La legislazione in tema di nautica si apre a nuovi orizzonti: dall’essere argomento di nicchia cui dedicare appena 6 articoli nel codice della navigazione del 1942 si è passati nel 1971 a una specifica legge speciale – la 50/71 – per approdare al livello comunitario nel 1994 con l’apposita direttiva sul marchio CE.
Da qui si giunge alla configurazione dell’apposito Codice nel 2005 nato dalla fusione della normativa nazionale con quella comunitaria, recentemente innovato, ampliato e corredato dal suo regolamento di attuazione aggiornato.
Non menzioniamo per motivi di spazio le convenzioni internazionali marittime che si applicano anche alla nostra navigazione e che rivestono un’indubbia rilevanza sia pratica sia teorica. Si può dire quindi che ogni livello e tipologia di legislazione avesse la sua parte nel diporto con l’eccezione di quella regionale.
A tale lacuna – con iter celerissimo grazie al consenso di maggioranza e opposizione – ha posto rimedio quale vera “apripista” la Legge regionale 03 dicembre 2024, n. 11 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dedicata allo “Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale” entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Il fatto che la legge riguardi una sola regione non ne sminuisce il rilievo.
Anzi si può auspicare che essa sia la prima di altre altrettanto strutturate. I suoi contenuti sono alquanto ampi, tuttavia tenteremo di fornire una rapida sintesi.
Le leggi regionali
Le leggi regionali hanno efficacia limitata al territorio di emanazione, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale (BUR). La Regione esercita la potestà legislativa in base alla Costituzione, che conferisce competenze legislative di due tipi:
– concorrente, quando a esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione.
Lo Stato pone con una legge cornice i principî fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata materia; la Regione, a sua volta, in osservanza della legge “cornice” e dei principî in essa contenuti, approva ed emana le leggi regionali. Caso tipico è costituito dal settore artigiano dove a seguito della legge quadro n. 443 del 1985 le regioni hanno emanato le singole leggi; – esclusivo – residuale, quando nelle materie in cui non esiste una competenza esclusiva dello Stato né una concorrente, la competenza legislativa spetta alla Regione.
Posta questa celere premessa di orientamento generale salutiamo con vivo interesse l’iniziativa che, al di là del fatto di essere partita da una Regione autonoma, potrà essere seguita con sicuro successo anche da altre regioni costiere e no.
Venendo al testo, contenente numerosi e importanti passaggi che valorizzano il nostro comparto promuovendone uno sviluppo armonioso, osserviamo che non ci sono intromissioni/sovrapposizioni e/o confusioni di rilievo rispetto al corpus normativo costituito essenzialmente dal Codice della nautica, suo regolamento e discendenti decreti del livello statale. La legge, corretta quindi dal punto di vista formale, scorre su 18 articoli divisi in sei capi.
L’articolo 1
Si parte naturalmente dall’art. art. 1 (Finalità) in cui si illustra la filosofia d’impianto del nuovo strumento volgendo particolare attenzione alla tematica ecologica a pro del cosiddetto turismo sostenibile e per la formazione di adeguate maestranze.
Per esso, la Regione riconosce l’importanza strategica del settore nautico nella crescita economica e occupazionale del territorio.
Promuove lo sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne, fornisce strumenti efficaci per lo studio e il monitoraggio del settore e definisce un primo supporto finanziario al comparto nautico, il tutto in un’ottica di promozione, innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali, favorendo lo sviluppo di un modello economico circolare nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente marittimo, costiero e delle acque interne.
L’articolo 2
Il successivo art. 2 (Ambiti di intervento) vuole che per le finalità di cui sopra l’Amministrazione regionale implementi:
a) l’attivazione di un tavolo permanente interdisciplinare di studio, analisi e sviluppo del settore nautico e dell’economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
f) lo studio per la valorizzazione del turismo nautico e fluviale e degli ambiti lagunari;
i) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell’ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l’utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all’articolo 68 bis del d. leg.vo 152/06 (Norme in materia ambientale c.d. Codice dell’ambiente);
j) la realizzazione di un master plan degli ormeggi nautici marittimi, fluviali, lacustri e lagunari, al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici, e la relativa regolamentazione, nonché l’individuazione di ormeggi di transito.
L’articolo 3
Con l’art. 3 entriamo nel Capo II dedicato allo studio e ai sistemi di analisi del settore nautico e valutazione degli interventi per il supporto e lo sviluppo dell’economia del mare. L’articolo istituisce un “Tavolo permanente del settore nautico e dell’economia del mare” forte di vari membri interessati al comparto e con funzioni di analisi, di proposta, di confronto e di coordinamento tra i diversi settori interessati svolgendo altresì l’attività di osservatorio per il monitoraggio della nautica e del sistema turistico a esso connesso.
Gli articoli 4 e 5
Il successivo art. 4 è invece dedicato allo studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico mentre l’ art. 5 appare di più stringente applicazione essendo dedicato all’attivazione del Master plan degli ormeggi nautici.
Per esso al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici – anche in concessione a privati – dei dry marina e dei cantieri nautici e definirne una strategia di fruizione turistica del territorio lagunare e delle acque interne, la Regione adotta un master plan degli ormeggi quale documento di indirizzo strategico in cui sono individuate le linee di intervento nell’ambito di servizi per la nautica anche in un’ottica di sostenibilità per le risorse territoriali e ambientali.
Tale master plan è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive.
Si giunge quindi al Capo III dedicato al supporto alla formazione e all’occupazione oltre che alla Guardia costiera ausiliaria.
L’articolo 6
L’art. 6 (Rete regionale sull’economia del mare) affida all’amministrazione regionale il compito di:
a) analizzare il mercato dell’economia del mare al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro con attenzione all’industria navale, al settore subacqueo e agli antichi mestieri;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, di conoscenza, di innovazione e di ricerca nelle materie interessate;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dall’economia del mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema di istruzione ed educazione regionale, nell’ambito dei percorsi di istruzione non universitaria e di formazione professionale in materia;
e) promuovere politiche attive del lavoro volte a facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda nel settore;
f) programmare lo sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali; g) promuovere percorsi post diploma sia ITS che corsi universitari e lo sviluppo di attività di ricerca in aree chiave dell’economia del mare, dell’industria navale e del settore subacqueo.
L’articolo 7
Di seguito l’art. 7 tocca un argomento per alcuni versi controverso e cioè quello della Guardia costiera ausiliaria.
La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite e riconosciute dalla Protezione civile. Esse svolgono attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.
Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del D.p.r. 662/94, (Reg. di att. l. 147/89 recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo di Amburgo del 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del d. leg. 1/2018 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all’ambiente marittimo e delle acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della l. 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare);
e) assistenza alle manifestazioni nautiche;
f) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
Gli articoli 8 e 9
Il Capo IV è dedicato agli interventi a sostegno della manifattura del comparto nautico e comprende il solo art. 8 (Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto) mentre il Capo V disciplina gli interventi di sostegno finanziario e di promozione del settore nautico.
In tale ambito di sicuro interesse per i diportisti sono l’art. 9 (Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto)in base al quale, al fine di agevolare il rinnovo e il miglioramento qualitativo delle unità da diporto di cui all’art. 3, comma 1, Codice della nautica, (con esclusione delle lettere h) e h bis – moto d’acqua e unità a controllo remoto e delle unità a remi), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda, proprietari, da almeno due anni, delle unità da diporto medesime, per il refitting o per la loro demolizione.
Il bonus per la demolizione è di importo pari a 2.500 euro per le unità fino a 10 metri di lunghezza ed è aumentato di 250 euro per ogni metro ulteriore ai 10 metri fino ad un massimo di 8.000 euro. I bonus di cui ai commi 4 e 5 saranno comunque concessi nel limite del 75% della spesa sostenuta.
Ciascun beneficiario può presentare domanda per una sola unità da diporto per ciascun bando. Potranno usufruire del bonus per la demolizione anche i Comuni per le unità da diporto abbandonate, anche in relazione alle unità a remi e anche qualora l’unità da diporto non abbia venti anni di vita. Per i Comuni il bonus ricopre il costo totale per il recupero
L’articolo 10
L’ art. 10 è dedicato agli ecobonus per motori marini a basso impatto ambientale. La Regione, al fine di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo.
L’articolo 11
L’art. 11 prevede Contributi alle imprese per l’acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa.
L’Amministrazione regionale, al fine di migliorare i sistemi di navigazione nel rispetto dell’ambiente marino lagunare e delle acque interne, è autorizzata a concedere contributi dell’importo massimo di 100.000 euro e minimo di 5.000 euro, per l’acquisto di una unità da diporto alimentate da motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, che svolgono, con finalità turistiche o formative, attività di trasporto di persone, di noleggio, di locazione, di scuola nautica o diving.
Gli articoli 12 e 13
Segue l’art. 12 che tratta degli Incentivi per l’innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici mentre l’art. 13 disciplina il Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell’economia del mare delle lagune e delle acque interne ed il successivo art. 14 è dedicato ai contributi per iniziative di promozione del settore nautico. Gli ultimi articoli contengono norme finanziarie e di coordinamento oltre all’entrata in vigore: 01/01/2025.
Sia pur con questo sguardo veloce si spera di aver evidenziato gli aspetti salienti ed innovativi del provvedimento che offre reali opportunità ai proprietari di unità “anziane” e possiamo solo augurarci che anche altre regioni dedichino pari attenzione ai problemi ed allo sviluppo del nostro settore considerando l’importante impatto dello stesso sulla vita della popolazione e connessi aspetti sociali ed economici che non possono essere di certo trascurati. In più la nautica non appare più quale fenomeno di nicchia destinato a pochi privilegiati ma un elemento di rilievo economico, produttivo ed occupazionale.
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