E’ stato pubblicato (GU UE serie L del 22 gennaio scorso) il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento UE 2019/1020 e la Direttiva UE 2019/904 e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

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Come chiarito all’art. 2, il provvedimento si applicherà a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

Gli obiettivi delle nuove norme sono molteplici:

  • assicurare una riduzione dei rifiuti da imballaggio
  • garantire la sostenibilità degli imballaggi
  • disciplinare la responsabilità estesa del produttore
  • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio
  • contribuire al funzionamento del mercato interno, attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

A tal fine, il capo II (artt. 5-12) detta prescrizioni per assicurare la sostenibilità degli imballaggi, che riguardano:

  • contenuto di sostanze chimiche (PFAS)
  • riciclabilità
  • contenuto minimo di riciclato
  • requisiti sul compostaggio
  • riduzione al minimo dell’imballaggio
  • condizioni per garantire il riuso

Il fabbricante non dovrà ricorrere a organismi terzi per dimostrare la conformità al Regolamento, poiché potrà utilizzare il modulo A previsto all’Allegato VII (controllo interno della produzione ex decisione 768/2008). Questo modulo prevede che il fabbricante predisponga una documentazione tecnica contenente anche una relazione sulle prove svolte per dimostrare la conformità al Regolamento.

A tal riguardo, l’art. 35 del Regolamento specifica che “le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza”.

I metodi di prova conformi alle norme armonizzate o a parti di esse si considerano conformi ai requisiti previsti dall’art. 35 (per le parti coperte dalle norme armonizzate). Questa presunzione di conformità è valida anche nel caso in cui tali metodi siano effettuati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (art. 36).

Il comma 2 dell’art. 36 dispone inoltre che, qualora tali metodi siano applicati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, essi sono presunti conformi ai requisiti previsti al par. 1 del presente articolo.

Tra gli aspetti innovativi del Regolamento vi è inoltre la disciplina della comunicazione delle asserzioni ambientali relative alle proprietà di un imballaggio, che potranno essere formulate solo se il prodotto – sulla base di evidenze comprovate in apposita documentazione tecnica – supera i requisiti minimi previsti dal Regolamento.

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L’applicazione del nuovo impianto normativo sarà graduale, a partire dal 12 agosto 2026. Alcune disposizioni, come ad esempio quelle relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente (nel caso specifico, a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione).

Comunicazione a cura di ACCREDIA