Giacomo Lorenzo (Deminor): «Litigation funding, tra sviluppo in Italia e regolamentazione europea»

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L’industria del litigation funding sta assumendo sempre maggiore rilevanza nell’Unione europea, con un valore di mercato stimato in 1,2 miliardi di euro. Tuttavia, nessuno Stato europeo attualmente prevede una regolamentazione specifica per il settore.  La Commissione Europea, su impulso del Parlamento, ha avviato uno studio mirato a mappare le normative vigenti e le pratiche di mercato del litigation funding. Giacomo Lorenzo (nella foto) è senior legal counsel di Deminor Italia, litigation funder fondato nel 1990 a Bruxelles e presente anche a Milano, che è stato direttamente coinvolto nell’iniziativa comunitaria.

La Commissione europea sta lavorando a uno studio di mappatura sullo stato del litigation funding nei diversi Paesi membri. Cosa ne pensa?

Vedo positivamente l’approccio adottato dalla Commissione europea, che ha deciso di intraprendere una mappatura del litigation funding nei Paesi membri. Una regolamentazione equilibrata, in grado di tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte e, al contempo, di favorire uno sviluppo del settore, deve necessariamente basarsi su una comprensione approfondita delle interazioni e delle dinamiche tra i diversi attori interessati.

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Vogliamo ricordare che cosa intendiamo per litigation funding?

In termini generali, il litigation funding si configura come un’attività di investimento mediante la quale un soggetto, comunemente denominato litigation funder, si assume l’onere di sostenere i costi legali di una delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario. In cambio, il funder avrà diritto a un compenso calcolato come una quota delle somme eventualmente recuperate in caso di esito favorevole dell’azione. Qualora invece la parte beneficiaria del funding risulti soccombente, il funder sopporta integralmente il rischio economico, senza che vi sia alcun obbligo per il cliente di restituire l’importo investito.

 In che misura il litigation funding è uno strumento idoneo a promuovere l’accesso alla giustizia?

Ciò avviene perché permette alle parti di intraprendere e sostenere azioni legali senza dover sopportare integralmente l’onere economico delle relative spese. Inoltre, rappresenta un’opportunità per una più efficiente gestione dei costi e dei rischi associati ai procedimenti giudiziari.

Si parla sempre più spesso di cessione del credito litigioso. Cosa si intende?

Il settore del litigation funding è in costante evoluzione e sul mercato sono presenti soluzioni sempre più sofisticate per rispondere alle esigenze dei clienti. Un esempio è proprio la cessione del credito litigioso. Tale operazione rappresenta una soluzione efficace per le imprese che desiderano monetizzare rapidamente le proprie pretese risarcitorie, evitando di subire le lungaggini processuali tipiche del sistema giudiziario.

Qual è l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in Italia in materia di litigation funding?

Ad oggi, in Italia come nel resto d’Europa, non esiste una regolamentazione specifica per il litigation funding, che rappresenta un fenomeno relativamente nuovo per la maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, negli ultimi due anni si sono registrati almeno due sviluppi significativi in Italia, sia sul piano normativo sia in ambito giurisprudenziale.

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Quali sono?

Sul fronte normativo, il 23 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 28/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/1828. Questo decreto ha modificato il Codice del Consumo, introducendo la disciplina sulle azioni rappresentative per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. Pur non definendo né regolando il litigation funding, il decreto lo cita due volte, riconoscendone la liceità. I riferimenti riguardano l’obbligo per le associazioni di garantire l’indipendenza e prevenire conflitti di interesse con i litigation funder e l’inammissibilità delle azioni rappresentative qualora il funder sia un concorrente dell’impresa convenuta.

Gli sviluppi in ambito giurisprudenziale?

Nel 2024, rilevanti sviluppi giurisprudenziali sono stati apportati da quattro pronunce recenti della Corte di cassazione. Queste decisioni hanno confermato la validità del contratto di litigation funding mediante cessione del credito litigioso, anche in assenza di iscrizione del cessionario all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), qualora il compenso del funder sia eventuale e subordinato all’esito positivo del recupero delle somme litigiose. La Suprema Corte ha chiarito che la causa di finanziamento ricorre esclusivamente quando il cessionario anticipa somme di denaro pagando il prezzo del credito al momento della cessione. In assenza di tale requisito, come accade nel caso del compenso eventuale, l’attività di acquisto di crediti litigiosi non si configura come operazione di finanziamento ai sensi del TUB. Questo orientamento rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo del settore in Italia, assicurando maggiore certezza giuridica per gli operatori.

Torniamo allo studio della Commissione. Quali sono gli aspetti oggetto della mappatura?

La mappatura avviata dalla Commissione europea si focalizza sugli aspetti centrali del settore del litigation funding. In particolare, l’analisi riguarda le normative vigenti, spesso frammentate in diverse disposizioni legislative, con un’attenzione specifica ai conflitti di interesse. Un approfondimento è dedicato anche alle prassi operative e ai meccanismi interni adottati dai litigation funder per gestire tali conflitti.

Che altri aspetti del litigation funding vengono presi in considerazione?

Dilazioni debiti fiscali

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Lo studio esamina inoltre le tipologie di casi finanziati, le aree del diritto coinvolte – come il diritto commerciale, la protezione dei consumatori e l’arbitrato internazionale – e i modelli di investimento utilizzati. Infine, l’indagine della Commissione si concentra sui processi di selezione dei casi, sulle strutture contrattuali e sulle modalità di remunerazione adottate dai litigation funder, al fine di ottenere un quadro completo delle dinamiche del settore.

Qual è il contributo di Deminor a questo studio?

Abbiamo condiviso la nostra esperienza nelle azioni collettive e nel funding di contenziosi B2B, fornendo dettagli sulle strategie di investimento, sul processo di selezione dei casi e sui modelli finanziari adottati per garantire l’equilibrio tra rischio e rendimento. Inoltre, abbiamo illustrato come affrontiamo i potenziali conflitti di interesse, con un focus particolare sulla trasparenza e sull’equità dei contratti con i clienti. Abbiamo inoltre condiviso la percezione secondo cui sempre più aziende, consumatori ed enti pubblici sentono il bisogno di soluzioni che consentano una gestione più efficiente dei rischi di lite e delle risorse economiche. Infine, abbiamo ribadito il nostro impegno a sostenere una regolamentazione che, pur tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte, continui a incentivare lo sviluppo e l’innovazione del mercato del litigation funding.



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