Legge di Bilancio 2025: Le principali novità introdotte

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La Legge di Bilancio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ha introdotto importanti novità nel settore della finanza pubblica per le imprese tra cui: l’IRES premiale, una forte cambiamento del meccanismo di assegnazione delle risorse del Piano Transizione 4.0 e la maggiorazione delle aliquote per il Piano 5.0.

Si propone, qui di seguito, una breve analisi dei principali interventi di cui, per gran parte, si attende la pubblicazione ufficiale dei relativi provvedimenti attuativi.

Legge di Bilancio 2025: Transizione 5.0

I commi 427-429 recano delle disposizioni che modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0. In particolare, a seguito di tali modifiche:

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  • Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
  • Per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%(nella versione vigente non si prevede una maggiorazione, perciò si considerava il 100% del costo);
  • al 140% (anziché al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • al 150% (anziché al 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%;

  • Viene innalzato al 35% del costo sostenuto l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente fissato al 15%), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento. Si dispone così de facto la riduzione da tre a due soglie di investimento, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d’imposta;
  • Viene soppresso quindi il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%. Viene inoltre cancellato il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%;
  • Si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
  • Viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
  • Si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
  • Si modifica la disciplina relativa alla cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS), consentendone il cumulo;
  • Si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (sul punto si attendono ulteriori chiarimenti, anche tramite la pubblicazione di nuove F.A.Q., affinché si possa applicare correttamente il cumulo tra più misure);
  • Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

IRES premiale

Si riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20% in luogo di quella ordinaria del 24%. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione. Vengono stimate minori entrate pari a 349,9 milioni di euro per l’anno 2025 e a 116,6 milioni di euro per l’anno 2026.

Per poter beneficare dell’agevolazioni devono ricorrere cumulativamente le seguenti condizioni:

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Finanziamenti e contributi

 

  • Accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • Destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • Il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;

  • L’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Rivista la Transizione 4.0 nella Legge di Bilancio 2025

Viene rimodulato il termine (al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025) entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».

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Procedura celere

 

Viene abrogata, altresì, la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Il comma 446 riconosce, tuttavia, il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (allegato A) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

I commi 447 e 448 prevedono delle procedure di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta suddetti.

Contributo per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il Riversamento del Credito d’Imposta R&S

Si riconosce un contributo in conto capitale ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento (entro il 31 ottobre 2024) del credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, del quale hanno fruito senza averne titolo.

Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy insieme al Ministro dell’economia e delle finanze emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge .

L’articolo 1, comma 460, istituisce a tal fine un fondo per 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028. L’autorizzazione opera come limite massimo di spesa.

SIMEST: sostegno ad investimenti nell’America Latina

Una quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394) può essere utilizzata – nel limite di 200 milioni di euro – per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o Meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell’ecologia e della formazione.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. La misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (c.d. De minimis), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite, come già suindicato, di 200 milioni, la quota parte delle risorse del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 464).

Verranno indicati i requisiti che dovranno possedere le imprese ai fini dell’accesso alla misura, comprovanti l’esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell’America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l’essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell’America centrale e meridionale.

Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l’America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate dalla prestazione della garanzia.

ZES UNICA nella Legge di Bilancio 2025

Si estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta. Il comma 486 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili.

Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione richiesta, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Si prevede che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

ZES UNICA settore primario

Si estende il credito d’imposta per investimenti nella ZES UNICA per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, anche all’anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni.

Vengono specificati i termini validi per fruire del credito di imposta per l’anno 2025 nonché le modalità di determinazione dell’ammontare massimo. In particolare, la norma prevede che per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

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