Agevolazioni acquisto auto disabili con vendita usato: cosa dice la legge

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Come calcolare l’importo da portare in detrazione in caso di contestuale acquisto auto per disabili e vendita del proprio usato? Risponde l’Agenzia delle Entrate

Torniamo a parlare di agevolazioni fiscali per persone con disabilità e, nello specifico, di quelle per acquistare un’auto con iva agevolata e possibilità di detrazione dell’importo. La questione è infatti stata affrontata recentemente dall’Agenzia delle Entrate, che ha risposto all’interpello di un contribuente il quale chiedeva indicazioni in merito alla detrazione del 19% della spesa per acquisto auto disabili nel caso specifico di contestuale vendita del proprio usato, a compensazione.

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Tracciabilità e vendita usato in compensazione


In questo caso, chiedeva il cittadino: poiché l’unico pagamento “tracciabile” è il bonifico della parte a compensazione pagata per la nuova macchina, posso portare in detrazione anche il resto dell’importo, considerando anche il valore dell’usato che è stato scorporato dall’importo effettivamente versato?

Il caso


Il caso specifico riguardava un uomo che nel 2023 ha acquistato un veicolo per il trasporto del figlio disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ”valore”, evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell’auto», è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
In pratica, l’acquisto della nuova macchina era stato fatto in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato.

L’uomo quindi si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se, ai fini della detrazione prevista per le spese sull’acquisto dei mezzi di locomozione di persone disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ‘‘valore” del veicolo «concesso in ”permuta” al concessionario in occasione dell’acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.

Va specificato che, in occasione del nuovo acquisto, vi era tra le parti un contratto di ordine dell’auto dove era stato indicato l’importo intero dell’auto acquistata e, sotto, il valore del veicolo usato, dato in permuta; veniva poi indicata la caparra confirmatoria ed il saldo da versare alla consegna dell’auto.
Secondo il contribuente, il valore dell’auto usata deve essere considerato un pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta d’acquisto, allegata alla fattura e tutti gli altri documenti necessari per avere la detrazione del 19%.

Come funziona la detrazione auto disabili



Facciamo un piccolo passo indietro con una panoramica riguardante i requisiti e le condizioni richieste per accedere all’agevolazione su acquisto auto disabili.
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di accedere a una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui all’articolo 3 della legge 104.

Su quali spese



La detrazione è del 19% e si applica su:
– acquisto auto nuova
– acquisto auto usata
spese di riparazione per manutenzione straordinaria (sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione, es. assicurazione, carburante, lubrificante, pneumatici ecc).

Ogni quanti anni


Si può usufruire della detrazione del 19% su acquisto auto disabili per un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

Su quali veicoli


La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:
motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

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L’elemento della tracciabilità


Ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante «versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».

Sull’elemento della tracciabilità ruota proprio la decisione interpretativa della Agenzia delle Entrate, che richiama per questa risposta alla risposta ad istanza di interpello n. 431, pubblicata il 2 ottobre 2020, dove viene esplicitato che: “atteso che il decreto di attuazione previsto dal citato d.lgs. n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del 3 dicembre 2014, n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che «altri mezzi di pagamento» siano le «ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli» (cfr. anche circolare 19 giugno 2023, n. 14/E)”.

La decisione dell’Agenzia delle Entrate



Nell’analizzare il caso e la normativa, l’agenzia delle Entrate stabilisce che, poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ”vendita” del veicolo usato, ”compensando” i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

Requisito della tracciabilità


Quanto al requisito della tracciabilità del pagamento e dell’esatta identificazione del suo autore, l’ADES riteien che lo stesso sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti:
– il soggetto acquirente
(che sostiene la spesa),
il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché
il ”valore” dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo,
l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ”valore” compensato).

Pertanto:

Qualora sia in possesso della documentazione su indicata, l’acquirente potrà fruire della detrazione calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando non solo l’importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili ma anche l’ammontare corrispondente al ”valore” di cessione del veicolo usato.

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Per approfondire

Il testo dell’interpello con risposta dell’Agenzia delle Entrate

 

Su questo argomento leggi anche:

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Diciture dei verbali di invalidità e legge 104 e benefici su acquisto auto o contrassegno disabili

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