IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO: LA NOSTRA SCHEDA DI CHIARIMENTI

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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 (in seguito DPCM) sono stati ridefiniti i percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento per coloro che sono in possesso di laurea (con i crediti formativi corrispondenti agli esami sostenuti nel percorso di laurea di cui al DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17, dalla legge 234/21 art. 1 commi 329-338 (Educazione motoria nella scuola primaria), dal DM 20 novembre 2023 (discipline STEM A026 e A028) e dal DM 255/23 (revisione delle classi di concorso A-20, A-27 e A-53 e accorpamento di A-01 (ex A-01 e A-17), A-12 (ex A-12 e A-22), A-22 (ex A-24 e A-25), A-30 (Ex A-29 e A-30), A-48 (ex A-48 e A-49), A-70 (ex A-70 e A-72), A-71 (ex A-71 e A-73)

In virtù di tale DPCM, dal 2024 in poi, per abilitarsi all’insegnamento nella secondaria di primo e secondo grado e per una qualsiasi classe di concorso è necessario possedere 60 CFU (ovvero percorsi ridotti come appresso vedremo)

A cosa serve l’abilitazione?

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Il conseguimento dell’abilitazione consente l’iscrizione nella Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ed è titolo indispensabile per poter partecipare ai concorsi che saranno banditi per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria dopo la fase transitoria terminata il 31.1.2024.

Cosa me ne faccio dei 24 cfu che ho conseguito?

I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non avranno più nessun valore sia per l’accesso alla seconda fascia delle GPS (a cui si potrà accedere solo con la laurea specifica per la determinata classi di concorso) e sia per la partecipazione ai futuri concorsi. Potranno essere utilizzati per ridurre il solo percorso dei 60 cfu in ragione dei crediti che saranno riconosciuti.

Come conseguire l’abilitazione?

Ai corsi abilitanti da 60 CFU non potranno accedere tutti, essi infatti sono a numero chiuso con un numero estremamente limitato di posti offerti da ciascuna università che corrispondo a poche decine per ogni classe di concorso; a ciò si aggiunga che a fronte delle migliaia di domande che sono pervenute per i corsi già attivati nell’a.a. 2023/24 e quelli che si bandiranno vi è stata una selezione effettuata esclusivamente sui titoli (voto di laurea, master, dottorati e certificazioni linguistiche). L’esperienza dei corsi già banditi ha portato a considerare che si accede solo se si ha un voto alto di laurea e titoli accademici.

Ma la peculiarità dell’accesso deve essere considerata anche rispetto al fatto che i corsi prevedono costi sia per fare solo la domanda (in molti casi 100 euro) sia, per i pochi fortunati, anche una considerevole somma per la frequenza (costi da 2500 in poi)

A tali sopra citati costi occorre aggiungere che coloro che sono in possesso di laurea che consente l’accesso per più classi di concorso gli stessi siccome potranno produrre domanda per tutte le classi di concorso in diverse università (salvo poi scegliere quella che preferiscono se inclusi utilmente nella graduatoria) dovranno pagare diverse tasse di euro 100 di iscrizione.

VENIAMO ORA A DEFINIRE I DIVERSI TIPI DI CORSI ABILITANTI E I REQUISITI DI ACCESSO

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  • PERCORSO ABILITANTE DA 60 CFU previsto dal D.L.vo 59/2017 così come disciplinato dall’Allegato 1 al DPCM del 4/8/2023
  • PERCORSO ABILITANTE DA 30 CFU che dovranno frequentare i vincitori dei concorsi disciplinati dall’Allegato 2 al DPCM del 4/8/2023 e cioè i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anche su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento
  • PERCORSO ABILITANTE DA 30 CFU di cui all’art.2 ter comma 4 bis del D.L.vo 49/2017 e cioè coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art.59 D.L.73 convertito in legge 106/2021.
  • PERCORSO ABILITANTE DA 30 CFU di cui all’art.18 bis comma 5 del D.L.vo 59/2017 e cioè coloro che sono risultati vincitori dei concorsi banditi entro il 31.12.2024-Allegato 4 del DPCM 4/8/2023
  • PERCORSI ABILITANTI DA 36 CFU di cui all’art.18 bis comma 4 dei cui al D.L.vo 59/2017 e cioè  i docenti vincitori del concorso bandito ai sensi D.L.vo 59/2017 ammessi a partecipare in quanto in possesso dei 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Allegato 5 del DPCM 4/8/2023

Insomma un sistema veramente perverso e che risulta alquanto difficoltoso e pieno di insidie; con procedure ripetitive nei contenuti e nella sostanza comprese le prove finali che ricalcano le prove finali dei concorsi di accesso e per i quali si prevede, poi, per chi non è in possesso, il conseguimento dell’abilitazione previo altro esame.

Non parliamo, inoltre, del fatto che molti docenti vincitori del concorso 2023 cui viene imposto, per essere immesso in ruolo, di conseguire l’abilitazione anche se lo stesso docente, medio tempore e nell’anno di conferimento della nomina (quindi successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso), ha comunque già conseguito l’abilitazione con i percorsi da 30 cfu perché, per esempio, già abilitato per altra classe di concorso oppure in possesso di titolo di sostegno. Un sistema di reclutamento così complesso, farraginoso e costoso che non trova riscontro in nessun altro ambito di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione e tantomeno nello stesso settore scolastico.

Per finire, chiariamo che coloro che hanno conseguito l’abilitazione o che la stanno per conseguire e sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GPS) dovranno produrre domanda entro giugno 2025 nelle “cosiddette fasce aggiuntive”, cioè in coda ai docenti già inclusi in prima fascia. Gli stessi nuovi abilitati saranno inclusi a pettine in prima fascia in occasione dell’aggiornamento delle GPS nel 2026.

Giova ripetere comunque che dal 1.1.2025 per poter partecipare ai nuovi concorsi a cattedre nella scuola secondaria occorrerà essere in possesso dell’abilitazione.

Per le classi di concorso cui ora si accede con determinati tipologie di diplomi si fa presente che il termine entro cui sarà necessario essere in possesso del titolo di laurea è stato spostato al 31.12.2025. Quindi è di estrema importanza per chi è in possesso del diploma che consente l’accesso a determinate classi di concorso conseguire l’abilitazione in questo ultimo anno 2025.

Insomma per accedere nella scuola secondaria (di primo e secondo grado) risulta sempre più difficile e sarà sempre più limitato, con percorsi costosi e sempre più articolati ed impegnativi che non avranno nessun impatto sulla qualità dell’istruzione e sulla sua efficacia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Contabilità

Buste paga

 

  • DM 255/23 (Revisione e accorpamento di alcune classi di concorso)
  • DM 20 novembre 2023 (revisione requisiti discipline STEM A026 e A028)
  • Legge 234/21 art. 1 commi 329-338 (Educazione motoria nella scuola primaria)
  • DM 331/19 (Tabella di equipollenza diplomi AFAM di vecchio ordinamento con i diplomi di II livello)
  • DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
  • DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
  • Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
  • Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 (e successive modifiche e integrazioni) – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
  • Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
  • D.L.VO 59/2017
  • DPCM 4/8/2023

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