Una volta accertata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione dell’assegno divorzile, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1645 del 19-01-2023).
La revisione dell’assegno divorzile, infatti, richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone, prima di tutto, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10-01-2023).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva statuito che:
1) la modifica in peius delle condizioni risale all’anno 2012 e comunque non era stata delibata dal Tribunale con riferimento all’istanza di aumento dell’assegno;
2) poteva darsi per acclarata la percezione di una quota dell’appartamento gravato da ipoteca giudiziale di Euro 10.000,00;
3) la cessione della quota da parte della reclamante aveva fruttato l’importo di Euro 20.500,00, al netto delle spese sostenute per la cancellazione dell’ipoteca ed estinzione dei relativi debiti ,importo questo sufficiente a vivere per due anni;
4) la reclamante poteva far richiesta di ottenere la pensione sociale in presenza dei relativi requisiti;
5) la richiesta di aumento del canone locatizio posto a base della domanda di revisione della misura dell’assegno non rappresentava un fatto sopravvenuto;
6) il reclamato che è tenuto a provvedere ad una figlia minore dispone di una modesta pensione.
La Corte di merito non aveva operato una corretta valutazione né delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia attributiva dell’assegno divorzile sotto il profilo delle condizioni patrimoniali (mobiliari e immobiliari) di entrambe le parti e neppure aveva verificato la sussistenza di “gravi motivi” per disporre la revisione dell’assetto economico post divorzile, valutando la sostenibilità dell’assegno in essere da parte dell’obbligato all’attualità.
Corte di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 1482 del 21 gennaio 2025
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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