L’Inps ha recentemente comunicato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2025, confermando le misure già applicate lo scorso anno: 24,00 per i titolari di una prestazione pensionistica, nonché per i lavoratori già iscritti ad un’altra forma pensionistica obbligatoria 33,72 per i co.co.co. per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS_COLL 35,03 per i co.co.co. per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 26,07 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva. Sono confermate anche le aliquote applicabili per i lavoratori sportivi, sia in qualità di co.co.co. o assimilati, che di professionisti nel settore del dilettantismo.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 862-863, legge n. 207/2024), viene introdotta una modifica significativa alla disciplina fiscale delle stock option. Il nuovo criterio stabilisce che i costi derivanti dai piani di stock option saranno deducibili soltanto al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai beneficiari, superando l’orientamento precedente che legava la deducibilità alla registrazione del costo a conto economico.
Dal 23 gennaio 2025, in conformità con la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 settembre 2024, pubblicata sul portale RENTRI, sono state rese disponibili le API che permettono agli operatori dotati di un proprio sistema gestionale di interfacciarsi con il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Questi strumenti consentono di: Vidimare digitalmente i formulari di identificazione dei rifiuti.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto a un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, in merito all’applicazione della normativa NIS2 agli ordini professionali. Il chiarimento si basa sull’articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555 in materia di cybersicurezza.
Con la Risposta n. 17/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i lavoratori dipendenti devono rilasciare al datore di lavoro per ottenere il rimborso delle spese domestiche nell’ambito dei fringe benefits 2024, previsti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR. Il Contesto Normativo La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha stabilito che, per il solo anno d’imposta 2024, sono esenti da imposizione fiscale fino a: 1.000 euro per il valore dei beni e servizi ceduti ai lavoratori dipendenti. 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
L’INPS, con la Circolare n. 28/2025, ha fornito nuove indicazioni sugli obblighi contributivi e dichiarativi per i professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali collocati in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980 e dell’articolo 7 della legge n. 240/2010. La circolare introduce modifiche alla precedente Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, aggiornando le modalità di gestione previdenziale di questi periodi. 1.
Con la Circolare n. 27/2025, l’INPS ha reso note le aliquote contributive applicabili nel 2025 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, in base all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il documento stabilisce i nuovi valori relativi a contributi previdenziali, massimali e minimali di reddito per lavoratori parasubordinati, collaboratori, liberi professionisti e lavoratori sportivi.
Il Decreto del MEF del 21 gennaio 2025, pubblicato in G.U. 29/01/2025, n. 23, ha disposto che anche i proventi derivanti dalla cessione di energia rinnovabile in esubero dovranno essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate per essere automaticamente inseriti nella dichiarazione precompilata. Quali proventi verranno comunicati A partire dalla dichiarazione dei redditi 2025, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) trasmetterà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai proventi erogati ai contribuenti per l’energia in eccesso immessa in rete.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) è valida anche se il documento trasmesso è in formato .pdf anziché nel formato .p7m. La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui il protocollo di trasmissione tramite PEC garantisce già di per sé l’autenticità, l’integrità e la provenienza dell’atto.
Per quanto attiene le spese per interventi che rientrano nel superbonus, per i costi sostenuti nel 2024, è prevista una detrazione del 70 nel 2025 la percentuale si riduce al 65, in presenza di particolari requisiti da verificare al 15/10/2024. In alcuni casi, possono emergere situazioni complesse legate alla tempistica dei pagamenti: si pensi ad una spesa saldata a cavallo tra il 2024 e il 2025, o il caso di pagamenti effettuati interamente nel 2024 con lavori che sono iniziati solo nel 2025.
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