Anche senza password, spiare i messaggi del partner è illegale: ecco cosa dice la legge
Con la sentenza n. 3025/2025, la Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro e definitivo su un tema sempre più attuale: l’accesso non autorizzato alle chat private del partner su WhatsApp è reato, indipendentemente dal fatto che il telefono fosse protetto da password o meno.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava un uomo che aveva letto le conversazioni della compagna senza il suo consenso, utilizzandole poi in un procedimento civile. L’imputato, già condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso sostenendo che il telefono era sbloccato al momento dell’accesso e che il suo comportamento fosse giustificato dalla necessità di proteggere il figlio minore.
Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la configurazione del reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.).
Vediamo insieme cosa ha stabilito la Corte e quali sono le implicazioni legali per chi accede senza autorizzazione alle comunicazioni private altrui.
Leggere i messaggi del partner: quando scatta il reato
La legge italiana tutela la privacy delle comunicazioni personali, sia tradizionali che digitali. In questo caso, il punto centrale del dibattito giuridico riguardava la definizione di accesso abusivo a un sistema informatico.
- L’imputato aveva basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
- Il telefono era sbloccato, quindi il suo accesso non poteva essere considerato “abusivo”.
- L’accesso era giustificato dalla tutela di un minore, e dunque doveva rientrare tra le cause di esclusione della punibilità previste dall’art. 51 c.p.
La Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, affermando che l’accesso è considerato abusivo anche se il dispositivo non è bloccato da password, a condizione che sia avvenuto senza il consenso del titolare e con la consapevolezza dell’illiceità della condotta.
In altre parole, se apri WhatsApp sul telefono del partner senza il suo permesso, stai commettendo un reato, anche se il dispositivo è sbloccato.
Perché l’assenza di password non elimina il reato?
Uno degli elementi più interessanti della sentenza riguarda proprio la definizione di “accesso abusivo”.
La Corte ha stabilito che la protezione del dispositivo con una password non è un requisito essenziale per configurare il reato.
Cosa significa in pratica?
✅ Se il telefono è normalmente protetto da password, ma in quel momento era sbloccato e una persona vi ha avuto accesso senza permesso, il reato si configura ugualmente.
✅ Se il titolare del dispositivo non ha dato il consenso all’accesso e il soggetto che entra nelle sue chat è consapevole di compiere un atto illecito, si tratta di un comportamento penalmente rilevante.
✅ Non importa se la password fosse stata condivisa in passato: l’uso delle credenziali per scopi non autorizzati integra comunque il reato di accesso abusivo.
🔍 La Cassazione ribadisce che la volontà del titolare delle comunicazioni è il fattore chiave: se l’accesso avviene contro la sua volontà, allora è illecito.
Violazione della corrispondenza: WhatsApp è come la posta cartacea
Oltre all’accesso abusivo a un sistema informatico, la Corte ha confermato anche il reato di violazione della corrispondenza.
L’art. 616 del Codice Penale punisce chiunque prenda conoscenza della corrispondenza altrui senza autorizzazione. Questo principio vale non solo per lettere e documenti cartacei, ma anche per le comunicazioni digitali, comprese chat, email e messaggi privati.
📌 Il punto chiave della sentenza:
✔️ WhatsApp è equiparabile alla corrispondenza privata: chi accede senza permesso alle conversazioni di un’altra persona commette un illecito, esattamente come se avesse aperto una lettera sigillata.
✔️ Usare conversazioni ottenute illecitamente in tribunale non è ammesso: il diritto alla prova non può giustificare una violazione della privacy. Se un documento è stato acquisito in modo illegale, non può essere usato in giudizio.
Si può usare il contenuto delle chat come prova in tribunale?
L’imputato aveva cercato di difendersi sostenendo che le chat lette senza permesso fossero necessarie per proteggere il figlio minore, e quindi l’acquisizione doveva essere considerata lecita.
Tuttavia, la Corte ha respinto anche questa tesi, affermando che se una conversazione privata è necessaria per far valere un diritto in tribunale, esistono strumenti legali per acquisirla, senza dover violare la privacy dell’altra persona.
📌 Cosa avrebbe potuto fare l’imputato per ottenere le chat in modo legale?
✔️ Chiedere al giudice civile un provvedimento di esibizione (art. 210 c.p.c.), che avrebbe consentito di ottenere le informazioni in modo regolare.
✔️ Seguire la procedura prevista per l’acquisizione di prove senza dover accedere abusivamente ai dispositivi dell’altra persona.
💬 Messaggio chiaro della Cassazione: non puoi violare la privacy per ottenere prove in tribunale, anche se credi di avere ragioni valide.
Conclusioni: cosa rischia chi spia le chat del partner?
Chi accede senza autorizzazione al telefono del partner per leggere le conversazioni su WhatsApp, Telegram o altre app di messaggistica commette un reato.
📌 Quali sono le possibili conseguenze legali?
❌ Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.): punibile con reclusione fino a 3 anni.
❌ Violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.): punibile con multa o reclusione fino a 1 anno.
❌ Esclusione delle prove ottenute illecitamente in un eventuale procedimento civile.
⚠️ Attenzione: queste pene possono essere aggravate se il reato viene commesso da un ex coniuge o partner durante una causa di separazione o divorzio.
Morale della storia? Meglio rispettare la privacy
La sentenza della Cassazione rafforza la tutela della privacy nelle comunicazioni digitali, confermando che spiare le chat del partner è sempre illegale, indipendentemente dalla presenza di password.
Se hai dubbi o sospetti, la soluzione non è violare la privacy del partner, ma seguire le vie legali per ottenere le informazioni in modo lecito.
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