L’Autorità, prevista dalla legge delega 227/21, è stata definita con il decreto attuativo n. 20 del 5 febbraio 2024. L’ufficio è stato reso operativo dal 1° gennaio 2025. Si tratta di un organismo collegiale ed autonomo amministrativamente, non sottoposto a subordinazioni gerarchiche con sede a Roma.
L’atto di nomina è stato firmato dai Presidenti di Senato e Camera chiamando a ricoprire tale importante ufficio per il prossimo quadriennio l’Avv. Maurizio Borgo, che assume anche la Presidenza, e il Prof. Francesco Vaia e il Dott. Antonio Pelagatti, che andranno a comporre l’ufficio.
Tra le principali competenze e prerogative spiccano:
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vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia;
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contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole (di cui al successivo art. 5, comma 2);
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promozione dell’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
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raccolta delle segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1°marzo 2006, n. 67 riguardante le misure di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, essendo legittimato ad agire a tutela dei diritti delle persone con disabilità le associazioni e gli enti individuati con apposito decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
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lo svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
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il richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni; in caso contrario, il Garante può chiedere l’ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale;
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formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo, anche attraverso l’autorità di settore e di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità;
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promozione, attraverso rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, mediante campagne di comunicazione e informazione, progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
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promozione dei rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l’applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. Questa funzione dovrà essere esercitata secondo il principio di differenziazione, tenendo conto, dunque, delle differenze dei modelli di assistenza organizzati sui diversi territori;
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in accordo con l’articolo 4.3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, assicura forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità;
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trasmissione annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sull’attività svolta alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di disabilità, vale a dire il Ministro per la disabilità;
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facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e all’articolo 89, comma 2-bis, del D. L. n. 34/2020 (l.n. 77/2020);
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facoltà di visita degli istituti di cui agli articoli 67 e 67 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che detta le norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento, rispettivamente, alla visita senza autorizzazione degli istituti penitenziari da parte di soggetti politici o dell’ordinamento giudiziario, e alla visita delle camere di sicurezza;
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agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
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competenza nel definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
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collaborazione con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
Il Garante si dovrà consultare, con cadenza almeno semestrale sull’esercizio delle proprie funzioni, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dovrà garantire forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di competenza. Inoltre, dovrà operare in collaborazione e stretta sinergia con l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Inoltre, è importante evidenziare come la facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla l. 12 giugno 1990, n. 146 (e successive modificazioni) e all’art. 89, comma 2-bis, del D. L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), e gli istituti di cui agli articoli 67 e 67 bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354, conferita all’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità – anche in collaborazione con il Garante delle persone private della libertà personale – sia di grande rilevanza poiché può contribuire in modo significativo a migliorare gli standard quali/quantitativi di tali importanti unità di offerta promuovendone la transizione in chiave inclusiva e, conseguentemente, contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone che ne usufruiscono, prevendendo e contrastando anche fenomeni di segregazione, maltrattamenti ed abusi nonché agire affinché sia sempre garantito il pieno rispetto della loro dignità intrinseca ed estrinseca e sia contrastata ogni forma di discriminazione.
La competenza sul tema, oggi attribuita al Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità, e non più per quanto riguarda le persone con disabilità e le strutture di cui esse fruiscono, solo al Garante nazionale delle persone private delle libertà personali, contribuirà a fare chiarezza su un tema di grande rilevanza, che anche in questi giorni viene da taluni riproposto con un approccio meramente ideologico e del tutto fuorviante. Far passare il messaggio che tutte le strutture semiresidenziali e residenziali siano dei luoghi nei quali, a prescindere, le persone con disabilità vengono segregate, o peggio, rappresenta un approccio frutto di pericolosi preconcetti e foriero di grandi disastri laddove questo messaggio si dovesse tradurre in pratica: le persone con disabilità, infatti, nel rispetto dell’art. 19 della Convenzione Onu hanno il diritto di poter scegliere dove come e con chi vivere, comprese le strutture semiresidenziali o residenziali, senza mai essere costrette ad una specifica sistemazione, contro la propria volontà.
Anffas in tale contesto ha già da tempo espresso con chiarezza la propria posizione che, oggi, viene ribadita e contrasta ogni maldestro tentativo di “generalizzata criminalizzazione” di servizi senza i quali le persone con disabilità, specie quelle a più alta complessità, non avrebbero alcuna possibilità di scegliere di poter vivere al meglio le proprie vite in luoghi adatti alle loro specifiche esigenze, ai loro desideri e alle loro aspettative.
Di contro, se qualcuno avesse evidenze di luoghi, strutture, servizi in cui le persone con disabilità vengono abusate, maltrattate, subiscono violenza o dove non vengono rispettati la propria dignità ed i propri diritti, ha il dovere di segnalarlo a chi di dovere e non “sparare nel mucchio”: anche in questo senso siamo certi che il ruolo del nuovo ufficio del Garante assumerà una funzione centrale.
Al Garante Avv. Maurizio Borgo e ai componenti l’ufficio Prof. Francesco Vaia e Dott. Antonio Pelagatti vanno le congratulazioni ed un sincero augurio di buon lavoro da parte del Presidente Nazionale di Anffas Roberto Speziale e di Anffas tutta.
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