Ospitare il figlio maggiorenne non sostituisce l’assegno di mantenimento. La Cassazione spiega obblighi dei genitori e diritti dei figli.
Quando un figlio maggiorenne non è economicamente indipendente, i genitori sono tenuti a provvedere al suo mantenimento. Tuttavia, spesso sorgono dubbi sulle modalità di adempimento di questo obbligo. Una domanda frequente è: si può evitare di pagare l’assegno mantenimento figlio maggiorenne ospitandolo. La risposta è negativa. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329/2025, ha chiarito che offrire ospitalità al figlio non è un’alternativa automatica al versamento dell’assegno di mantenimento.
In questo articolo, analizzeremo in dettaglio la decisione della Cassazione, spiegando la differenza tra obbligo alimentare e obbligo di mantenimento, i criteri per la determinazione dell’assegno e i diritti dei figli maggiorenni non autosufficienti. Vedremo anche cosa fare se il genitore obbligato non rispetta le decisioni del giudice.
Nel caso deciso dalla Cassazione, un figlio maggiorenne, studente universitario, aveva fatto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Torino che aveva revocato l’assegno di mantenimento di 800 euro mensili che la madre era tenuta a versargli. La Corte d’Appello aveva ritenuto sufficiente l’offerta della madre di ospitare il figlio in casa, considerandola una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo di mantenimento.
La Cassazione ha ribadito che l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è diverso dall’obbligo alimentare. Vediamo dunque qual è la differenza tra obbligo alimentare e obbligo di mantenimento:
- obbligo alimentare: è un obbligo di assistenza materiale che sorge in caso di stato di bisogno e incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Riguarda i bisogni primari della vita (vitto, alloggio, cure mediche essenziali). L’obbligato può scegliere se versare un assegno alimentare o accogliere e mantenere l’avente diritto nella propria casa (art. 443 c.c.);
- obbligo di mantenimento: è un obbligo più ampio, che non si limita ai bisogni primari, ma comprende anche le esigenze di studio, formazione, attività sportive, ricreative, ecc. Tiene conto del tenore di vita goduto in precedenza. Non è prevista la possibilità per l’obbligato di scegliere unilateralmente di adempiere ospitando il figlio (artt. 337-ter e 337-septies c.c.).
Non è quindi possibile per il genitore obbligato scegliere unilateralmente di sostituire l’assegno con l’ospitalità in casa. La decisione di ospitare il figlio può essere presa in considerazione dal giudice solo per la quantificazione dell’assegno, ma non elimina l’obbligo di versamento.
La disponibilità ad ospitare il figlio rileva?
La Cassazione ha chiarito che la disponibilità ad ospitare il figli è un elemento che il giudice può tenere in considerazione. Ma solo ai fini della quantificazione dell’assegno. Tale situazione però non può comportare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
Quali criteri deve considerare il giudice per determinare l’assegno di mantenimento?
L’articolo 337-ter, comma 4, del Codice Civile indica i criteri che il giudice deve considerare per determinare l’assegno di mantenimento:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice deve effettuare una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori per stabilire un assegno equo.
Il figlio maggiorenne ha diritto a ricevere l’assegno direttamente?
L’articolo 337-septies del Codice Civile stabilisce che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, salvo diversa decisione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto, cioè al figlio.
Se il genitore obbligato non versa l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, il figlio (o l’altro genitore, se il figlio è minorenne) può agire legalmente per ottenere il pagamento. È possibile avviare un procedimento di esecuzione forzata (pignoramento) sui beni del genitore inadempiente. Inoltre tale condotta integra un reato, quello di violazione dei doveri di assistenza familiare.
Due genitori si separano. Il figlio maggiorenne, studente universitario, vive con la madre. Il padre ha un reddito di 3.000 euro al mese, la madre di 1.500 euro. Il giudice, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita precedente e delle risorse economiche dei genitori, potrebbe stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre di 600 euro al mese, in modo da rispettare il principio di proporzionalità (il padre contribuisce in misura doppia rispetto alla madre, in proporzione al suo reddito).
Se il figlio maggiorenne raggiunge l’indipendenza economica, l’obbligo di mantenimento cessa. Il genitore obbligato può chiedere al giudice la revoca o la riduzione dell’assegno.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link