1. La questione: sequestro senza dettagli
La procedura da doversi esperire qualora il decreto di sequestro il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento l’incarico di individuarle
Il Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Enna rigettava un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263 c.p.p.[1] avverso un decreto con il quale il pubblico ministero aveva respinto un’istanza di restituzione delle cose di cui aveva in precedenza disposto il sequestro nell’ambito del procedimento in cui erano contestati i reati di cui agli artt. 416, 476, 483, 615-ter e 640-bis c.p..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’indagato, per il tramite del suo difensore, con cui si deduceva violazione di legge.
In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente il G.i.p. avrebbe ritenuto indeducibile nel giudizio di opposizione il prospettato difetto di convalida del sequestro trattandosi di vizio del titolo genetico deducibile esclusivamente, proponendo istanza di riesame avverso il medesimo posto che, qualora nel decreto di sequestro, come avvenuto nel caso di specie, il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento l’incarico di individuarle, sarebbe proprio la procedura di cui all’art. 263 c.p.p. e non già il riesame il rimedio esperibile. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali.
Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie.
Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario.
Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione.
Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva l’argomentazione difensiva suesposta fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, c.p.p.[2], l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell’ipotesi di diniego (ex multis Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021).
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3. Conclusioni
Il decreto di sequestro senza indicazione specifica dei beni e senza convalida non è impugnabile mediante riesame, ma si può solo presentare istanza di restituzione, prima, e opposizione, poi (in caso di diniego)
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il decreto di sequestro (disposto dalla pubblica accusa) senza indicazione specifica dei beni e senza convalida sia impugnabile mediante riesame.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che, laddove il pubblico ministero emetta un decreto di sequestro senza specificare i beni da vincolare, lasciando alla polizia giudiziaria l’individuazione, e senza che vi sia convalida, tale decreto non può essere impugnato tramite riesame e, qualora il PM non disponga la restituzione, l’interessato può fare richiesta direttamente al PM e, se questa viene respinta, può presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quale rimedio si debba correttamente esperire in un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. 6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione”.
[2] Secondo cui: “Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate”.
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