ID 23311 | 16.01.2025 / CdM n. 111 delĀ 14 Gennaio 2025 – Schema Testo allegato
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, con procedura dāurgenza in relazione al previsto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui allāart. 18 delle āNorme per la tutela della libertĆ dāimpresa. Statuto delle impreseā (legge 11 novembre 2011, n. 180).
Il testo, che costituisce il primo intervento organico in materia, introduce e disciplina una serie di misure di favore per affrontare le principali sfide operative che interessano le piccole e medie imprese (PMI) in relazione, tra lāaltro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltĆ di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitivitĆ .
CAPO III Semplificazioni
Art. 7 (Esonero dallāassicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)
1. Allāarticolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 ĆØ inserito il seguente: ā1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresƬ applicazione per i veicoli di cui allāarticolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui allāarticolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano allāinterno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonchĆ© per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilitĆ civile verso terzi diversa dallāassicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi ĆØ obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui allāarticolo 283, se la responsabilitĆ verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, ĆØ comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.ā.
Art. 8 (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)
1. AlĀ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 30, dopo il comma 5 bis, ĆØ aggiunto il seguente:
ā5 ter In applicazione del principio di proporzionalitĆ degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con lāobiettivo di incrementare i livelli di sicurezza allāimprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dallāentrata in vigore della presente legge lāINAIL, nellāambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9,Ā 10 eĀ 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, dāintesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente piĆ¹ rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nellāadozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. LāINAIL adotta le misure di cui al comma 1 nellāambito delle risorse umane, finanziare e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblicaā.
b) allāarticolo 37, comma 4, del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) ĆØ aggiunta la seguente: āb-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dellāorario di lavoroā;
c) allāarticolo 37, dopo il comma 5, ĆØ aggiunto il seguente: ā5 bis.Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione puĆ² svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtualeā.
2. Allāarticolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole ācorso di formazione o di riqualificazioneā sono aggiunte le seguenti: ā, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,ā.
Art 9 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalitĆ agile)
AlĀ decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allāarticolo 3, dopo il comma 7, ĆØ aggiunto il seguente:
ā7 bis) Per lāattivitĆ lavorativa prestata con modalitĆ di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilitĆ giuridica del datore di lavoro, lāassolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalitĆ diĀ lavoro, e in particolare quelli che attengono allāutilizzo dei video terminali, ĆØ assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di unāinformativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalitĆ di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando lāobbligo del lavoratore di cooperare allāattuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allāesecuzione della prestazione allāesterno dei locali aziendaliā;
b) allāarticolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole āper la violazioneā, sono aggiunte le seguenti: ādellāobbligo informativo di cui allāarticolo 3, comma 7-bis eā.
***** lāarticolo pubblicato ĆØ ritenuto affidabile e di qualitĆ *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link