Introduzione
Le normative a sostegno di start up e PMI innovative sono state recentemente riviste con l’obiettivo di renderle più efficaci e mirate. Trattasi di un “restyling” che si concentra su tre aspetti principali: un potenziamento delle agevolazioni fiscali, una maggiore selettività nei requisiti di ammissione e una ridefinizione della platea dei beneficiari.
Per questo motivo appare necessario soffermarsi sulla “nuova definizione” di start up innovativa.
Start-up innovative: la nuova definizione apportata a dicembre dal “Ddl. Concorrenza 2023”
La Legge 16/12/2024 n. 193, anche denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, ha introdotto importanti modifiche alla normativa sulle start-up innovative. Le nuove disposizioni, contenute negli articoli 28 e seguenti del Ddl. tra l’altro ridefiniscono i criteri di accesso al regime agevolato e rivedono il periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Nuovi requisiti per le start-up innovative
Una delle principali novità riguarda la definizione di start-up innovativa. Oltre ai requisiti già previsti dall’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, il nuovo testo aggiunge le seguenti condizioni:
• deve essere una micro, piccola o media impresa, secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
• non deve svolgere come attività prevalente quella di agenzia o consulenza.
La definizione aggiornata di start-up innovativa
Per effetto dell’integrazione apportata l’impresa start-up innovativa, come definita dal vigente art. 25 D.L. 18.10.2012 n. 179, è una società di capitali (anche in forma cooperativa) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- è costituita da non più di 5 anni;
- è fiscalmente residente in Italia (art. 73 Tuir), o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- valore della produzione annua fino a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività
non distribuisce, e non ha distribuito, utili; - ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non proviene da operazioni di fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo pari o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Sono ricomprese tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale dal terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Conclusioni
A fronte di maggiori ed interessanti agevolazioni, come evidenziate in un precedente intervento, le nuove disposizioni vogliono rendere più selettivo il sistema delle start-up innovative, con la finalità di garantire un supporto maggiore a realtà con un concreto potenziale di crescita e innovazione.
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