Cessione del credito: cosa fare se la comunicazione viene scartata?

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Il diritto alla detrazione previsto dal legislatore per i lavori
eseguiti per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico ex
art. 119 D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%),
esercitabile anche nelle forme dello sconto in fattura o della
cessione del credito ai sensi del successivo art. 121, è
condizionato all’esito favorevole dell’eventuale controllo
preventiv
o affidato dall’art. 122 bis all’Agenzia, ed è in
questi limiti e a queste condizioni che può essere oggetto di
cessione.

Ciò significa che un eventuale rifiuto del Fisco sulla
comunicazione delle opzioni alternative non è un atto impositivo e
impugnabile in quanto non ha ome obiettivo il recupero di
somme dovute e rimane fermo il diritto del contribuente
a utilizzare le agevolazioni sotto forma di detrazione.

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Cessione del credito: la giustizia tributaria sullo scarto
delle comunicazioni

Sembra riecheggiare la famosa affermazione del Ministro
dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, “la cessione
è una facoltà non un diritto”
, la sentenza
della CGT di 1° grado di Avellino del 23 dicembre 204, n.
1537
, che ha respinto il ricorso di un condominio
contro lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate della
comunicazione di utilizzo della cessione del credito per un
intervento Supersismabonus, a causa di irregolarità fiscali e
della presenza di un’interdittiva antimafia a carico del General
Contractor che aveva eseguito i lavori.

Nel valutare la questione, la CGT  ha ricordato che per
contrastare il fenomeno delle condotte fraudolente in materia di
cessioni dei crediti maturati a fronte della realizzazione di
interventi edilizi, il legislatore ha rafforzato i controlli
preventivi sull’uso delle opzioni alternative ex art. 121 del D.L.
n. 34/2021 (il contributo sotto forma di sconto in fattura e la
cessione del credito). Tali disposizioni, inizialmente introdotte
dal D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrodi”), sono
state poi trasfuse, con la legge n. 234/2021 (Legge di bilancio per
il 2022), nell’art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 secondo cui:

  •  l’Agenzia delle entrate, al fine di operare i controlli
    di natura preventiva, può sospendere, entro cinque giorni
    lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione
    del credito, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche
    successive alla prima, e delle opzioni, inviate alla stessa Agenzia
    ai sensi dell’art. 121, che presentano determinati profili di
    rischio;
  • La sospensione, non può protrarsi per un periodo di tempo
    superiore a trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di un
    provvedimento di annullamento degli effetti, la comunicazione del
    provvedimento di sospensione produrrà gli effetti previsti dalla
    disciplina di riferimento.

I profili di rischio riguardano:

  • a) la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle
    comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe
    tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
    finanziaria;
  • b) i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai
    soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono
    correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
    tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
    finanziaria;
  • c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
    indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I controlli preventivi antifrode in materia di cessioni dei
bonus edilizi possono concludersi con un atto che annulla
l’efficacia della comunicazione di opzione per la cessione, che si
sostanzia in una mera ricevuta di annullamento degli effetti
dell’opzione e che invita per ulteriori chiarimenti a rivolgersi
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente.

Scarto comunicazione opzioni alternative: non è atto
impugnabile

Secondo la Corte questo atto non è impugnabile, non solo perché
non espressamente compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del
d.lgs. n. 546/1992, ma anche perché non riconducibile
all’esercizio della potestà impositiva
e non espressivo di
una pretesa tributaria: non riguarda il recupero a tassazione di
detrazioni spettanti al contribuente e non è manifestazione di
potestà impositiva.

In questo caso non è nemmeno in discussione la facoltà di cedere
il credito fiscale a terzi, bensì unicamente l’esercizio della
facoltà di cessione nei confronti di un determinato soggetto.

Spiega la Corte che il diritto alla detrazione previsto dal
legislatore per i lavori eseguiti per l’efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico ecc. ecc. ex art. 119 D.L. n. 34/2020,
esercitabile anche nelle forme dello sconto in fattura o della
cessione del credito ai sensi del successivo art. 121, nasce
pertanto ab origine condizionato all’esito favorevole
dell’eventuale controllo preventivo affidato dall’art. 122 bis
all’Agenzia, ed è in questi limiti e a queste condizioni che può
essere oggetto di cessione.

Se il legislatore avesse voluto riconoscere l’impugnabilità
della comunicazione di scarto, avrebbe dovuto affermarlo
espressamente. Ne deriva che non è preclusa la comunicazione di
cessione in favore di altri soggetti, o comunque l’utilizzo
dell’agevolazione sotto forma di detrazione
diretta
.





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