La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0

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Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 appartiene alla più ampia categoria dei contributi in conto impianti, ovvero ai contributi/aiuti attribuiti all’azienda, al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Al fine della rilevazione contabile occorre fare riferimento all’Oic 16, secondo cui i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

L’iscrizione necessità, quindi, della certezza dell’esistenza del credito; eventualità che, nel caso di specie, può dirsi realizzata solo a seguito dell’interconnessione del bene.

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Procedura celere

 

Come di norma, quindi, una volta che il bene sia stato interconnesso sarà possibile procedere alla contabilizzazione dei contributi in conto impianti a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti attraverso 2 metodi, quello diretto e quello metodo indiretto.

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

  1. all’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi a Debiti verso fornitori 122.000
Immobilizzazioni materiali 100.000
Erario c/Iva 22.000
  1. all’atto della interconnessione:
Credito d’imposta investimenti a Immobilizzazioni materiali 20.000
  1. alla fine dell’esercizio:
Ammortamento immobilizzazioni a Fondo ammortamento immobilizzazioni 16.000

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina, quindi, una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

  1. All’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi a Debiti verso fornitori 122.000
Immobilizzazioni materiali 100.000
Erario c/Iva 22.000
  1. All’atto della interconnessione:
Credito d’imposta investimenti a Contributo conto impianti 20.000
  1. Alla fine dell’esercizio:
Ammortamento immobilizzazioni a Fondo ammortamento immobilizzazioni 20.000
  1. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:
Contributo conto impianti a Risconti passivi 16.000

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

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Dal punto di vista fiscale, il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L’agevolazione è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

In chiusura del contributo si richiama l’attenzione su due note:

  • il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l’interconnessione ai sensi dell’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, per fruire della prima rata del credito di imposta nella misura “piena” prevista dall’agevolazione 4.0,
  • l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 260/2024, ha chiarito che la comunicazione preventiva, prevista dall’articolo 6, D.L. 39/2024, non deve essere effettuata entro un termine “perentorio” e rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva e che la maturazione del diritto alla fruizione del credito di imposta sorge con la realizzazione dell’investimento ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione.



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