Datore di lavoro RSPP: quando il D.L. può assumere questo ruolo?

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Il datore di lavoro RSPP è colui che, all’interno della propria azienda, decide di svolgere in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura obbligatoria in tutte le aziende con almeno un lavoratore, come previsto dal D.Lgs. 81/08. Il suo compito principale consiste nell’elaborare e attuare misure e procedure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La nomina del RSPP è una responsabilità del datore di lavoro, il quale, in determinate circostanze, può decidere di assumere direttamente tale ruolo, purché rispetti i requisiti previsti dalla normativa. Per stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di nomina e comunicazioni per RSPP, addetti, ecc. puoi utilizzare il software per la sicurezza sul lavoro.

Chi è il datore di lavoro RSPP?

Il datore di lavoro RSPP, detto anche DLSPP, è il datore di lavoro che decide di assumere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nella propria azienda. Questa possibilità, disciplinata dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, è particolarmente frequente in piccole e medie imprese, purché rientrino nelle condizioni specifiche stabilite dalla normativa.

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Quando il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?

L’articolo 34 del testo unico sicurezza prevede che il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda, ma solo nei casi specificati dall’Allegato II del medesimo decreto. Questa possibilità è subordinata alla tipologia dell’attività aziendale e al numero di lavoratori presenti.

Nello specifico, i casi sono i seguenti:

  • aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
  • altre tipologie di aziende: fino a 200 lavoratori.

Queste disposizioni sono state definite per garantire che il datore di lavoro possa svolgere il ruolo di RSPP solo in contesti organizzativi adeguati alla sua competenza e alla dimensione aziendale.

Quali sono i requisiti necessari per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP?

Per assumere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il datore di lavoro non è tenuto a possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del D.lgs. 81/08 per i RSPP. Tuttavia, è obbligatorio soddisfare specifici requisiti formativi.

In particolare, il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguati alla natura dell’attività aziendale e proporzionati al livello di rischio presente. La normativa stabilisce, inoltre, che l’attestato ottenuto a seguito di questi corsi abbia una validità di 5 anni.

Per mantenere questa qualifica, è necessario partecipare a corsi di aggiornamento periodici, garantendo così una formazione sempre attuale e conforme alle evoluzioni legislative e operative.

Come avviene la nomina del datore di lavoro RSPP?

Il datore di lavoro che sceglie di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione. Tuttavia, è obbligatorio informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della propria decisione.

Successivamente, il datore di lavoro deve formalizzare la nomina attraverso un atto specifico. Questo documento non è una semplice lettera di incarico, ma una dichiarazione esplicita con cui il datore manifesta la volontà di assumere personalmente i compiti previsti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.

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L’atto di nomina, debitamente sottoscritto, deve essere allegato al documento di valutazione dei rischi (DVR), rappresentando una prova tangibile del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera b, riguardanti la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Di seguito, un esempio di autonomina del datore di lavoro RSPP (comunicazione a RLS) e uno di autonomina del datore di lavoro RSPP (comunicazione ai lavoratori) elaborati con il software specializzato in sicurezza sul lavoro.

I compiti del datore di lavoro RSPP

Quando il datore di lavoro assume il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a svolgere tutte le attività previste dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.

Tra queste, rientrano:

  • l’individuazione dei fattori di rischio e la relativa valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo;
  • l’attuazione di misure di sicurezza proporzionate al livello di rischio, nel rispetto delle disposizioni di legge;
  • l’elaborazione delle misure preventive e protettive indicate all’articolo 28 (comma 2) e dei sistemi di controllo per verificarne l’efficacia;
  • la predisposizione di procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
  • la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • la partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e alle riunioni periodiche previste;
  • la comunicazione ai lavoratori delle informazioni obbligatorie previste dall’articolo 36.

A questi compiti si aggiunge il rispetto degli obblighi generali stabiliti per il datore di lavoro dall’articolo 18.

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Formazione per il datore di lavoro RSPP

La normativa stabilisce l’obbligatorietà della formazione per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, specificando che tale formazione deve rispettare i requisiti indicati negli Accordi tra Stato e Regioni. Questo include la conformità dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione del percorso formativo.

Il programma didattico si articola in 4 moduli principali:

  • modulo normativo – giuridico: incentrato sugli aspetti legali e normativi della sicurezza;
  • modulo gestionale: focalizzato sulla gestione e organizzazione della sicurezza in azienda;
  • modulo tecnico: dedicato all’individuazione e valutazione dei rischi;
  • modulo relazionale: relativo alla formazione e consultazione dei lavoratori.

La durata del corso varia in base al livello di rischio associato all’attività aziendale, determinato dal Codice ATECO dell’impresa. Questo livello di rischio incide sia sulla durata della formazione iniziale sia sull’aggiornamento quinquennale obbligatorio, come segue:

  • rischio basso che prevede una formazione iniziale di 16 ore e aggiornamento quinquennale di 6 ore;
  • rischio medio che prevede una formazione iniziale di 32 ore e aggiornamento quinquennale di 10 ore;
  • rischio alto che prevede una formazione iniziale di 48 ore e aggiornamento quinquennale di 14 ore.

Queste disposizioni assicurano che il datore di lavoro sia adeguatamente preparato per gestire la sicurezza nei diversi contesti aziendali.

La formazione per il datore di lavoro RSPP può essere svolta in modalità e-learning?

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, nell’Allegato V, chiarisce i criteri per la formazione dei soggetti che ricoprono ruoli in materia di prevenzione.

Secondo tale documento, la formazione per il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP può essere svolta in modalità e-learning, ma solo per il:

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  • modulo 1: normativo – giuridico;
  • modulo 2: gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza.

Il modulo 3 e il modulo 4 devono essere frequentati attraverso lezioni frontali, per garantire un’interazione diretta e immediata tra docente e partecipanti. A tal fine, sono ammesse modalità come:

  • lezioni frontali in aula fisica;
  • lezioni in videoconferenza o aula virtuale in tempo reale.

Per quanto riguarda l’aggiornamento quinquennale del datore di lavoro RSPP, il regolamento è più flessibile. Lo stesso Accordo prevede che l’intero percorso di aggiornamento possa essere svolto e considerato valido in modalità e-learning. Questa suddivisione mira a garantire una formazione efficace e adeguata, combinando la comodità dell’apprendimento digitale con l’efficacia delle lezioni interattive per i contenuti più complessi.

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