Se guido una bicicletta mi possono fare il test antidroga e multarmi per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti?
Il Codice della Strada tutela la sicurezza di tutti gli utenti della strada: per tali si intendono non solo gli automobilisti, ma anche i ciclisti e i pedoni. Ma cosa succede a chi guida una bicicletta sotto l’effetto di droghe proprio allo scopo di non mettersi in auto ed evitare il procedimento penale? Si può essere sottoposti al cosiddetto drug test? E quali sono le possibili conseguenze in caso di esito positivo? In questo articolo, risponderemo alla seguente domanda: «si possono fare i test salivari antidroga alla guida di una bicicletta elettrica» (o anche di tipo tradizionale, quindi la classica bici a pedali)? Analizziamo la normativa vigente e le possibili sanzioni.
Cosa dice il Codice della Strada per chi guida la bicicletta sotto effetto di droghe?
L’articolo 187 del Codice della Strada vieta la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (fino al 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore della riforma, era anche necessario essere sotto l’effetto delle stesse) a chiunque guidi un veicolo.
Il Codice non fa distinzioni tra veicoli a motore (auto, moto) e veicoli non a motore (biciclette). Pertanto, anche chi guida una bicicletta sotto l’effetto di droghe o dopo averle assunte commette un reato. Contrariamente a quanto si può pensare, il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti scatta nei confronti di chi sta pedalando sia una bici elettrica, sia una bici a pedalata assistita, sia una tradizionale bicicletta a sforzo umano.
Quanto sopra è stato confermato anche dalla giurisprudenza in più occasioni: ad esempio, la sentenza n. 547/2019 della Corte d’appello di Cagliari.
Guida in stato di ebbrezza anche per chi guida la bicicletta
A conferma di quanto appena detto vi è un copioso filone giurisprudenziale che conferma la legittimità della sanzione amministrativa o penale per guida in stato di ebbrezza anche per chi guida la bicicletta, seppur non elettrica.
Ad esempio la Cassazione (sent. n. 34352/2022) ha detto: «Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad esempio, la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione».
Test antidroga per i ciclisti: quando è possibile?
Le forze dell’ordine possono sottoporre un ciclista a test antidroga nei seguenti casi:
- sempre, e anche senza un motivo, se lo fanno con il cosiddetto “precursore”, uno strumento portatile e non invasivo che offre un primo e preventivo riscontro sull’eventuale alterazione;
- con i cosiddetti test salivari solo se il test precursore ha dato esito positivo o, in assenza di precursore, c’è un fondato motivo di ritenere che il conducente stia guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questo può accadere in diverse situazioni, soprattutto quando il ciclista è coinvolto in un incidente stradale o manifesta un comportamento anomalo alla guida (es. sbandamenti, difficoltà a mantenere l’equilibrio). In tali casi, le forze dell’ordine possono ragionevolmente sospettare che sia sotto l’effetto di droghe e sottoporlo a test salivare;
- con il controllo dei liquidi biologici in ospedale o in struttura privata convenzionata solo se il test salivare dà esito positivo o, in assenza dei test salivari, c’è un fondato motivo di ritenere che il conducente abbia fatto uso di droghe. Questi controlli sono particolarmente precisi e riescono a risalire all’assunzione di droga anche a distanza di mesi.
Come si svolge il test antidroga per i ciclisti?
Il test antidroga per i ciclisti si svolge in modo simile a quello per gli automobilisti. Di solito, viene effettuato un test salivare tramite un tampone che rileva la presenza di sostanze stupefacenti nella saliva. Se il test risulta positivo, il ciclista può essere sottoposto ad esami del sangue o delle urine per confermare la presenza di droghe.
Quali sono le sanzioni se il test risulta positivo?
Se il test antidroga risulta positivo, il ciclista è soggetto alle seguenti sanzioni, previste dall’articolo 187 del Codice della strada:
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sospensione della patente di guida (se il ciclista ne è in possesso) da 1 a 2 anni;
- revoca della patente e divieto di conseguirla fino a 3 anni.
Inoltre, la bicicletta (elettrica o tradizionale) del conducente risultato positivo al test antidroga può essere sottoposta a fermo amministrativo.
Posso rifiutarmi di sottopormi al test antidroga?
Rifiutarsi di sottoporsi al test antidroga costituisce reato e comporta le stesse sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di droghe. In pratica, tale condotta integra una sorta di ammissione di colpevolezza.
In un solo caso è legittimo non sottostare all’ordine delle autorità: quando, in assenza di precursore, non vi sono fondati motivi per sottoporsi al test salivari o all’accompagnamento in ospedale.
Quali sostanze vengono rilevate dal test antidroga?
Il test antidroga rileva diverse sostanze stupefacenti, tra cui: cannabis, cocaina, eroina, anfetamine, metamfetamine.
Guidare una bicicletta sotto l’effetto di cannabis è reato?
Sì, guidare una bicicletta sotto l’effetto di cannabis è reato, in quanto la cannabis è una sostanza stupefacente.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link