraio anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Certificazione Unica
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative a:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi di lavoro autonomo e
- redditi diversi,
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2025.
Ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale
Entro il 31 marzo 2025, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 possono sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni 2018 – 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
Dichiarazione dei redditi precompilata
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente per:
- le persone fisiche titolari sia di redditi di lavoro dipendente e pensione, che differenti, nonché
- i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
Dichiarazione annuale IVA
La dichiarazione IVA 2025, riguardante l’anno 2024, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine risulterà valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Versamenti
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l’importo superi euro 10,33 (10 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuatati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
ISA: disponibilità dei programmi informatici
I programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Dichiarazione/versamento IMU
Il termine per effettuare il pagamento della prima rata, ovvero dell’acconto IMU, è il 16 giugno 2025.
Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo IMU, è il 16 dicembre 2025.
Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere effettuato utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Invio al Sistema Tessera Sanitaria
I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Adesione concordato preventivo biennale
Il termine per aderire al concordato preventivo biennale è fissato al 31 luglio 2025.
Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP
Il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito dal 15 aprile 2015 al 31 ottobre 2025.
Per i soggetti IRES, l’anticipo è dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Alcune modificazioni sono apportate, con effetto dal 1° aprile 2025, al D.P.R. n. 322/1998:
- le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’art. 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., tra il 1° aprile e il 30 giugno (attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR (società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o di fatto o le imprese familiari) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’art. 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- i soggetti IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’art. 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (attualmente, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta);
- i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti presentano in via telematica la dichiarazione relativa all’anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno, bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
Versamento IVA trimestrale/mensile
È stato fissato a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile/trimestrale, insieme a quello relativo al mese successivo.
In ogni caso, si ricorda che il versamento della somma va effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Pertanto, i versamenti inerenti ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
È stato, poi, fissato a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento dell’IVA mensile, in presenza di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività.
In ogni caso, il versamento della somma va effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli artt. 25 (sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del D.P.R. n. 600/1973 non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, comunque, effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Per quanto concerne le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600/1973):
- sono fissati al 16 giugno e al 16 dicembre i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa;
- il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Acconto IVA
Per l’anno 2025, l’acconto IVA dovrà essere corrisposto entro il 29 dicembre 2025, optando per il metodo storico, previsionale oppure analitico. Sono esonerati dal versamento i contribuenti che:
- non hanno effettuato operazioni IVA;
- hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;
- hanno un credito d’imposta.
A cura di Wolters Kluwer
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