Maxi deduzione costo del lavoro e verifica dell’incremento occupazione. Istruzioni aggiornate

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Con la circ. n. 1 del 20.01.2025 , l’ Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie istruzioni sulla maxi deduzione del costo del lavoro riconosciuta a imprese e professionisti, anche in forma associata, che conseguono un incremento occupazionale.

L’ incentivo consente agli operatori economici di maggiorare il costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato che determinano incrementi occupazionali. La maggiorazione è pari al 20 % e aumenta di un ulteriore 10 % in caso di assunzioni di persone meritevoli di maggior tutela , come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

L’agevolazione è stata introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, rubricato “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi“. Il comma 6 dell’art. 4 demanda a un apposito decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di stabilire criteri di calcolo della maggiorazione e i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati che danno diritto ad un ulteriore maggiorazione del  10 per cento del costo del lavoro.

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Sulle disposizione è intervenuta da ultimo la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ( Legge di bilancio 2025 ) disponendo una proroga della misura per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 ( se il periodo è coincidente con l’anno solare, la proroga coinvolge gli anni 2025 ; 2026 e 2027 ), disponendo il calcolo dell’incremento occupazionale su base mobile.

Soggetti beneficiari –  Possono accedere all’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo abituale. In particolare, tra i titolari di reddito d’impresa ammessi al beneficio rientrano:

  • i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir
  • i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati in tutto o in parte nell’esercizio dell’attività commerciale (enti non commerciali residenti)
  • le società e gli enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione
  • le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir
  • le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Sono pertanto esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale, come, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono solamente reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.

Determinazione analitica del reddito – L’Agenzia ha chiarito che rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, per mezzo di una base fissa, e quelle che producono un reddito d’impresa determinato analiticamente ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir, per mezzo di una stabile organizzazione. Il beneficio è escluso per i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (ad esempio, chi aderisce al regime forfetario).

Attività avviata da almeno un anno – L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023). Sono esclusi, invece, dall’agevolazione i soggetti che si trovano in una procedura con finalità liquidatorie, mentre sono ammessi coloro che si trovano in una procedura di risanamento aziendale.

Incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo – Per il riconoscimento dell’agevolazione ai datori di lavoro  è richiesta la verifica,  al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, di due condizioni. In particolare :

  1. conseguimento di un incremento occupazionale. La condizione è soddisfatta quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente a quello agevolato
  2. conseguimento di un incremento occupazionale complessivo, che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In sostanza, per fruire dell’agevolazione, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo agevolato deve essere accompagnato dall’aumento del numero dei lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, rispetto alle medie occupazionali del periodo precedente.

Aggregazioni societarie – Per prevenire fenomeni distorsivi, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. A tal proposito la circolare precisano, a questo proposito, il concetto di gruppo interno e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto e collegate, da considerarsi in proporzione alle quote di controllo e partecipazione. Nel perimetro di gruppo sono considerate anche le persone fisiche esercenti arti o professioni e gli enti titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni. Rientrano nel perimetro del gruppo anche le persone fisiche e gli enti che, pur non essendo titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo abituale e, quindi, non inclusi tra i destinatari dell’agevolazione, detengono partecipazioni di controllo o di collegamento.

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Calcolo dell’incremento occupazionale : casi particolari – La circolare si sofferma, inoltre, sulle modalità di calcolo dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo in presenza di determinate fattispecie quali, ad esempio: cessione del contratto di lavoro, trasferimento di azienda, assegnazione alla stabile organizzazione da parte di soggetto non residente, destinazione del dipendente all’estero, distacco, somministrazione di personale e conversione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

La determinazione del costo del lavoro oggetto di maggiorazione – L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Sono costi da considerare ex art. 2425 c.c. , lett. b), n. 9 :

  1. salari e stipendi;
  2. oneri sociali;
  3. trattamento di fine rapporto;
  4. trattamento di quiescenza e simili;
  5. altri costi.

Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.

La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile. La circolare precisa le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.

Sono inoltre illustrate le modalità di calcolo per gli enti non commerciali residenti che si avvalgono di dipendenti sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale e le modalità di calcolo per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico.

Infine, anche alla luce della proroga dell’agevolazione in commento disposta con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 399 e 400) per i periodi d’ imposta 2025, 2026 e 2027, si chiarisce che ai fini del calcolo degli acconti i beneficiari della misura non devono considerare la maggiorazione nella determinazione dell’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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