CARTA DOCENTE – Negare i 500 euro annui ai supplenti procura un danno alla didattica e quindi agli studenti, a Trapani 1.000 euro a un insegnante che ha presentato ricorso. Anief: in questa condizione oltre 200 mila precari l’anno

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Non c’è alcun dubbio: la Carta del docente doveva essere assegnata anche ai precari, la Legge 107/15 che l’ha introdotta ha dimenticato un insegnante su quattro della scuola italiana. Considerando che sono oltre 200 mila le supplenze annuali che si stipulano ogni inizio d’anno scolastico e che secondo i giudici “tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione” attraverso la card annuale, ne consegue che il legislatore ha procurato un danno alla didattica e agli studenti. A ribadirlo è stato il giudice del lavoro di Trapani che ha dato ragione ai legali Anief e condannato il Ministero ad assegnare a un insegnante precario la somma di 1.000 euro per le due annualità svolte (negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024) senza ricevere il supporto utile alla formazione, invece concesso in modo automatico a tutti i suoi colleghi di ruolo.

Secondo il giudice del tribunale siciliano, “nelle more del giudizio l’art. 15 DL 69/2023 ha stabilito che “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma va disapplicata per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione n. 29961/2023”.

Inoltre, sempre “la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/7c0/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.

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Fondamentale è stata, ai fini della sentenza di Trapani, pure l’ordinanza dalla primavera 2022, con cui, ha scritto ancora il giudice nella sentenza di Trapani, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.

Analogo è stato il giudizio espresso sullo stesso tema da parte del Consiglio di Stato: “prescindendo dalla questione della riconducibilità della Carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE – con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento”, ha detto che “al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022)”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ogni giorno che passa diventa sempre più difficile pensare che stando così le cose possa essere respinto il ricorso gratuito presentato con Anief al fine di recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati della Carta del docente non concessa ai supplenti. Valgono e pure tantissimo i giudizi emessi nell’ultimo biennio dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dallaCorte di Giustizia Europea: tutti hanno bene evidenziato – conclude il presidente Anief – che il legislatore dimenticando i precari li ha di fatto discriminati”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI

P.Q.M.

Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori.

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Trapani, 16/01/2025

Il Giudice del lavoro

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