Comunicato stampa – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E NASPI: I NUOVI DATI DELL’OSSERVATORIO INPS

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(AGENPARL) – Roma, 29 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 29 gennaio 2025 OSSERVATORIO STATISTICO
Cassa Integrazione Guadagni,
Fondi di Solidarietà e Disoccupazione
Ore autorizzate, domande e beneficiari
I dati del presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di
Disoccupazione.
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
REPORT GENNAIO 2025
Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
INDICE
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi ……………………………………………………………………………………………………………………………….
pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024) ……………………………………………………………………….….
pag.8
CIG Ordinaria (Dicembre 2024) …………………….………..………………………….…………..…….………..………..…..
pag.12
CIG Straordinaria (Dicembre 2024) …………………………..……………….…………….….………….………………..……
pag.13
CIG in Deroga (Dicembre 2024) ……….………………..….………..……………………………………………….…………..
pag.14
Fondi di solidarietà (Dicembre 2024) ….……………………………….….…………………….….………..…….…….…….
pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………..
pag.16
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………
pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Novembre 2024) .………………………………………..
pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Agosto 2024) ………………………………………………….
pag.24
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi
Impianto inziale
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o
che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i
quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le
avversità atmosferiche.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente
destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200
dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese
escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne
i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)
versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.
92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo
n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera
per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per
l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015
Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,
individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo
24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea
dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che
occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione
straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto
per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato
a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite
della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,
infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte
dalla cassa integrazione.
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,
dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto
Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,
che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del
23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario
per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23
del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori
9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di
fare domanda direttamente all’INPS.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove
settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,
anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di
lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del
contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019
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(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo
pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)
In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre
2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se
già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal
Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di
riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere
collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)
Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e
l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori
di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e
simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio
2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui
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agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre
2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)
Il Decreto Fiscale all’art. 11,
prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con
causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun
contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una
durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
La riforma dal 2022
Le gravi ricadute della crisi pandemica hanno accelerato il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, attuato con la riforma contenuta nella
Legge di Bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) e nel successivo d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (vedi anche le circolari INPS 18/2022 e 76/2022).
La riforma opera dal 1° gennaio 2022 (a parte i trattamenti in essere) ed ha l’obiettivo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo,
sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e
attenuando l’impatto sociale delle crisi. La riforma punta a garantire a tutti i lavoratori subordinati trattamenti ordinari e straordinari di integrazione
salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto. Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti
i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualunque tipologia (e non più solamente quelli con contratto di tipo “professionalizzante”) e i
lavoratori a domicilio. Per assicurare un più agevole accesso alle prestazioni, inoltre è stata ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo
lavoro che le persone devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’intervento di integrazione salariale per eventi diversi da
quelli oggettivamente non evitabili.
L’impianto che consegue alle modifiche introdotte tende a realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, attuato tramite il principio
“dell’universalismo differenziato” e, parallelamente, mira a migliorare sia l’accesso alle prestazioni riconosciute sia la relativa misura. Dalla logica
della alternatività si è passati a quella della complementarità.
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La riforma è intervenuta anche sull’importo delle integrazioni salariali, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate: dal 2022, è soggetto ad un unico massimale, quello più elevato dei due preesistenti. Il meccanismo del doppio
massimale, legato alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, è stato superato.
In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:
a) la CIGO, il cui ambito di applicazione non è stato modificato dalla riforma, resta destinata a supportare datori di lavoro e lavoratori
appartenenti a settori produttivi storicamente tutelati, quali quello industriale;
b) i Fondi di Solidarietà intervengono per i datori di lavoro non coperti dalla CIGO a partire anche da un solo dipendente (non più da cinque).
In caso di mancata adesione dell’impresa o adeguamento dei Fondi alla nuova disciplina, opera in via residuale il FIS;
c) la CIGS, in una logica di residualità rispetto ai Fondi, riservata alle imprese con un requisito dimensionale con più di 15 dipendenti, non
coperte da nessuna delle tre tipologie di Fondi di Solidarietà (bilaterali, alternativi e quelli territoriali intersettoriali delle Province autonome
di Trento e Bolzano) sia perché non costituiti sia per eventuale mancanza di disponibilità finanziaria degli stessi.
Sono di conseguenza estese le tutele della CIGS e quindi il relativo obbligo contributivo a tutte le imprese che occupano più di 15 dipendenti,
indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, per le quali non è stato costituito un Fondo. L’ampliamento della copertura a carico
della CIGS è stato particolarmente significativo: mentre, infatti, per le causali ordinarie lo strumento negoziale residuale, costituito dal FIS, garantisce
il sostegno per la maggioranza dei lavoratori subordinati, per le causali straordinarie è la CIGS ad adempiere a tale copertura.
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Serie storica ore autorizzate
Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024
Straordinaria
Ordinaria
COMPLESSO
Variazione %
Industria
Edilizia
Totale CIGO
(*) Comprende fondi di solidarietà e deroga
1467%
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Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024
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Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati
ore autorizzate (valori assoluti)
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
di cui Solidarietà
dicembre 23
gennaio 24
marzo 24
aprile 24
maggio 24
giugno 24
luglio 24
agosto 24
settembre 24
ottobre 24
novembre 24
dicembre 24
631.952
683.091
1.860
22.604
2.154
341.146
386.360
968.368
789.461
856.649
681.072
543.090
967.974
806.834
CIG in Deroga
110.013
134.538
Fondi di solidarietà
869.649
TOTALE
febbraio 24
910.702
12.772
variazioni tendenziali (valori % )
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
dicembre 23 /
dicembre 22
gennaio 24 /
gennaio 23
febbraio 24 /
febbraio 23
marzo 24 /
marzo 23
aprile 24 /
aprile 23
maggio 24 /
maggio 23
giugno 24 /
giugnoo 23
luglio 24 /
luglio 23
agosto 24 /
agosto 23
settembre 24 /
settembre 23
ottobre 24 /
ottobre 23
novembre 24 /
novembre 23
dicembre 24 /
dicembre 23
44,4%
64,7%
17,7%
72,4%
43,6%
35,8%
41,1%
28,0%
61,2%
60,8%
13,1%
-68,4%
-22,8%
-34,0%
33,3%
42,3%
-7,6%
-1,6%
-28,4%
-27,7%
-28,5%
16,2%
43,9%
-34,6%
-4,8%
-35,8%
68,0%
32,2%
45,0%
110,0%
68,7%
-33,9%
93,4%
151,9%
CIG in Deroga
214,3%
498,1%
-100,0%
65,1%
452,5%
-99,6%
8593,8%
-100,0%
-100,0%
-94,8%
-98,8%
563,7%
251,2%
Fondi di solidarietà
-66,5%
-34,6%
-38,2%
-29,5%
-32,4%
-49,6%
69,7%
-17,7%
122,6%
-40,0%
100,7%
-7,2%
TOTALE
-36,9%
16,8%
13,0%
-8,0%
55,3%
36,7%
20,0%
27,9%
18,9%
17,9%
16,2%
41,9%
CIG Straordinaria
di cui Solidarietà
42,2%
variazioni congiunturali (valori % )
TIPO DI INTERVENTO
dicembre 23 /
novembre 23
gennaio 24 /
dicembre 23
febbraio 24 /
gennaio 24
marzo 24 /
febbraio 24
aprile 24 /
marzo 24
maggio 24 /
aprile 24
giugno 24 /
maggio 24
luglio 24 /
giugno 24
agosto 24 /
luglio 24
settembre 24 /
agosto 24
ottobre 24 /
settembre 24
novembre 24 /
ottobre 24
dicembre 24 /
novembre 24
CIG Ordinaria
-18,7%
16,3%
17,3%
-12,8%
-4,7%
-33,4%
76,1%
36,3%
-31,0%
CIG Straordinaria
-42,6%
219,2%
-27,0%
-21,1%
-14,0%
71,0%
-52,7%
-3,7%
-29,7%
101,9%
18,8%
-2,7%
-28,9%
-52,0%
221,8%
24,7%
-23,0%
-12,5%
-13,2%
-35,2%
147,3%
11,8%
-4,6%
-37,5%
114,0%
22,3%
-100,0%
-99,7%
1115,3%
-100,0%
-83,1%
15737,8%
13,3%
43,4%
35,1%
-22,5%
-18,5%
-20,5%
93,6%
-58,8%
133,1%
-23,5%
25,7%
-33,7%
-25,44%
68,6%
-5,3%
-14,1%
-4,5%
24,0%
-25,3%
-33,4%
84,2%
29,5%
-22,0%
-8,9%
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
Fondi di solidarietà
TOTALE
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato
TIPO DI INTERVENTO
DICEMBRE
dic 2024 /
dic 2023
Valori cumulati
GENNAIO-DICEMBRE
Variazione %
Rami di attività
CIG Ordinaria
gen-dic 2024 /
gen-dic 2023
Variazione %
42,16%
42,82%
Industria
42,82%
47,59%
Edilizia
33,24%
-3,75%
43,94%
-6,96%
42,33%
-6,50%
41.432
60.050
44,94%
20,51%
496.586
897.330
80,70%
-10,70%
50.692
181.400
28.784
-84,13%
110.013
386.360
251,19%
33,01%
311.655
11.110
-96,44%
CIG Straordinaria
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
Rami vari
CIG in Deroga
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
110.013
Rami vari
TOTALE
3.040
386.360
251,19%
3.605
63,59%
43,44%
21,13%
Industria
42,69%
24,60%
Edilizia
33,56%
-2,49%
3.040
606.599
111,62%
-6,73%
50.692
185.005
28.784
-84,44%
869.649
806.834
-7,22%
-13,26%
40.561
47.656
17,49%
919.897
25,12%
Artigianato
Commercio
Rami vari
Fondi di solidarietà
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
Credito
Ex enti pubblici
823.934
746.188
-9,44%
5.154
10.150
2.840
Rami vari
96,93%
42.865
57.290
33,65%
951.824
5.132
-99,46%
-9,31%
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2024 sono state 29,4 milioni. Nel precedente mese di novembre 2024 erano state
autorizzate 28,8 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +2,3%. Rispetto a dicembre 2023 (20,7 milioni di ore autorizzate)
la variazione tendenziale è stata del +42,2%.
Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
dic 2024 /
dic 2023
DICEMBRE
Variazione %
Valori cumulati
GENNAIO-DICEMBRE
gen-dic 2024 /
gen-dic 2023
Variazione %
173,39%
22.035
28.406
28,91%
615.398
622.382
74,04%
1,13%
30,09%
28,40%
206.319
242.380
17,48%
12,67%
VENETO
66,54%
43,96%
FRIULI V.G.
902.874
-29,02%
10,74%
195.359
295.018
51,01%
61,21%
EMILIA ROMAGNA
71,11%
52,39%
TOSCANA
19,65%
77,61%
182.060
475.468
161,16%
16,42%
-32,06%
32,46%
LAZIO
806.360
313.936
-61,07%
-15,18%
ABRUZZO
159.512
673.264
322,08%
231,20%
28.472
259.630
811,88%
-3,03%
3,49%
54,56%
PUGLIA
526.473
118,23%
61,68%
BASILICATA
118.993
298.428
150,79%
7,05%
61.365
83.572
36,19%
733.139
782.701
6,76%
131.641
198.468
50,76%
-32,32%
68.025
106.686
56,83%
-9,47%
42,16%
42,82%
LIGURIA
UMBRIA
MARCHE
MOLISE
CAMPANIA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
Nord Ovest
62,49%
40,59%
Nord Est
51,63%
41,99%
Centro
-8,96%
38,53%
Mezzogiorno
78,69%
56,51%
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2024 è stato pari a 10,6 milioni (di cui 6,3 per solidarietà). La variazione
congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -28,9% (15,0 milioni di ore a novembre 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso
mese dell’anno precedente (7,4 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +43,9%.
Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
Valori cumulati
GENNAIO-DICEMBRE
dic 2024 /
dic 2023
DICEMBRE
Variazione %
gen-dic 2024 /
gen-dic 2023
Variazione %
628.135
818.884
30,37%
48,11%
16.014
26.444
16.014
-39,44%
27,48%
7,99%
TRENTINO A. A.
27.417
109.000
297,56%
260.499
334.757
28,51%
VENETO
81.302
302.822
272,47%
-5,14%
FRIULI V.G.
12.240
453.938
3608,64%
-1,69%
2.126
36.934
1637,25%
-23,00%
210.235
389,27%
61,78%
43.216
392.000
807,07%
11,19%
918.502
87,17%
149.347
913,09%
96,06%
-9,41%
-34,53%
159.837
220.398
37,89%
-32,86%
87.212
872.974
-33,02%
792.076
-41,84%
-7,33%
88.104
807.748
816,81%
23,85%
184.581
20.372
-88,96%
-78,61%
31.651
8.074
-74,49%
15,85%
-28,46%
-16,64%
26.543
21.672
-18,35%
-28,11%
ITALIA
43,94%
-6,96%
Nord Ovest
30,98%
15,62%
331.194
471,98%
23,96%
Centro
88,56%
-10,79%
Mezzogiorno
-14,11%
-25,30%
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
Nord Est
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di dicembre 2024 sono stati pari a circa 386mila ore autorizzate, nel mese precedente
erano pari a circa 341mila ore.
Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
Valori cumulati
GENNAIO-DICEMBRE
dic 2024 /
dic 2023
DICEMBRE
Variazione %
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
64.309
54.860
-14,69%
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
1.176
LIGURIA
243.028
1.466
3.156
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
1.836
44.238
159.363
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
ITALIA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Mezzogiorno
gen-dic 2024 /
gen-dic 2023
Variazione %
233.263
32.651
-86,00%
88.319
72.424
-18,00%
130.250
14940,42%
-97,81%
209.633
31,54%
249.143
67.101
168.675
151,37%
73.606
410.059
457,10%
121.030
42.783
-64,65%
331.500
672.829
880.810
30,91%
19.980
3186,18%
110.013
386.360
251,19%
33,01%
64.309
54.860
-14,69%
564.610
105.075
-81,39%
1.466
5.198
130.319
2407,10%
44.238
161.199
209.633
30,05%
331.500
935.383
89,38%
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a dicembre 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un decremento del -33,7% rispetto al mese
precedente. Poiché nel mese di dicembre 2023 le ore autorizzate erano state 0,86 milioni, la variazione tendenziale è del -7,2%.
Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
Valori cumulati
GENNAIO-DICEMBRE
dic 2024 /
dic 2023
DICEMBRE
Variazione %
gen-dic 2024 /
gen-dic 2023
Variazione %
70.121
224.502
220,16%
-3,41%
3.267
1.616
-50,54%
18.405
77.518
321,18%
185.632
120.756
-34,95%
12,95%
8.033
45.882
471,17%
58.075
82.018
41,23%
VENETO
60.229
45.592
-24,30%
1,46%
FRIULI V.G.
21.568
-95,78%
227.019
173.784
-23,45%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
LIGURIA
7.054
1124,65%
441.309
130.503
-70,43%
256.123
172.966
-32,47%
28,92%
53.298
27.564
-48,28%
509.090
863.462
69,61%
UMBRIA
2.418
12.356
411,00%
242.553
167.501
-30,94%
MARCHE
67.651
21.374
-68,41%
400.092
274.329
-31,43%
LAZIO
44.227
20.896
-52,75%
-53,91%
ABRUZZO
19.206
21.622
12,58%
202.209
257.073
27,13%
18.120
7265,85%
29.211
70.893
142,69%
CAMPANIA
18.123
22.000
21,39%
466.101
445.531
-4,41%
PUGLIA
27.907
15.824
-43,30%
548.263
-58,81%
2.013
13.698
580,48%
38.566
153.444
297,87%
115.345
383.716
232,67%
24.907
1.080
-95,66%
529.367
205.955
-61,09%
4.104
12.678
208,92%
118.966
102.185
-14,11%
ITALIA
869.649
806.834
-7,22%
-13,26%
Nord Ovest
259.596
353.928
36,34%
-0,23%
Nord Est
345.953
265.350
-23,30%
11,79%
Centro
167.594
82.190
-50,96%
-34,36%
96.506
105.366
9,18%
-23,45%
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MOLISE
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
Mezzogiorno
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Anno 2022
Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)
26,76%
35,35%
52,59%
32,29%
32,08%
Anno 2023
Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)
631.799
25,67%
36,46%
37,91%
25,15%
30,25%
Anno 2024 (gennaio-ottobre)
Totale ore autorizzate nell’anno 2024 (gennaio-ottobre) (a)
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2024 (b)
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)
846.436
22,98%
27,35%
56,85%
25,43%
24,61%
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Ottobre degli anni 2022, 2023 e 2024 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Gennaio-Ottobre 2022
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2022
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
27,16%
22,40%
52,39%
32,36%
28,23%
Tiraggio 2022 (b)/(a)
Gennaio-Ottobre 2023
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
Tiraggio 2023 (b)/(a)
519.972
25,01%
25,75%
34,55%
24,42%
25,36%
Gennaio-Ottobre 2024
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2024 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
846.436
22,98%
27,35%
56,85%
25,43%
24,61%
Tiraggio 2024 (b)/(a)
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi
La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una
prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che
si verificano dal 1° maggio 2015.
Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato
della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,
può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La
durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con
qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione
del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.
La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione
dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge
n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha
introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie
aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una
durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità
di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la
decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità
di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)
Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo
compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle
indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima
mensilità della prestazione originaria.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)
Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco
opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18
settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre
2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto
agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.
Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo
per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli
requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).
Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del
1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).
Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione
salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario
e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).
La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche
la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo
più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il
meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione
dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva
fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Le domande di disoccupazione
Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL
Periodo gennaio 2022 – novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)
Numero domande mensili
Tipologia di
beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
gennaionovembre
Totale
annuo
ANNO 2022
NASpI
171.212
113.483
115.942
116.915
105.076
199.069
334.687
116.956
232.583
302.695
243.019
DisColl
2.614
2.501
1.436
1.844
2.021
3.182
4.837
3.409
1.630
1.888
2.435
Totale
173.826
115.984 117.378 118.759 107.097 202.251 339.524 120.365 234.213 304.583 245.454
1.637
27.797
29.434
ANNO 2023
NASpI
189.482
110.693
112.267
111.691
101.949
159.423
341.670
111.048
215.635
311.211
251.499
DisColl
2.857
2.773
2.576
1.395
1.488
3.251
5.097
3.242
1.634
1.986
2.089
Totale
192.339
113.466 114.843 113.086 103.437 162.674 346.767 114.290 217.269 313.197 253.588
1.790
28.388
30.178
ANNO 2024
NASpI
195.788
119.539
105.568
128.816
106.924
173.790
368.242
117.804
234.961
326.100
261.255
DisColl
2.675
2.590
1.458
1.461
1.469
3.591
6.386
3.503
1.667
2.005
3.327
30.132
30.132
Totale
198.463
122.129 107.026 130.277 108.393 177.381 374.628 121.307 236.628 328.105 264.582
Variazione % 2023/2022
NASpI
10,7%
-2,5%
-3,2%
-4,5%
-3,0%
-19,9%
-5,1%
-7,3%
-2,7%
-1,7%
DisColl
10,9%
79,4%
-24,3%
-26,4%
-4,9%
-14,2%
10,7%
-2,2%
-2,2%
-4,8%
-3,4%
-19,6%
-5,0%
-7,2%
-2,6%
-1,7%
-1,7%
Totale
-1,8%
Variazione % 2024/2023
NASpI
-6,0%
15,3%
-0,4%
DisColl
-6,4%
-6,6%
-43,4%
-1,3%
10,5%
25,3%
59,3%
-0,2%
Totale
-6,8%
15,2%
-0,4%
NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI
Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 – novembre 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
TRENTINO A.A.
VENETO
FRIULI V.G.
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2022
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2023
Domande presentate da
gennaio a novembre 2024
125.441
124.827
124.692
7.298
6.737
6.463
57.754
58.107
58.037
270.425
270.167
269.869
67.618
67.087
64.419
164.929
165.309
159.719
41.566
40.736
39.918
EMILIA ROMAGNA
166.515
166.935
165.337
TOSCANA
141.822
140.285
137.637
UMBRIA
27.854
26.418
25.739
MARCHE
62.727
60.619
60.328
183.830
177.998
177.958
57.844
55.526
54.637
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
11.510
11.649
11.255
CAMPANIA
234.515
228.117
231.153
PUGLIA
163.422
158.966
161.064
22.622
20.978
20.674
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
81.242
76.761
78.841
198.524
192.760
197.399
97.613
96.396
93.648
NORD OVEST
460.918
459.838
459.061
NORD EST
440.628
440.067
429.393
CENTRO
416.233
405.320
401.662
MEZZOGIORNO
867.292
841.153
848.671
ITALIA
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
I beneficiari di disoccupazione
Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2024)
Periodo gennaio 2022 – agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)
Numero beneficiari mensili*
Tipologia di beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
gennaio-agosto
Media
annua
ANNO 2022
Mobilità
NASpI***
DisColl
Beneficiari di
Disoccupazione
agricola**
555.578
3.508
3.275
3.212
3.148
3.076
2.965
2.946
2.927
2.904
2.850
2.793
2.779
3.132
3.032
5.253
950.585
5.824
922.273
5.786
906.214
6.038
882.261
6.505
923.127
7.440
9.998
11.623
10.745
8.929
8.925
8.871
989.771
7.308
7.995
ANNO 2023
Mobilità
NASpI***
DisColl
2.784
2.616
2.561
2.509
2.456
2.398
2.336
2.272
2.256
2.209
2.201
2.183
2.492
2.398
9.862
10.511
11.132
10.810
975.399
10.310
956.550
11.285
13.749
15.284
13.964
11.073
9.815
9.535
11.618
11.444
2.187
9.918
2.042
9.868
1.984
9.098
1.948
8.302
1.889
959.686
7.996
1.855
961.182
9.440
1.823
12.520
1.810
14.171
ANNO 2024
Mobilità
NASpI***
DisColl
1.942
1.942
10.164
10.164
-20,9%
Variazione % 2023/2022
-20,6%
-20,1%
-20,3%
-20,3%
-20,2%
-19,1%
-20,7%
-22,4%
-22,3%
-22,5%
-21,2%
-21,4%
-20,5%
NASpI
20,5%
20,6%
18,2%
13,8%
10,6%
-3,7%
-1,1%
-0,3%
10,9%
DisColl
87,7%
80,5%
92,4%
79,0%
58,5%
51,7%
37,5%
31,5%
30,0%
24,0%
10,0%
59,0%
43,1%
-19,0%
Mobilità
Variazione % 2024/2023
-21,4%
-21,9%
-22,5%
-22,4%
-23,1%
-22,6%
-22,0%
-20,3%
-22,0%
NASpI
-0,1%
-0,4%
-1,6%
-0,1%
-3,6%
DisColl
-6,1%
-18,3%
-23,2%
-22,4%
-16,3%
-8,9%
-7,3%
-12,5%
-11,2%
Mobilità
* Dettaglio mensile relativo all’anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità
** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell’anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.
544.792
Report Gennaio 2025
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza
Gennaio – Agosto 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2025)
Numero beneficiari mensili
Regione
Gennaio
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Numero
lavoratori
distinti*
30.451
11.556
36.419
131.494
97.570
25.523
114.788
37.830
167.617
34.394
6.132
78.459
86.220
56.505
107.072
86.699
27.973
15.165
2.355
101.255
27.314
10.461
32.396
120.265
88.617
23.659
108.847
34.183
159.713
30.643
5.620
74.067
77.723
48.628
95.492
77.727
25.800
14.285
2.181
93.163
26.112
9.822
30.135
110.837
84.229
22.512
106.156
30.750
156.049
29.210
5.462
73.198
72.650
43.056
88.200
70.682
25.075
13.722
2.037
88.454
25.522
9.499
29.410
99.184
78.807
21.542
102.651
26.263
152.160
27.667
5.325
71.643
67.887
39.026
81.053
61.585
30.788
12.684
3.318
81.295
23.621
8.824
27.647
90.840
73.947
20.000
98.221
23.999
147.807
25.722
4.866
69.134
62.006
33.483
74.487
55.649
28.738
11.947
3.769
74.979
23.344
9.031
29.523
96.448
72.298
19.325
101.602
22.812
148.499
25.260
4.919
68.870
61.505
29.913
82.618
53.806
23.316
12.217
3.373
72.503
28.878
11.434
41.055
130.006
85.138
22.310
119.746
26.519
172.535
30.574
6.372
82.987
75.769
34.622
109.890
65.542
16.841
16.137
2.787
82.455
29.507
11.523
41.451
130.658
86.785
22.817
121.755
26.529
177.912
32.124
6.587
83.258
77.416
34.587
111.116
67.587
17.476
16.507
2.541
84.391
55.879
21.496
73.012
238.784
171.250
44.557
206.615
59.990
312.487
61.407
11.904
146.293
154.155
87.729
201.291
143.368
57.854
28.779
6.506
172.816
959.686
961.182
* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-agosto 2024

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