Con la risposta a interpello n. 33/2025, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente esaminato le condizioni al ricorrere delle quali, ai fini dell’applicazione dell’IVA sulle cessioni effettuate in Italia, debba ritenersi sussistente l’intervento della stabile organizzazione italiana di una società non residente.
Nel caso di specie, una società di diritto tedesco che commercializza prodotti in ambito B2B ha costituito una sede secondaria in Italia, la cui attività (di supporto a quella della casa madre) consiste essenzialmente nel rendere servizi di consulenza per la logistica sul territorio italiano, intraprendere e gestire il rapporto commerciale con i clienti italiani, fornire consulenza tecnica e assistenza post vendita ai clienti.
Secondo quanto indicato nell’istanza d’interpello, la società tedesca ha concluso un accordo di fornitura di beni nei confronti di una società cliente residente in Italia e, per l’approvvigionamento dei suddetti beni, si rifornisce a sua volta da un sub fornitore italiano. Nell’ambito di questo flusso, si interroga sull’effettivo coinvolgimento della stabile organizzazione italiana, al fine di comprendere quali siano le corrette modalità di assolvimento dell’IVA sulla cessione realizzata nonché di recupero del tributo applicato dal fornitore nazionale.
Ritenendo che l’attività posta in essere dalla stabile non sia qualificante, la società istante ritiene che gli acquisti e le cessioni di beni siano riferibili alla casa madre tedesca, con le seguenti conseguenze ai fini IVA:
– l’imposta relativa alle operazioni “a valle”, nei confronti del cliente italiano, è applicata a cura dello stesso mediante il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72);
– l’imposta assolta sugli acquisti domestici è recuperabile secondo le modalità previste per i soggetti residenti in un altro Stato membro dall’art. 38-bis2 del DPR 633/72.
In via prudenziale, nelle more dell’esito dell’istanza di interpello – seppure con un probabile aggravio di costi e con effetti sulle tempistiche di consegna – si dispone, all’atto dell’acquisto, la spedizione dei beni dall’Italia al magazzino tedesco della casa madre. All’atto della vendita nei confronti del cliente soggetto passivo italiano, i beni compiono il percorso inverso. Pertanto, ai fini IVA in Italia la società subfornitrice pone in essere una cessione intracomunitaria ex art. 41 comma 1 del DL 331/93 a cui fa seguito un acquisto intracomunitario a opera del cessionario finale.
Nella risposta a interpello di ieri, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su quali siano gli elementi che possano attribuire rilievo all’intervento posto in essere dalla stabile organizzazione in Italia.
A norma dell’art. 53 par. 1 del Regolamento Ue n. 282/2011, devono ricorrere due condizioni affinché l’intervento di una stabile organizzazione si possa configurare come qualificante (ex art. 192-bis della direttiva 2006/112/Ce), ossia che la stessa sia “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene”.
Inoltre, secondo il par. 2 dello stesso art. 53, se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si ritiene che la S.O. non partecipi “a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati” per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, “prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.
Considerato che, secondo la prassi amministrativa (cfr., su tutte, le risposte a interpello nn. 52/2021 e 57/2023), l’analisi sul punto deve essere condotta caso per caso, l’Agenzia delle Entrate procede a una disamina sugli elementi di fatto che caratterizzano il caso di specie.
Ne risulta che l’attività posta in essere dalla stabile è ampia e comprende più fasi; infatti, la sede italiana “dopo aver effettuato un’analisi di mercato per l’individuazione di potenziali clienti, si pone come principale interlocutore e referente dell’acquirente, assistendolo in tutte le fasi dell’operazione, anche quella post-vendita”.
Dati questi elementi, l’Agenzia considera qualificante l’intervento della S.O. in Italia, risultando le attività da essa compiute come “inerenti alla cessione dei beni” al cliente nazionale e quale “sintomo di un sufficiente grado di autonomia” rispetto alla casa madre.
Conseguentemente, il flusso deve essere, correttamente, realizzato come segue:
– per le cessioni di beni nei confronti del cliente nazionale, la stabile organizzazione italiana è tenuta ad applicare l’IVA in via di rivalsa;
– l’effettuazione di operazioni imponibili nello Stato del rimborso è tale da escludere il recupero del tributo da parte del soggetto non residente mediante la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72.
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