Il documento si configura come “accordo quadro” e prevede la possibilità per le Autorità firmatarie di definire ulteriori accordi di coordinamento specifici per i singoli conglomerati.
La CONSOB, la Banca d’Italia e l’IVASS hanno siglato un Protocollo d’intesa in materia di identificazione e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.
Il Protocollo sostituisce l’Accordo di coordinamento risalente al 31 marzo 2006 per tenere conto delle modifiche nel frattempo intervenute nell’assetto istituzionale della vigilanza con l’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico e dell’evoluzione delle norme di riferimento.
Il Protocollo definisce le modalità per la cooperazione e per lo scambio delle informazioni tra le Autorità ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e, configurandosi come “accordo quadro”, prevede la possibilità per le Autorità firmatarie di definire ulteriori accordi di coordinamento specifici per i singoli conglomerati. Considerata l’attribuzione al Meccanismo di vigilanza unico dei compiti di vigilanza prudenziale sulle banche “significative”, il Protocollo viene ora circoscritto ai soli conglomerati finanziari che includono enti creditizi “meno significativi”; vengono inoltre precisate le modalità operative che le autorità competenti per l’esercizio della vigilanza supplementare su questi ultimi intendono seguire per il calcolo delle soglie quantitative per misurare la significatività del settore assicurativo e di quello bancario/dei servizi di investimento rispetto al totale del gruppo, in relazione alla natura dei legami partecipativi in essere.
Pubblichiamo il testo del protocollo firmato
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE EVIGILANZA SUPPLEMENTARE SUI CONGLOMERATI FINANZIARI
La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS
VISTA la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enticreditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario,come successivamente modificata e integrata, e – in particolare – l’articolo 11, paragrafo l, penultimo capoverso, secondo cui al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica l’autorità che svolge il ruolo di coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 2014/342 della Commissione che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio perquanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari;
VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 2015/2303 della Commissione che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio dell’Unione Europea che attribuisce alla Banca Centrale Europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, che, nel quadro dell’articolo 6, attribuisce alla BCE competenza esclusiva nell’assolvimento di alcuni compiti di vigilanza microprudenziale nei confronti degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e che, in particolare, attribuisce alla BCE il compito di partecipare alla vigilanzasupplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore di un conglomerato finanziario quando essa è nominata coordinatore conformemente ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione;
- l’articolo 6, paragrafo 4, che attribuisce alle autorità nazionali competenti responsabilità di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi valutati come “meno significativi” sulla base dei criteri riportati nel medesimo paragrafo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea che istituisce il quadro di cooperazionenell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità designate e, in particolare:
- l’articolo 18, paragrafo 1, che attribuisce alla BCE il ruolo di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato “significativo”;
- l’articolo 18, paragrafo 2, che attribuisce all’autorità nazionale competente il ruolo di coordinatore di un conglomerato finanziario, in conformità ai criteri fissati nel pertinente diritto dell’Unione, in relazione a un soggetto vigilato “meno significativo”;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (di seguito “Decreto”) e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della Direttiva 2002/87/CE (come successivamente modificata e integrata); e, in particolare:
- l’articolo l, comma l, lettere z) e aa), che individuano le autorità competenti, le autorità competenti rilevanti e le altre autorità competenti interessate;
- l’articolo l, comma l, lettera bb), che definisce come autorità di vigilanza italiane le autorità di vigilanza italianecompetenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento (di seguito le Autorità);
- l’articolo 1, comma 1, lettera s), che definisce le partecipazioni come i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un’impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona;
- l’articolo 1, comma 1, lettera t), che definisce il gruppo come un insieme di imprese composto dalla impresa madre,dalle imprese figlie e dalle società in cui l’impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi diamministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
- l’articolo 3, comma 1-bis, che, tra l’altro, stabilisce che le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario;
- l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ovvero dall’applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10 del Decreto;
- l’articolo 5, comma 3, il quale definisce i criteri per l’individuazione del coordinatore;
- l’articolo 5, comma 5, il quale stabilisce che le autorità competenti rilevanti possono, consultato il conglomerato,stabilire di non applicare i criteri individuati al comma 3) qualora ciò risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell’importanza relativa delle sue attività in altri Paesi e nominare quale coordinatoreun’autorità competente diversa;
- l’articolo 5, comma 7, il quale stabilisce che il coordinatore, le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare;
- l’articolo 6, comma 1, il quale prevede che il coordinatore e le autorità competenti cooperino strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioniessenziali, nonchè con il comitato congiunto costituito dalle Autorità europee di vigilanza, fornendo senza indugio allo stesso tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti;
- l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competentirilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individui il metodo per il calcolo del requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare;
- l’articolo 7, comma 4, il quale prevede che il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dalcalcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi disciplinati dallo stesso articolo;
- l’articolo 7, comma 5, in base al quale il coordinatore e le autorità di vigilanza rilevanti possono stabilire, di comune accordo, i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell’impresa ai fini dell’esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare;
- l’articolo 8, commi 2 e 4, i quali regolano le decisioni del coordinatore e delle Autorità competenti rilevanti in materia di concentrazione dei rischi;
- l’articolo 9, commi 3 e 5, i quali regolano le decisioni del coordinatore e delle Autorità competenti rilevanti in materia di operazioni intragruppo;
VISTI gli Orientamenti congiunti delle Autorità europee di vigilanza sulla convergenza delle prassi di vigilanzariguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari del 22 dicembre 2014;
VISTI gli Orientamenti congiunti delle Autorità europee di vigilanza per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario del 20 dicembre 2016;
PRESO ATTO CHE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma l, del Decreto, la vigilanza supplementaresulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese che ne fanno parte e che, pertanto, il ruolo di coordinatore deve essere attribuito ad un’autorità di vigilanza la quale, avendo partecipato al procedimento autorizzatorio dell’impresa regolamentata, in base all’ordinamento vigente abbia competenze sulla stabilità dell’impresa medesima appartenente al conglomerato;
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla revisione dell’Accordo di coordinamento del 31 marzo 2006, inconsiderazione del mutato quadro di competenze istituzionali derivanti dal MVU nonché delle modifiche normative settoriali e dei conglomerati finanziari derivanti dalle disposizioni europee, e di concludere un Protocollo a carattere generale concernente in particolare:
- l’individuazione dei conglomerati finanziari per i quali una delle Autorità potrebbe svolgere il ruolo di coordinatore;
- le modalità di cooperazione e lo scambio delle informazioni tra le Autorità funzionali all’esercizio dell’attività di vigilanza supplementare;
- l’individuazione di un metodo di riferimento per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare;
- la possibilità di definire Accordi di coordinamento per ogni conglomerato finanziario per il quale una delle Autoritàsvolge il ruolo di coordinatore volti a disciplinare elementi specifici del singolo conglomerato.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Il presente Protocollo trova applicazione con riferimento all’identificazione e alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari di cui all’art. 1, comma 1 lett. n) del Decreto, cui appartengono quali enti creditizi esclusivamente quelli qualificati come “meno significativi” ai sensi del Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Esso non opera pertanto nei casi in cui l’identificazione e la vigilanza riguardino anche enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE ai sensi del detto Regolamento.
Art. 2
(Individuazione dei conglomerati finanziari)
- Al fine di individuare i conglomerati finanziari di cui all’articolo 1 del presente Protocollo, le Autorità si impegnano a:
- cooperare strettamente e consultarsi con cadenza annuale, successivamente alla disponibilità dei dati di bilancio,per verificare la sussistenza delle condizioni e del superamento delle soglie previste agli articoli 3 e 4 del Decreto per i conglomerati finanziari già individuati ovvero di nuova individuazione. La consultazione sarà effettuata anche ai fini dell’applicazione degli articoli 3, commi 6, 6-bis, 6-quater e 6-quinquies, e dell’articolo 4 del Decreto;
- utilizzare, per la verifica delle condizioni di cui all’articolo 3 del Decreto, i dati e gli archivi sugli azionisti e sulle partecipazioni rivenienti dalle segnalazioni effettuate dalle imprese regolamentate in base alle rispettive norme Per il calcolo delle soglie di significatività delle attività svolte dal gruppo nei diversi settori finanziari, i dati verranno desunti dai bilanci e dall’informativa di vigilanza relativa agli esercizi considerati in possesso delle autorità competenti;
- pubblicare annualmente sul proprio sito internet l’elenco dei conglomerati finanziari individuati ai sensi del presente Protocollo, secondo lo schema stabilito all’Allegato A del presente
- Il coordinatore individuato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto comunica al conglomerato finanziario che il conglomerato stesso è stato identificato come tale nonché la propria designazione quale Il coordinatoreinforma altresì le autorità competenti sulle imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziariamista ha la sua sede principale nonché il comitato congiunto delle Autorità Europee di Vigilanza.
- Le Autorità convengono che, ai fini dell’articolo 3 del Decreto, le attività e i requisiti di solvibilità:
- in caso di partecipazioni inferiori al 20 per cento, si ponderano in base alla quota della partecipazione ove sussistauna situazione di legame durevole ai sensi dell’art.1, comma 1, s), del Decreto, attuativo dell’art. 2(1), punto n. 11), della Direttiva 2002/87/CE;
- in caso di partecipazioni pari almeno al 20 per cento e inferiori o uguali al 50 per cento, si ponderano in base alla quota della partecipazione;
- in caso di partecipazioni superiori al 50 per cento, o comunque in caso di controllo, si ponderano al 100 per cento.
- Le Autorità possono, di comune accordo, applicare parametri e criteri diversi da quelli indicati al comma precedentequalora questi siano ritenuti di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione della vigilanza supplementare.
Art. 3
(Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari)
- Ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari di cui all’articolo 1 del presente Protocollo, le Autorità si impegnano a:
- cooperare strettamente e scambiarsi informazioni ai sensi dell’articolo 5, dell’articolo 6, commi 1, 3 e 4 anche aifini dell’applicazione dell’articolo 7, commi 4 e 5, dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 9, commi 1, 3, 4 e 5, dell’articolo 10, comma 5-quinquies, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Decreto;
- consultarsi, anche successivamente alla verifica annuale di cui alla lettera (a) dell’articolo 2, per analizzare eventuali operazioni societarie che dovessero implicare la nascita oppure una modifica rilevante della struttura di un gruppo o di un conglomerato nel periodo compreso tra due verifiche annuali;
- limitatamente alle informazioni rientranti nelle rispettive disponibilità, consultarsi in tutti i casi nei quali abbianoricevuto comunicazioni da altre autorità competenti per l’accertamento della struttura del gruppo o l’individuazione del conglomerato o nel caso di comunicazioni da parte delle imprese appartenenti a unconglomerato finanziario rilevanti per l’esercizio della vigilanza supplementare;
- scambiarsi tempestivamente informazioni nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del Decreto, non abbiaavuto luogo la consultazione prima dell’adozione di una decisione rilevante, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 6.
- Il coordinatore del conglomerato assicura che le Autorità informino le Autorità europee di vigilanza rispettivamente competenti degli sviluppi negativi che possono seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione.
Art. 4
(Metodo di calcolo per i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare)
- Le Autorità individuano nel “consolidamento contabile” (di cui al punto l, lettera A dell’Allegato al Decreto) il metodo di riferimento per calcolare il requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare per i conglomerati finanziari di cui all’articolo 1 del presente
- In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente e in conformità all’articolo 7, comma 1 del Decreto, ilcoordinatore, sentite le autorità competenti rilevanti e il conglomerato finanziario, qualora ravvisi elementi di specificitàche possono rendere inadeguata l’applicazione del metodo del consolidamento contabile, può individuare i correttivi necessari ai fini del calcolo del requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare ovvero utlizzare uno degli altri metodi di calcolo previsti dal Decreto. In particolare, il coordinatore potrà adottare correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l’efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo.
- La Banca d’Italia e l’IVASS comunicano alle altre Autorità i requisiti patrimoniali aggiuntivi rispettivamente impostiagli intermediari vigilati sulla base dei poteri assegnati dal quadro normativo settoriale, successivamente all’adozione delle rispettive decisioni.
- Il coordinatore comunica alle altre Autorità la decisione di escludere una determinata impresa dal calcolo deirequisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del
Art. 5
(Segnalazioni ai fini della vigilanza supplementare)
- Le Autorità, su proposta del coordinatore, decidono di comune accordo la forma e il contenuto delle segnalazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale supplementare, alle concentrazioni significative dei rischi, alle operazioniintragruppo significative e alla forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, compresi frequenza,data d’invio e canale di
- Le autorità competenti applicano il comma 1 in conformità alle norme tecniche di esecuzione emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e delle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari.
Art. 6
(Accordi di coordinamento)
- Considerato l’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti agli articoli 3, 4 e 5, le Autorità sottoscrivono, se del caso, Accordi di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 7 delDecreto per prevedere, in relazione a un singolo conglomerato finanziario:
- specifiche modalità per valutare l’adeguatezza patrimoniale, i meccanismi di controllo interno, le procedure digestione del rischio, le operazioni infragruppo, la concentrazione dei rischi, nonché l’ambito e la frequenza dello scambio di informazioni anche nei confronti del conglomerato;
- le procedure da adottare in situazioni di emergenza e i relativi piani di emergenza ai fini della cooperazione tra le autorità;
- il coinvolgimento delle autorità competenti di Paesi terzi qualora vi risiedano imprese significative del conglomerato finanziario.
Art. 7
(Servizi o Unità interne referenti)
- Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, ciascuna autorità individua al proprio interno la struttura o l’unità referente. In particolare:
- per la Banca d’Italia: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale; Servizio Supervisione Bancaria 2;
- per l’IVASS: Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza; Servizio Vigilanza Prudenziale;
- per la CONSOB: Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione
- Ciascuna Autorità si impegna a condividere con le altre le informazioni e i dati rilevanti in maniera tempestiva. In particolare, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente Protocollo vengono indirizzate alle caselle di posta elettronica certificata di seguito indicate:
Art. 8
(Validità e modifiche del Protocollo)
- Il presente Protocollo sostituisce l’Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari stipulato da Banca d’Italia e ISVAP (ora IVASS) in data 16 novembre 2005 e successivamente modificato in data 31 marzo 2006 a seguito dell’adesione di CONSOB, avvenuta in data 29 novembre 2005.
- Il presente Protocollo può essere modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione
Art.9
(Pubblicità del Protocollo)
Il presente Protocollo è pubblicato sui siti internet della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS.
Roma, 10 febbraio 2025
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