La rettifica IVA nel passaggio al regime forfettario e viceversa – Fiscal Focus

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Domanda – Un contribuente ha percepito, nel 2024, redditi di lavoro dipendente pari a 32.000 euro. Alla luce della modifica operata con la legge di bilancio 2025 alle cause ostative di accesso al regime forfettario, visto che tutti gli altri requisiti sono rispettati, tale contribuente può adottare il regime agevolato nel 2025. Dal punto di vista dei riflessi IVA non sono chiari i passaggi, anche considerando il fatto che il reddito da lavoro dipendente è sempre più o meno stabile e quindi, se la norma non cambia di nuovo, stando così le cose nel 2026 tornerebbe semplificato.

Risposta – L’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, GU 305 del 31 dicembre 2024) ha ampliato, ma solo per l’anno 2024 con effetti sul 2025, la soglia di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014 da 30.000 a 35.000 euro. Per quanto sopra, i contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati nel 2024, di ammontare superiore a 30.000 euro ed inferiore a 35.000 euro, potranno accedere al regime forfettario nel 2025.

Sulla base delle informazioni fornite, effettivamente il contribuente “costretto” al regime semplificato fino al 2024 incluso, in ragione dei redditi di lavoro dipendente percepiti, potrà aderire al forfettario nel 2025, ma dovrà tornare semplificato nel 2026, sempre che la modifica alla norma non venga successivamente prorogata o, meglio ancora, introdotta a regime.

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Nel valutare questo passaggio è certamente necessario tenere in considerazione le implicazioni IVA che vengono a generarsi nel passaggio da un regime ordinario IVA ad un regime “non IVA” (ovvero il passaggio al forfettario nel 2025), ed anche gli eventuali effetti, dal 2026, della situazione opposta, ovvero il ritorno obbligatorio al regime ordinario.

Ipotizzando che il contribuente decida di adottare il forfettario nel 2025, lo stesso dovrà:

  • in sede di predisposizione dell’ultima dichiarazione IVA (modello IVA 2025 anno di imposta 2024) evidenziare se si tratta dell’ultima dichiarazione IVA alla cui compilazione è obbligato il contribuente, mediante barratura dell’apposita casella. La modulistica IVA 2025 non è ancora, ad oggi, disponibile, ma normalmente si tratta del rivo VA14;
  • verificare se ricorrono i presupposti per la rettifica IVA, con conseguente “restituzione” di parte dell’IVA portata in detrazione in costanza di regime ordinario IVA. Quanto sopra in ragione di quanto disposto dal comma 61 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie”.

La rettifica IVA deve essere operata con riferimento a:

  • Iva detratta per acquisto di beni non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2024 (tipicamente, l’IVA assolta per l’acquisto di merce destinata alla rivendita, rimasta invenduta al 31 dicembre 2024, ovvero “l’IVA sul magazzino”);
  • Iva detratta per servizi non ancora fruiti alla data del 31 dicembre 2024 (ad esempio l’IVA su acquisti detratta per un servizio di noleggio fatturato nel 2024, ma che riguarda canoni dell’anno 2025, e quindi un servizio non ancora fruito);
  • Iva detratta per acquisti di beni strumentali mobili, con un monitoraggio di 5 anni (quindi a partire da quelli entrati in funzione dal 2021), in ragione di 1/5 per ciascun anno mancante al compimento del quinquennio. Non devono essere considerati i beni strumentali di costo inferiore a 516,46 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%, ovvero la detrazione operata all’atto dell’acquisto di questi beni è definitiva, non è oggetto di rettifica;
  • Iva detratta per acquisti di beni immobili, con un monitoraggio di 10 anni (quindi a partire da quelli acquisiti dal 2016), in ragione di 1/10 per ciascun anno mancante al compimento del decennio.

L’aspetto della rettifica IVA sui beni strumentali è quella che normalmente genera maggiori perplessità. Facciamo quindi un esempio al fine di meglio comprendere: il contribuente ha, al 31 dicembre 2024, la seguente situazione a livello di libro cespiti: arredi acquistati nel 2023, imponibile euro 10.000, IVA detratta euro 2.200 e beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro acquistati nel 2024, per euro 200, IVA detratta in sede di acquisto euro 44.

La problematica della rettifica si pone solo per gli arredi, poiché, come si è detto, l’IVA assolta sull’acquisto dei beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro non deve essere rettificata.

La rettifica IVA da operare in sede di dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024, con “restituzione” dei “quinti” di IVA che ricadono in periodi che non sono più assoggettati ad IVA in ragione dell’adozione del regime forfettario è quindi pari a 2.200 / 5 * 3 = 1.320 euro per gli arredi dell’anno 2023 (di fatto, vengono restituite le “fette” di IVA che si riferiscono ai tre anni, dal 2025 al 2027, nei quali il contribuente sarà in regime “non IVA”). Tale ammontare rileva come minore IVA a credito (valore in diminuzione del quadro VF) e concorre quindi a determinare il saldo finale della dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024.

Nel caso in cui, successivamente, il contribuente fosse costretto a tornare in regime ordinario, o anche nel caso in cui, pur permanendo le condizioni per il regime forfettario, decidesse comunque di tornare al regime di contabilità semplificata (ricordando che si tratta, in entrambi i casi, di “regimi naturali” e pertanto è possibile transitare tra gli stessi senza vincoli temporali), occorre ricordare che lo stesso comma 61 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che: “In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.

Ipotizzando quindi un ritorno al regime semplificato nel 2026, due quinti (corrispondenti agli anni 2026 e 2027) dell’IVA assolta sugli arredi acquistati nel 2023 potranno essere recuperati, mentre chiaramente un quinto oggetto originariamente di rettifica, relativo all’anno di adozione del regime forfettario (ovvero l’anno 2025) non potrà essere rettificato a favore del contribuente. Quindi, ipotizzando il ritorno al regime forfetario nel 2026, la rettifica, questa volta a favore del contribuente, sarà pari a euro 2.200 / 5 * 2 = euro 880, che potranno essere detratti dalla prima liquidazione periodica dell’anno 2026.

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