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Il Legislatore, nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale, con la definizione del D.Lgs. 87/2024 – recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (cosiddetto Decreto Sanzioni) – ha modificato, da una parte, la misura della sanzione e, dall’altra, la modalità di regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione cui è tenuto il cessionario o committente.

Il D.Lgs. 87/2024 ha, in tal senso, ritoccato il comma 8, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997. Prima della riforma, la norma prevedeva che l’acquirente o committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquistava beni o servizi senza che l’emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare, era punito, salva la responsabilità del cedente o prestatore, con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni singola violazione.

L’acquirente o committente, però, poteva evitare l’applicazione della sanzione, se provvedeva a regolarizzare la violazione secondo la seguente modalità:

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  • in caso di mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, presentando al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, previo pagamento dell’imposta, entro 30 giorni, un’autofattura;
  • in caso di ricezione di una fattura irregolare, presentando al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla registrazione, un’autofattura

In entrambi i casi l’autofattura era definita in gergo come “autofattura denuncia”, contraddistinta dal Tipo documento TD20.

L’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7, D.Lgs. 87/2024, ha riscritto il comma 8, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, prevedendo:

  • la riduzione dal 100% al 70%, con un minimo di 250 euro, della sanzione applicabile all’acquirente o committente;
  • la sostituzione dell’emissione dell’autofattura con la mera comunicazione all’Agenzia delle entrate della violazione commessa dal cedente o prestatore, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura oppure da quando è stata emessa la fattura irregolare;
  • che la comunicazione dell’irregolarità deve avvenire tramite appositi strumenti messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate.

Il testo della norma è stato riformulato in modo da recepire la giurisprudenza consolidata della Cassazione (sentenza n. 37255/2022, sentenza n. 27669/2022, sentenza n. 23256/2018, sentenza n. 15303/2015, sentenza n. 1306/2019, sentenza n. 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972, tra i quali rilevano i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

La nuova versione del comma 8, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, è in vigore dalle violazioni commesse a decorrere dallo scorso 1.9.2024, non trovando applicazione il principio della retroattività del favor rei. Pertanto, si dovrebbe ritenere che, nel caso in cui alla data del 31.8.2024:

  • sia decorso il vecchio termine dei 30 giorni dai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, oppure dalla registrazione, la violazione deve considerarsi cristallizzata e dunque torni applicabile la vecchia disciplina sanzionatoria;
  • non sia decorso il vecchio termine dei 30 giorni ma successivamente decorra il nuovo termine dei 90 giorni, trovi applicazione la disciplina sanzionatoria revisionata.

Tuttavia, ipotizzando che la fattura irregolare sia stata emessa in data 1.10.2024 e, quindi, che la comunicazione sarebbe dovuta avvenire entro il 30.12.2024, al fine di non incorrere in sanzione, ad oggi l’Agenzia delle entrate non ha emanato alcun provvedimento recante le modalità secondo cui debba avvenire lo scambio comunicativo.

In assenza e in attesa di indicazioni al riguardo, il cessionario o committente potrebbe effettuare la comunicazione a mezzo pec, indirizzando l’informazione all’Ufficio territoriale di competenza propria e del cedente o prestatore con indicazione di tutti gli elementi della fattura prescritti dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972.



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