Con la risposta a interpello n. 21, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una questione in materia di imposta di bollo, presentata dall’Unione italiana tiro a segno (che svolge, in ossequio all’art. 59 del DPR 90/2010 compiti “di istruzione ed esercizio al tiro con armi da fuoco e strumenti ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione, uniformando l’insegnamento su tutto il territorio nazionale con l’indizione di corsi per formatori e istruttori istituzionali e promuove lo sport del tiro a segno con attività varie […] e stabilisce i regolamenti e calendari per lo svolgimento delle gare nazionali”).
In particolare, l’istante pone all’Amministrazione due questioni concernenti l’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72, ovvero la norma che dispone l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni “poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Nell’istanza di interpello, infatti, viene precisato che le “Sezioni YYY”, soggetti affiliati all’Unione ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, effettuano i corsi formativi/addestrativi per l’accertamento della capacità tecnica all’uso delle armi prevista dall’art. 8 della L. 110/1975, al termine dei quali rilasciano la relativa certificazione.
In questo contesto, si chiede, quindi, se:
– l’istante e le sue Sezioni possano essere ricompresi tra i soggetti beneficiari dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dal citato art. 27-bis del DPR 642/72 su atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti;
– la certificazione di idoneità al maneggio delle armi a seguito del superamento di un corso sia soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.
Nel rispondere, l’Agenzia in primo luogo ricorda che l’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972 dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per gli “Atti, e provvedimenti degli organi della Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Ma specifica anche che la Tabella allegata al medesimo DPR contempla, tra le varie esenzioni, quella di cui all’art. 27-bis, sopra ricordata, per le associazioni e gli enti sportivi.
Imposta di bollo di 16 euro
Pertanto, dopo aver ripercorso la normativa in tema di ordinamento militare (DPR 90/2010), con riferimento alla questione sulla natura giuridica dell’istante, l’Amministrazione afferma che, trattandosi di “federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI”, essa rientra tra i soggetti a cui l’art. 27-bis riconosce, in linea di principio, l’esonero dall’assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti richiamati nel medesimo articolo, “quando il rilascio dei predetti atti rientra tra le attività di natura sportiva e gli stessi non sono posti in essere dall’Istante o dalle associazioni sportive affiliate denominate Sezioni YYY, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nella loro qualità di enti di diritto pubblico”.
Poi, nell’esaminare la seconda questione, relativa più specificamente all’applicazione dell’imposta di bollo al certificato di idoneità al maneggio delle armi, previsto dall’art. 8 della L. 110/1975, dopo aver fatto riferimento al “Regolamento di organizzazione dell’Unione italiana tiro a segno” di cui al DPR 209/2009 e alla risoluzione Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2003 n. 196, conclude che “considerato che il certificato di idoneità al maneggio delle armi è rilasciato dalle sezioni del YYY nella loro qualità di enti di diritto pubblico, si ritiene che tale certificato sia soggetto al pagamento dell’imposta di bollo” di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del citato art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72.
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