A cura dell’Ufficio Giuridico di ANPPE Vigili del Fuoco – Con sentenza n.22730/2024 del 16 dicembre 2924, il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso a favore di un nutrito gruppo di dipendenti del comparto sicurezza e difesa ordinando all’INPS di rideterminare l’importo dell’indennità di buonuscita, a favore dei ricorrenti, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali corrispondendo agli stessi le somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
La decisione in argomento è importante poiché oltre a riconoscere oltre il diritto all’inclusione dei sei scatti nella buonuscita “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”, fatto oramai pacifico in giurisprudenza amministrativa, formula e stigmatizza due principi di diritto assoluto rilievo . In primo luogo, il TAR si sofferma sull’interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n.387, come modificato dall’articolo 21 della legge n.232/1990, nella parte in cui dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
I giudici amministrativi respingono l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS che deduceva la circostanza per la quale i suddetti ricorrenti erano cessati dal servizio piu’ di cinque anni prima della notifica del ricorso, asserendo che il dies a quo (giorno di inizio della decorrenza) per il decorso del termine prescrizionale fosse coincidente con la data di cessazione dei medesimi dal servizio in quanto dal quel momento sarebbe maturato il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio e , dunque , da quello stesso momento rileverebbe l’inerzia nell’esercizio del diritto, sottesa all’istituto della prescrizione. Al riguardo il Collegio, in linea con i piu’ recenti indirizzi giurisprudenziali (Cons.Sta.sent.n.4898/2018), ha ritenuto che il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione sia coincidente con la data di emissione del primo ordinativo di pagamento dell’indennità di buonuscita successivo alla cessazione dal servizio, in quanto solo “a far data da quel momento il titolare del diritto può avvalersi dell’incompleta soddisfazione del credito, potendo, conseguentemente, la mancanza reazione dell’interessato essere valutata alla stregua di un’inerzia giuridicamente rilevante”.
In secondo luogo, va sottolineato il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’INPS. Al riguardo il TAR del Lazio l’ha tenuta non fondata in ragione del fatto che “non risulta irrazionale l’attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell’art.6-bis tanto piu’ che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n.220/1988)”.
Una sentenza, questa del TAR del Lazio, che ci fan ben sperare, considerato che un gruppo di circa 60 Vigili del Fuoco ha sottoscritto a partire dal 2022, proprio con il TAR del Lazio, un ricorso per il riconoscimento dei 6 scatti in tempo reale, con l’AVV. Angelo Vittorio Giunta. Nel ricorso si ravvisa una “disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono in servizio e al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali, a differenza di coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028, i quali godranno in tempo reale i sei scatti stipendiali, al termine del trattamento fine servizio”.
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