Transizione 4.0, perché il sistema del blocco della misura a esaurimento delle risorse è un problema serio

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Nella legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) il Governo, su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto a sorpresa sul piano Transizione 4.0 introducendo due importantissime novità. La prima è l’eliminazione del credito d’imposta per l’acquisto dei beni immateriali 4.0 – i software. Su questa decisione, le cui logiche appaiono francamente incomprensibili, non ci soffermeremo in questa sede. La seconda è l’introduzione di un tetto massimo di spesa pubblica per finanziare l’incentivo pari a 2,2 miliardi di euro, tetto che naturalmente vale solo per gli investimenti agevolati residui, cioè quelli in beni strumentali materiali 4.0.

Una clausola di salvaguardia è prevista per gli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della Legge di Bilancio (il 30 dicembre 2024), l’ordine risulti già accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per la prima volta dalla sua introduzione, quindi, la misura viene quindi sottoposta non soltanto al monitoraggio della spesa, ma anche a una vera e propria limitazione: nel momento in cui i crediti d’imposta prenotati supereranno le risorse stanziate, un provvedimento del Ministero bloccherà l’operatività dell’incentivo.

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Ma come funziona la procedura di accesso alle in regime di limitazione del plafond disponibile? In che modo il Governo misurerà la fruizione dei crediti d’imposta e quindi provvederà allo stop al raggiungimento dei 2,2 miliardi di euro previsti?

Manca un meccanismo per le prenotazioni

Dal 2024, come sappiamo, era già stato introdotto un meccanismo di doppia comunicazione a carico delle imprese. Occorreva infatti inviare una comunicazione ex ante, contenente la previsione di spesa, e una ex post, contenente la spesa effettivamente sostenuta e in base alla quale maturava il credito d’imposta. In assenza di un “cap” di risorse, tuttavia, le due comunicazioni servivano unicamente al monitoraggio della fruizione dell’incentivo.

Il testo della nuova legge di bilancio cambia significativamente le carte in tavola. Partiamo dall’esame dei testi.

Al comma 447 legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede quanto segue:

“Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma”.

Il comma 448 prevede poi che:

“Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione”.

Come si può leggere, nel comma 447 si parla di comunicazione “concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato”. Le “spese sostenute” dovrebbero quindi essere quelle relative alla comunicazione ex post, altrimenti si sarebbe parlato di “spese che prevede di sostenere”.

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La conseguenza di questo meccanismo è abbastanza inquietante, perché di fatto non esiste un meccanismo di prenotazione a salvaguardia degli investimenti dell’azienda. Detta con parole più semplici, nel momento in cui un’impresa presenterà una comunicazione ex post che attesta il completamento dell’ultimo investimento che va a esaurire i 2,2 miliardi di euro, la misura verrà bloccata. E tutte le altre imprese che hanno avviato i loro investimenti confidando nell’incentivo, ma che non hanno ancora presentato la comunicazione di completamento, si troveranno a mani vuote, magari inserite in una lista di attesa per quando (e se) la misura sarà rifinanziata.

Quali alternative?

Il sistema previsto dalla norma dunque non garantisce alle imprese la certezza dell’incentivo: bisogna investire subito e sperare di fare a tempo a completare la pratica prima che le risorse siano terminate. Un sistema che è, per usare un eufemismo, non ottimale.

Quali sarebbero delle eventuali alternative? La prima sarebbe attribuire alla comunicazione ex-ante il valore di prenotazione. Questo sistema, tuttavia, avrebbe un’altra conseguenza perversa: provocherebbe cioè una sorta di effetto “click day” in cui le imprese avrebbero interesse a presentare delle comunicazioni ex ante anche per investimenti che non sono sicure di effettuare, al solo fine di garantirsi la disponibilità delle risorse. Questo porterebbe, evidentemente, a un esaurimento precoce del plafond di 2,2 miliardi di euro, con il conseguente blocco della misura, a fronte di investimenti “putativi”, cioè senza avere la certezza che quelle risorse saranno effettivamente spese.

Ci sarebbe una seconda alternativa. Per analizzarla, dobbiamo spezzare (per una volta) una lancia in favore del tanto criticato piano Transizione 5.0: il meccanismo ivi previsto, che attribuisce alla comunicazione ex ante il valore di prenotazione, richiede infatti una comunicazione intermedia, entro 30 giorni, a conferma dell’effettivo avvio degli investimenti. Questa sarebbe la soluzione migliore anche per il piano Transizione 4.0 rispondendo sia all’esigenza di controllare la spesa che di garantire alle imprese la certezza dell’incentivo.

L’introduzione di una comunicazione intermedia, tuttavia, richiederebbe la creazione di una piattaforma informatica dedicata al piano Transizione 4.0, come quella che oggi il GSE gestisce per il piano Transizione 5.0, e che però al momento non esiste. Il tutto, poi, andrebbe sviluppato in tempi strettissimi, visto che siamo già nel bel mezzo di gennaio e quindi già nel pieno del nuovo periodo di operatività del piano Transizione 4.0 a risorse limitate. E forse anche un’ulteriore correzione della norma della legge di bilancio, che al momento appunto non prevede l’invio di ulteriori comunicazioni.

Nelle prossime settimane – speriamo al più presto – vedremo in che modo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze decideranno di affrontare la situazione. Nel frattempo alle imprese tocca subire l’ennesimo cambio di rotta improvviso – e senza la necessaria chiarezza – da parte delle istituzioni.




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