Autorizzazioni per Impianto Fotovoltaico su Terreno Agricolo

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Il Decreto Legislativo 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, introduce una serie di novità e semplificazioni sulle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli. Le modifiche mirano a snellire le procedure amministrative e agevolare la realizzazione di nuovi progetti sostenibili, con l’obiettivo di incentivare la transizione energetica nel settore agricolo. In questo articolo faremo il punto sui permessi necessari, sui punti chiave della normativa e sulle novità del 2025.

Sarà ancora possibile installare un impianto fotovoltaico su terreno agricolo?

Al fine di favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sarà ancora possibile installare un impianto fotovoltaico in zona agricola. Cambiano, però, le modalità e le tecnologie ammesse dalla normativa. Se da un lato si punta alla semplificazione delle procedure, dall’altro vengono introdotte nuove regole e restrizioni per preservare i terreni agricoli. Infatti, il Decreto Legislativo 63/2024, noto come Decreto Agricoltura, ha imposto il divieto di impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo. È invece consentito l’agrivoltaico, a condizione che la superficie destinata alle coltivazioni occupi il 70% dell’area totale.

Limiti e divieti normativi

Il divieto non è assoluto, infatti all’interno delle zone classificate agricole dai piani urbanistici è ancora possibile installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Questa eccezione però, riguarda solo alcune aree di scarso valore dal punto di vista agricolo, considerate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021:

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  • siti con impianti preesistenti, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati. A condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, nonché le discariche o settori di esse chiusi o ripristinati;
  • siti e gli impianti delle Ferrovie dello Stato e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società autostradali;
  • siti e gli impianti delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il divieto non si applica agli impianti appartenenti alle seguenti tipologie di progetti:

  • impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili.
  • progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  • progetti per cui è stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, necessarie alla costruzione e l’esercizio degli impianti.

Ad aggiungere complessità al tema delle aree idonee, contribuisce anche il D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024. Il Decreto fissa i criteri generali con cui le regioni e province autonome possono individuare con propria legge le aree idonee.

Per approfondire l’argomento, puoi leggere il nostro articolo sul divieto di fotovoltaico su terreni agricoli

🔎

Decreto Legislativo 63/2024, convertito in L. n. 101/2024 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Leggi il testo completo.

Autorizzazioni degli impianti fotovoltaici su terreno agricolo: le ultime novità

Il Testo Unico sulle Rinnovabili – DL 190/2024

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ha introdotto importanti novità per la disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, fornisce le direttive riguardanti l’ubicazione e le autorizzazioni necessarie per gli impianti fotovoltaici, anche in area agricola.

Il testo fa distinzione tra tre diversi regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici, nonché per gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento:

  1. Attività libera
  2. Procedura Abilitativa Semlificata (PAS)
  3. Autorizzazione Unica

1. Attività libera

La realizzazione degli impianti che rientrano in questo regime non richiede permessi, autorizzazioni o atti di assenso da parte delle amministrazioni. Resta l’obbligo di trasmettere comunicazione al Comune. Si applica principalmente a:

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  • Impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 12 MW, integrati sulle coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, mantenendo l’inclinazione e orientamento della falda, che non modifichino la sagoma degli edifici.
  • Impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 5 MW, su terreni industriali o aree degradate (cave, discariche).
  • Impianti agrivoltaici con potenza inferiore a 5 MW, che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale.

È importante verificare che gli interventi siano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e che non ricadano su beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette, o dei siti della rete Natura 2000. Se l’intervento insiste su beni di interesse culturale e paesaggistico, sarà necessaria specifica autorizzazione. Se invece l’intervento rientra nel regime di attività libera, ma insiste su aree sottoposte a vincoli ambientali o territoriali, dovrà essere applicato il regime della procedura abilitativa semplificata.

2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

La PAS è una procedura più snella rispetto all’autorizzazione unica, rispetto alla quale richiede tempi e costi ridotti. Si applica a impianti che rientrano nelle soglie di potenza stabilite dalla legge:

  • Impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW, con moduli posizionati in qualsiasi modalità su edifici o in sostituzione di coperture a seguito di rimozione dell’amianto.
  • Impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 10 MW, in aree classificate idonee ai sensi dell’dell’articolo 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, riportate nel precedente paragrafo;
  • impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 5 MW e 15 MW installati a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche e cave.
  • impianti fotovoltaici o agrivoltaici con potenza fino a 1 MW che non rientrano nei casi precedenti.

Il proponente deve presentare al Comune un progetto completo, corredato da dichiarazioni e asseverazioni tecniche. Se entro trenta giorni non vengono sollevate obiezioni, il titolo abilitativo si intende rilasciato per silenzio-assenso.

3. Autorizzazione Unica

Questo regime si applica agli impianti di maggiori dimensioni, e comprende gli interventi di competenza regionale e statale. Qualora necessario, sono interessati anche gli enti ambientali e paesaggistici.

3.1. Interventi di competenza regionale

L’istanza di autorizzazione unica, va presentata dal soggetto proponente alla regione territorialmente competente o alla provincia delegata dalla regione. Gli interventi comprendono:

  • impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 MW e 300 MW, che non rientrano nei casi precedenti.

3.2. Interventi di competenza statale

In questo caso l’istanza va presentata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per i seguenti interventi:

  • impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW.
  • modifiche agli impianti esistenti o autorizzati per il potenziamento, la sostituzione o riconversione, con potenza complessiva superiore a 300 MW.

Quali sono i documenti necessari per ottenere l’autorizzazione?

Come già visto, gli interventi in attività libera non richiedono autorizzazioni, ma sarà necessario trasmettere al Comune di competenza una comunicazione mediante modulo unificato. Questo dovrà contenere: le generalità del proprietario; l’ubicazione e la descrizione dell’opera; la dichiarazione di possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento.

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Per ottenere l’autorizzazione tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), è indispensabile presentare al Comune competente la documentazione necessaria attraverso la piattaforma SUER e utilizzando il modello unico predisposto. Questa comprende anche gli elaborati tecnici per la connessione, un cronoprogramma di realizzazione degli interventi, una relazione sui criteri utilizzati per minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico. Inoltre, oltre all’impegno al ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, è necessaria una polizza fidejussoria che copra i costi di smantellamento e ripristino.

Nel caso della Autorizzazione Unica, la documentazione richiesta è più ampia e dettagliata. Oltre ai documenti necessari per la PAS, l’Autorizzazione Unica richiede tutti gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle diverse autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi. Questo include anche gli aspetti legati alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Novità: zone di accelerazione per le energie rinnovabili

Ulteriore novità del decreto riguarda le zone di accelerazione. Si tratta di aree considerate particolarmente adatte per la realizzazione di impianti e infrastrutture legate alla transizione energetica. In queste zone, le procedure amministrative vengono notevolmente semplificate, con tempi autorizzativi ridotti quasi della metà rispetto ad altre aree. Questo approccio mira a favorire il raggiungimento degli obiettivi energetici del 2030, rendendo più rapido e agevole il processo di installazione degli impianti.

  • Mappatura del territorio: Entro il 21 maggio 2025, il GSE pubblicherà una mappatura delle aree idonee.
  • Piani regionali: Entro il 21 febbraio 2026, regioni e province autonome dovranno adottare Piani per individuare queste zone.
  • Iter semplificato: Nelle zone di accelerazione, si applicano procedure autorizzative più rapide e, in alcuni casi, non è necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale.
🔎

Decreto Legislativo 190/2024 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Leggi il testo completo.

Vantaggi e opportunità per il fotovoltaico.

Le modifiche introdotte dal decreto segnano un passo fondamentale verso una gestione più semplice e dinamica degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli. L’introduzione di regimi autorizzativi più agili e la creazione di zone dedicate alla transizione energetica, promettono di rendere snellire l’iter burocratico, aprendo nuove opportunità per chi desidera investire nel fotovoltaico, anche in ambito agricolo.

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Il fotovoltaico su terreno agricolo rappresenta un’opportunità straordinaria per contribuire alla transizione energetica, diversificare il reddito e sostenere l’agricoltura. Tuttavia è necessaria un’accurata analisi di vari aspetti tecnici, economici e normativi, valutando attentamente sia i benefici che i potenziali svantaggi.

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