la stretta del Legislatore alle pratiche scorrette.

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Assistenza per i sovraindebitati

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Dal 12 gennaio, data di entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 ( cd. Collegato Lavoro ), l’ assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre un certo termine, porterà alla risoluzione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al datore di lavoro ( Dimissioni, periodo di prova e stagionali. I punti controversi del Collegato Lavoro ) .

Conseguenza diretta per il lavoratore, la perdita del diritto all’ indennità NASpI per il venir meno del suo presupposto : lo stato di  disoccupazione involontario. Il datore di lavoro viene, invece, messo al riparo da una condotta scorretta recante un duplice danno economico derivante dai costi annessi :

·       all’ iter di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, a secondo delle previsioni della contrattazione collettiva, in caso di assenze ingiustificate ;

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·       all’ obbligo di versamento del contributo addizionale legato ai licenziamenti, il cd. ticket licenziamento,  previsto dall’art. 2 della Legge 92/2012, in misura pari al 41 % del massimale mensile della NASpI  fino ad un massimo di 1.916,01 euro.

La nuova disposizione, prevista all’ art. 19 del Collegato Lavoro, è finalizzata a contrastare l’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI da parte di quei lavoratori che furbescamente, nonostante l’intenzione di cessare l’attività lavorativa , non presentano volontariamente le dimissioni per costringere il proprio datore di lavoro a licenziarli a causa dell’assenza prolungata ( cfr. Trib. Udine n. 106/2020 – il dipendente volutamente assente deve rimborsare il ticket licenziamento all’azienda mentre  sulla permanenza di un obbligo di versamento del ticket Naspi da parte del datore di lavoro anche in situazioni di assenza ingiustificate Trib. Cremona n. 333/2024  ).

Dimissioni in bianco e procedura telematica – Va ricordato che, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act, il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto all’art. 26 una particolare procedura telematica da seguire nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzioni consensuali, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale.  

Tale procedura fu introdotta con l’obbiettivo di contrastare il fenomeno delle “ dimissioni in bianco “, ossia le dimissioni firmate all’atto di assunzione senza indicare una data effettiva , per consentire al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, al verificarsi di eventi come malattia ; infortunio o gravidanza tutelati a livello previdenziale e con la conservazione del posto di lavoro per tutta la loro durata.

Dimissioni di fatto – Recentemente la stessa Corte d’ Appello di Catanzaro ha ribadito che, nel quadro normativo previgente al Collegato Lavoro, la perdurante assenza del lavoratore non può valere come comportamento concludente che manifesta l’intento della stesso di dimettersi. Su tale fattispecie interviene il Collegato Lavoro con la previsione delle “ dimissioni di fatto “.  

In caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva , o in mancanza di specifica disposizione, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può recedere dal rapporto una volta comunicata la propria volontà alla sede territoriale dell’ Ispettorato.

Così facendo, senza ulteriori formalità, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI e , se previsto dal contratto, con la facoltà del datore di lavoro di trattenere l’indennità relativa al mancato preavviso.

La nuova procedura delle dimissioni di fatto non trova applicazione qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità , per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili, di giustificare la sua assenza.

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Il ruolo dell’ Ispettorato – Il ruolo di garante nella nuova procedura è attribuito all’ Ispettorato. Il datore di lavoro, infatti, non può decidere autonomamente di considerare risolto il rapporto di lavoro, ma deve prima comunicarlo all’ITL tenuto poi a verificare la veridicità della comunicazione.  Questo passaggio garantisce una maggiore trasparenza e tutela sia per il datore di lavoro che il lavoratore, evitando abusi da entrambe le parti.

I criteri con cui l’ Ispettorato procederà alle eventuali verifiche sulle comunicazioni inviate dai datori di lavoro non sono stati ancora forniti e, pertanto,  sarà necessario attendere ulteriori istruzioni dell’ INL.  Per il momento l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30.12.2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa, nell’esercizio di quella che dalla legge è definita come un facoltà, e non l’obbligo, con conseguenze pratiche di non poco conto.

In assenza di controlli rigidi e di verifiche obbligatorie , c’è il rischio che il meccanismo possa lasciare i lavoratori esposti a forme di inadempimento da parte del datore di lavoro come, il mancato pagamento dello stipendio o la mancata messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, per le quali l’assenza del lavoratore diviene giustificata per eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 C.C. (ossia per giusta causa).  

Per il momento, il riferimento effettuato dalla Legge alla ” verdicità ” delle contestazioni fa ben presumere che si tratterà di controlli sostanziali, non meramente formali come sostenuto da alcuni autori all’inizio dell’iter parlamentare del provvedimento, anche se rimessi alla discrezionalità dell’ente.  

A cura di WST Law & TAX



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