stralciato l’elenco delle categorie SIOS

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Il correttivo al Codice dei Contratti è entrato
a gamba tesa del sistema normativo – a tal punto che ancora
non si registra un perfetto allineamento rispetto alle disposizioni
precedenti, e ulteriore prova ne è anche l’assenza del testo
coordinato con il d.Lgs. n. 36/2023.

Codice Appalti 2024: nessun riferimento all’elenco delle
categorie SIOS

Un problema di non poco conto, che si aggiunge anche alla
necessità, da parte degli operatori, non soltanto di “digerire” le
novità, ma anche di applicarle correttamente.

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Tra queste, ha destato non poca preoccupazione l’art. 71 del
d.Lgs. n.
209/2024
che, con l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n.
47/2014 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”), ischia di
creare il caos nel settore delle opere specializzate.

La norma in vigore fino allo scorso 31 dicembre disponeva
che:

  • Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai
    sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle
    categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con
    l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS
    4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS
    30
    (comma 1);
  • In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si
    applicano altresì le seguenti disposizioni:

    • a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella
      categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
      specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
      nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo
      quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le
      lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è
      in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
      dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
      possesso delle relative qualificazioni;
    • b) non possono essere eseguite direttamente
      dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola
      categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
      qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o
      nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore
      ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di
      cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n.
      207, relative alle categorie di opere generali individuate
      nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie
      individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito
      elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS
      12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS
      24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
      lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
      delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e
      sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
      associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi
      dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto
      legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo
      170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
      della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1
      del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per
      cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto
      regolamento.

Secondo gli operatori e le stazioni appaltanti, l’abrogazione
genera un vuoto normativo tale da renderne
l’individuazione particolarmente difficile – quando non impossibile
– per il progettista l’individuazione delle stesse. Questo perché
il Codice non contiene alcuna indicazione di quali siano le
categorie Sios e quali categorie siano a qualificazione
obbligatoria.

Queste le ipotesi:

  • tutte le categorie saranno a qualificazione obbligatoria;
  • solo la categoria prevalente sarà a qualificazione
    obbligatoria, mentre per le scorporabili si potrebbe
    utilizzare il subappalto qualificante.

Una situazione particolarmente spinosa, sia nella definizione
dei bandi di gara che nell’individuazione dei requisiti di
partecipazione alle procedure o, ancora, nella definizione dei
contratti di avvalimento.

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