Disegno di legge annuale PMI

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ID 23311 | 16.01.2025 / CdM n. 111 delĀ 14 Gennaio 2025 – Schema Testo allegato

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura dā€™urgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui allā€™art. 18 delle ā€œNorme per la tutela della libertĆ  dā€™impresa. Statuto delle impreseā€ (legge 11 novembre 2011, n. 180).

Il testo, che costituisce il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra lā€™altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltĆ  di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitivitĆ .

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Modifiche relativeĀ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81Ā (su Schema post CDM)

CAPO III Semplificazioni

Art. 7 (Esonero dallā€™assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. Allā€™articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 ĆØ inserito il seguente: ā€œ1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresƬ applicazione per i veicoli di cui allā€™articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui allā€™articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano allā€™interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonchĆ© per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilitĆ  civile verso terzi diversa dallā€™assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi ĆØ obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui allā€™articolo 283, se la responsabilitĆ  verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, ĆØ comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.ā€.

Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)

1. AlĀ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allā€™articolo 30, dopo il comma 5 bis, ĆØ aggiunto il seguente:

ā€œ5 ter In applicazione del principio di proporzionalitĆ  degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con lā€™obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza allā€™imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dallā€™entrata in vigore della presente legge lā€™INAIL, nellā€™ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9,Ā 10 eĀ 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, dā€™intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente piĆ¹ rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nellā€™adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. Lā€™INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nellā€™ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblicaā€.

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b) allā€™articolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) ĆØ aggiunta la seguente: ā€œb-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dellā€™orario di lavoroā€;

c) allā€™articolo 37, dopo il comma 5, ĆØ aggiunto il seguente: ā€œ5 bis.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione puĆ² svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtualeā€.

2. Allā€™articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole ā€œcorso di formazione o di riqualificazioneā€ sono aggiunte le seguenti: ā€œ, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,ā€.

Art 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalitĆ  agile)

AlĀ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allā€™articolo 3, dopo il comma 7, ĆØ aggiunto il seguente:

ā€œ7 bis) Per lā€™attivitĆ  lavorativa prestata con modalitĆ  di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilitĆ  giuridica del datore di lavoro, lā€™assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalitĆ  diĀ  lavoro, e in particolare quelli che attengono allā€™utilizzo dei video terminali, ĆØ assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di unā€™informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalitĆ  di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando lā€™obbligo del lavoratore di cooperare allā€™attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allā€™esecuzione della prestazione allā€™esterno dei locali aziendaliā€;

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b) allā€™articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole ā€œper la violazioneā€, sono aggiunte le seguenti: ā€œdellā€™obbligo informativo di cui allā€™articolo 3, comma 7-bis eā€.



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