VETTORE CAMION INCIDENTE AUTISTA RESPONSABILITà
Dava atto che tra l’esponente e Fi. Spa, con sede legale in Prato, Via (…), intercorreva contratto di polizza assicurativa n. (…) che produceva sub doc.1.-In data 20.1.2014 con DDT n. (…) (doc. 2), l’assicurata Fi. S.p.A. commissionava a Tr. Srl, con sede in Via (…9 Barletta, il trasporto complessivo di n. 272 colli contenenti filati sintetici composti da Poliestere e Gomma silicone, del peso lordo complessivo di Kg. 13.785,35, valore Euro 37.044,88, in partenza dalla sede della Fi. Spa, con due diverse destinazioni: parte del carico andava consegnato alla Em. snc, Via (…), Andria (BT), mentre un’altra parte del carico
andava consegnata alla Elastico Meridionale di Pi. snc, Via (…), Barletta (BT). -A fronte dell’incarico ricevuto, in data 20.1.2014, come concordato con Fi. Spa, il Vettore, con Trattore modello (…) tg. (…) e rimorchio (…) tg. (…) condotto dal Signor Fr.Ro., provvedeva al ritiro delle spedizioni intraprendendo subito il viaggio onde raggiungere i luoghi di destinazione convenuti.-Nel corso del viaggio, alle ore 4:55 del 21.4.2014, l’automezzo che trasportava la merce oggetto della spedizione rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, per cui parte del carico andava perduto. -Come si evince dal rapporto
CAMION AUTISTA RESPONSABILITA’ VETTORE
Tribunale di Milano – Sezione XII civile – Sentenza 27 giugno 2019 n. 6368
Tribunale di Milano -Sezione XII civile -Sentenza 27 giugno 2019 n. 6368REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI MILANOSEZIONE UNDICESIMA CIVILEIl Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Galliziaha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguenteSENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52986/2017 promossa da:CH. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.GI. e dell’avv. BR.MA. (…) VIALE (…) 156 20127 MILANO;, elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20126 MILANO presso il difensore avv. BO.GI.PARTE ATTRICEc ontroTR. S.r.l. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DE.SE. elettivamente domiciliato in VIALE (…) 70124 BARI presso il difensore avv. DE.SE.PARTE CONVENUTAPer Si. l’avv. Fa.Ar.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneRilevato che:-Con atto di citazione Ch. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Bo. S.r.l. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione dei danni da se medesima indennizzati alla propria assicurata Fi. S.p.A. per Euro 15.978,02, in esito al danneggiamento della merce affidata a Bo. da quest’ultima per il trasporto.-Dava atto che tra l’esponente e Fi. Spa, con sede legale in Prato, Via (…), intercorreva contratto di polizza assicurativa n. (…) che produceva sub doc.1.-In data 20.1.2014 con DDT n. (…) (doc. 2), l’assicurata Fi. S.p.A. commissionava a Tr. Srl, con sede in Via (…9 Barletta, il trasporto complessivo di n. 272 colli contenenti filati sintetici composti da Poliestere e Gomma silicone, del peso lordo complessivo di Kg. 13.785,35, valore Euro 37.044,88, in partenza dalla sede della Fi. Spa, con due diverse destinazioni: parte del carico andava consegnato alla Em. snc, Via (…), Andria (BT), mentre un’altra parte del carico
andava consegnata alla Elastico Meridionale di Pi. snc, Via (…), Barletta (BT). -A fronte dell’incarico ricevuto, in data 20.1.2014, come concordato con Fi. Spa, il Vettore, con Trattore modello (…) tg. (…) e rimorchio (…) tg. (…) condotto dal Signor Fr.Ro., provvedeva al ritiro delle spedizioni intraprendendo subito il viaggio onde raggiungere i luoghi di destinazione convenuti.-Nel corso del viaggio, alle ore 4:55 del 21.4.2014, l’automezzo che trasportava la merce oggetto della spedizione rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, per cui parte del carico andava perduto. -Come si evince dal rapporto della Polizia Stradale di Cassino intervenuta sul luogo del sinistro (doc. 3), all’altezza del Km 657+920 dell’Autostrada Al carreggiata sud (direzione Roma -Napoli), il Signor Fr.Ro. (autista di Tr. Srl), perdeva il controllo del complesso veicolare a causa di un colpo di sonno uscendo fuori dalla sede stradale.-La Polizia Stradale di Cassino procedeva inoltre ad elevare nei confronti dell’autista la contravvenzione per la violazione dell’art. 141, comma 2 e 11 (“Velocità”) e dell’art. 15, comma 1 e 2 del Codice della Strada (cfr. sub doc. 3.) in quanto il veicolo impegnata la corsia di emergenza rovinava nella scarpata, ribaltandosi sulla fiancata destra ed arrestando la propria marcia andando ad urtare contro il canale di scolo delle acque piovane.-Quanto al carico stivato e trasportato all’interno del semirimorchio, dal rapporto della Polizia Stradale di Cassino si evinceva che lo stesso veniva di fatto riversato sulla scarpata subendo diversi danni, per poi essere recuperato e debitamente riconsegnato al Signor Bo.Lu., amministratore della ditta Vettrice.-Subito dopo l’incidente stradale, parte della spedizione ritenuta in buone condizioni veniva mandata in consegna, come da DDT con le annotazioni delle consegne post incidente (doc. 4), mentre la restante parte della merce recuperata, per la quale si rendevanecessario provvedere ad una cernita e riconfezionamento, veniva fatta rientrare presso gli stabilimenti della Fi. a cura della stessa. -A seguito del sinistro di cui sopra, l’assicurata veniva allertata dell’accaduto dalla Tr. S.r.l. con comunicazione del 21.1.2014 (doc. 5), ed a sua volta dava comunicazione di danno alla Compagnia esponente.-Successivamente, con comunicazione del 23.1.2014 l’assicurata contattava il Vettore responsabilizzandolo dell’accaduto (doc. 6). I danni complessivamente subiti dalla società assicurata a seguito dell’evento de quo, tenuto conto del valore complessivo della merce al quale è stato sottratto il valore della merce parzialmente danneggiata e rivenduta al meglio, ammontano alla complessiva somma di Euro 16.228,02, come da elaborato peritale di parte Attrice prodotto unitamente agli allegati sub doc. 7.-L’attrice provvedeva a risarcire la propria assicurata del danno subito, erogando ai termini di polizza la minor somma di Euro 15.978,02 (doc. 8) al netto delle deduzioni contrattualmente previste e, legittimata dal disposto di cui all’art. 1916 c.c., e/o per la cessione dei diritti contenuta in quietanza, richiedeva invano al vettore la rifusione della somma erogata (doc. 9); da qui la successiva odierna azione giudiziale di rivalsa
-Costituitasi Bo. S.r.l. respingeva qualsiasi responsabilità per la perdita della merce ex Art. 1693 c.c., in quanto avvenuta per fatto imprevedibile ed inevitabile.-Contestava il quantum richiesto, chiedeva ed otteneva la chiamata in causadel terzo Si. S.p.A. per garantirla e manlevarla dalle richieste risarcitone dell’attrice. -La terza chiamata eccepiva in via preliminare l’inoperatività della polizza per omissione di tempestiva denuncia, che sarebbe avvenuta 15 giorni dopo la data del sinistro, per genericità della stessa, per invio a soggetto intermediario non autorizzato (MV. in luogo di Ma. S.r.l.), richiesta di indennizzo troppo elevata, mancanza di partecipazione agli accertamenti peritali.-Nel merito contestava la responsabilitàdella propria assicurata Bo. in presenza di caso fortuito costituita dal colpo di sonno, in ogni caso la quantificazione dell’importo richiesto che chiedeva venisse ridotto.-Dovrà osservarsi come al termine delle presente giudizio di natura documentale sia risultata circostanza acclarata perché non contestata dalla stessa convenuta e quindi riconosciuta che la merce affidata per il trasporto dalla ditta Fi. S.p.A. e di cui ai documenti di trasporto in atti pure non contestati, a Bo. non è mai giunta a destinazione in quanto l’autocarro si è ribaltato a causa di un colpo di sonno del conducente.-La causa del sinistro risulta ben descritta -e non è stata contestata -nel verbale di polizia stradale di Cassino intervenuta nell’immediatezza del fatto (documento 3 di parte attrice), da dove si rileva che il conducente, sessantacinquenne, solo a bordo, viaggiando sul fondo stradale bagnato, “perdeva il controllo del mezzo a causadi un colpo di sonno e sia la motrice che il rimorchio si ribaltava nella scarpata sita a destra della carreggiata, con totale fuoriuscita del carico solo parzialmente recuperato”.-A questo punto in base alla disciplina prevista dall’articolo 1693 c.c.,si deve rilevare che il vettore per esonerarsi da responsabilità in ordine alla perdita della merce affidatagli per il trasporto deve provare il caso fortuito; tale è solo l’evento imprevedibile ed inevitabile.Incombe quindi sulle vettore una presunzionedi responsabilità generica per la perdita e avaria delle cose trasportate superabile solo con la prova che gli eventi siano dipesi da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore del fatto del terzo, ovvero quei fatti imprevedibili di fronte ai quali non vi è stata possibilità di opporsi perché inevitabili.Occorre per la Giurisprudenza di merito in ordine alla responsabilità “ex recepto” la prova positiva da parte del vettore che il danno e la conseguente inadempimento siano dovuti ad evento positivamente identificato a lui estraneo e non imputabile in quanto non ricollegabile al suo inadempimento o alla sua negligenza.-E’ emerso con chiarezza e non contestato che vi è stato un colpo di sonno in capo all’autista; si tratterà quindi valutare se lo stesso possa costituire o meno la richiesta esimente.-Né la convenuta, né la terza chiamata sono stati in grado di dare la prova che tale colpo di sonno non fosse ricollegabile a negligenza del vettore. Nessuna prova infatti è stata fornita al riguardo se non richiami giurisprudenziali privi di attinenza al caso specifico.
Dovrà per contro invece rilevarsi con tutta evidenza che nella fattispecie di cui ci occupa se è vero che il colpo di sonno colpisce il conducente di un veicolo per brevi momenti sufficienti a fargli perdere controllo del mezzo e si presenta, secondo il comune senso di conoscenza, come fatto repentino inaspettato ed accidentale, non può escludersi la colpa grave se il soggetto abbia creato condizioni favorevoli all’evento oppure, pur potendolo, non le abbia evitate.-Nella fattispecie, trattandosi di società di trasporti, il riferimento è ad un autista professionista, il quale ben conosce o dovrebbe conoscere le modalità del proprio lavoro in sicurezza. -Nella comune esperienza il colpo di sonno dipende dalla stanchezza o dalla incapacità di rimanere vigili, dall’abbassamento della soglia di resistenza fisica, tutte agevolate dall’avanzare dell’età e dalle ore corrispondenti al riposo notturno.-Considerato che il sinistro si è verificato intorno alle 5 del mattino, il mezzo viaggiava su strada con fondo bagnato, l’autista, non giovane, era solo a bordo e viaggiava già da parecchie ore, non si ritiene che il vettore possa ritenersi esente da responsabilità in quanto non ha dato alcuna prova in ordine alla imprevedibilità ed inevitabilità del colpo di sonno che ha colpito l’autista.-Infatti laddove il vettore non abbia tenuto una condotta diligente nell’esecuzione della propria prestazione, vengono meno i requisiti dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento dannoso, idonei a superare la presunzione di responsabilità vettoriale. Come detto, la vicenda in esame non può ricondursi al fortuito poiché l’ordinaria diligenza, avuto riguardo all’orario in cui si è verificato il sinistro (notte), avrebbe dovuto indurre il Vettore, già in viaggio da molte ore, ad effettuare una sosta onde poter recuperare lo stato di veglia necessario a portare a termine il viaggio senza complicazioni e, fatto ancor più grave, a condurre l’automezzo ad una velocità adeguata al fine di evitare danni alla merce trasportata in caso di eventuale sinistro stradale, poi di fatto verificatosi.-Per Giurisprudenza costante il sonno fisiologico non costituisce mai una esimente, a differenza del sonno patologico, e il conducente risponde a titolo di colpa; la Corte di Cassazione ha ritenuto che lo stato d’incoscienza del conducente che si è messo alla guida dopo una giornata di lavoro e quindi nonostante la stanchezza doveva dallo stesso essere previsto, inducendo lo stesso a non mettersi alla guida, prevedendo le eventuali conseguenze del suo comportamento. (Cass. 9172/2013). E ancora, la Corte di legittimità ha precisato che “in materia di circolazione stradale la giurisprudenza colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel caso fortuito”.Pertanto, alla luce di quanto sopra, potrà concludersi nel senso che lo stato d’incapacità a cui è andato incontro il conducente dell’automezzo in questione era prevedibile e quindi evitabile, la presunzione di colpa posta a suo carico non risulta superata e la responsabilità del vettore dovrà ritenersi accertata ex art. 1693 c.c. a titolo di colpa grave.Anche con riguardo al richiamo fatto dall’attrice ai sensi dell’art. 2043 c.c., potrà concludersi nel senso che il vettore non risulta aver adottato misure di sicurezza idonee ad evitare un eventuale sinistro stradale, con conseguenti danni alla merce affidatagli, poi puntualmente
verificatasi. -Parimenti da rigettare paiono le contestazioni svolte in causa relative al quantum indennizzato per assoluta genericità.-Non potrà essere accolta la richiesta di limitazione della responsabilità entro il massimale di cui all’articolo 10 decreto legislativo numero 286/05 che ha modificato l’articolo 1696 c.c. (Euro 1 per chilo di peso dispetti merce smarrita) in quanto il suo presupposto e l’assenza di colpa grave del vettore, che nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, deve invece ritenersi sussistente ai sensi del comma 4 articolo citato.-In linea con i dettami della Suprema Corte (Cass. civile n. 1336/2009) il danno emergente derivato al mittente dalla perdita del carico da parte del vettore deve calcolarsi a norma dell’articolo 1696 c.c. e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo nel tempo della consegna; per la sua quantificazione pare sufficiente il riferimento alle fatture prodotte in atti nonché alla quantificazione fattane dall’attrice nella propria perizia.Si deve infatti evidenziare come sia stata una scelta della convenuta non presentarsi in contraddittorio per le operazioni peritali come emerso nel corso del giudizio e non contestato. -Pertanto la domanda attorea sia sull’an che sul quantum andrà accolta per la richiesta somma di Euro 15.978,02-Le spese legali seguiranno la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell’attrice-Con riferimento alla domanda di manleva Si. S.p.A. si è difesa eccependo fatti e circostanze -quali: la tardività della denuncia del sinistro -taleda rendere inoperativa la copertura di polizza, la questione del “sonno come esimente di qualsivoglia responsabilità” e chiedendo in subordine la riduzione del quantum anche contestando la perizia svolta non in contraddittorio Su tale ultimo punto si osserva che alle pagg. 4 e 5 della perizia prodotta risulta per contro e risolutivamente che nessuno di Trasporti Bo. -sebbene contattato -ha ritenuto di accedere alle verifiche. Nessuna valida contestazione pare essere stata sollevata sul punto in atti. -Con riferimento invece al tema della presunto ritardo nella denuncia del sinistro, tale da rendere non operativa la polizza, è risultato in causa, non contestato ma confermato dalle stesse risultanze probatorie e documentali della terza chiamata che la denuncia del sinistro da parte dell’odierna convenuta sarebbe avvenuta 15 giorni dopo l’accadimento-Analogamente, in altra sentenza resa dal Giudice di Pace di Barletta al n. 374/17 tra Trasporti Bo. convenuta per analoga azione di rivalsa spiegata da altro attore ma con riguardo al medesimo accadimento e la sua assicurazione Siat terza chiamata, sentenza che non risulta appellata e quindi passata in giudicato, risulta che la denuncia di sinistro era stata indirizzata contestualmente a Si. e a MD. in data 5-2-2014, ovvero 15 giorni dopo il fatto.-Sul punto si ritiene di aderire all’orientamento ivi riportato in ordine alla “prevalente giurisprudenza di merito condivisa dal giudicante è propensa a ritenere che l’obbligo dell’assicurato di denunciare sinistro entro 3 giorni ai sensi dell’articolo 1913 c.c. o immediatamente ai sensi di polizza, ove omesso colposa mente e non dolosamente può
implicare soltanto ai sensi dell’articolo 1915 co. 2 c.c. il diritto dell’assicuratore ad una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito ed a dimostrarsi. Ne consegue che ove l’assicuratore non dimostri il dolo dell’assicurato, la garanzia assicurativa e pienamente operante, nonostante il ritardo di denuncia dell’assicurato (Tribunale Bologna 21 giugno 2012). Dunque, il dolo deve essere provato dall’assicuratore, così come il danno subito per effetto dell’omissione colposa, in applicazione del generale criteri di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c. (Tribunale di Livorno 6-10-2016 numero 1198; tribunale di Campobasso 2-2-2012; tribunale di Roma sezione nona del 27-10-2009 n. 22.004). … Nella fattispecie la 3a chiamata ha solo allegato ma non ha provato l’esistenza del dolo o della omissione colposa in capo alla Bo. e neppure l’esistenza del pregiudizio quantificabile o quantificato rilevato gli dalla ritardata denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1915 comma 2 c.c.)” -La difesa di Siat ha sostenuto, per ottenere la riduzione della domanda nei suoi confronti, che la merce è comunque stata venduta: sul punto non risulta esservi prova. Pertanto dovranno osservarsi i principi generali.-La domanda di manleva proposta dalla odierna convenuta quindi potrà accogliersi sia pure come richiesto nei limiti quantitativi previsti dall’art. 5 patti speciali della polizza, con una riduzione del 10% di scoperto con un minimo di Euro 500 che resta a carico dell’assicurata, nonché dell’ulteriore scoperto del 10%, e comunque minimo Euro 250, ex art. 4 sez. 1 polizza, per totali complessivi Euro 750. -In presenza di parziale soccombenza reciproca le spese processuali tra Bo. e Si. potranno essere compensate.Le spese legali dell’attore sono poste seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 4835 oltre 15% iva e cpa come in dispositivo.P.Q.M.Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:-accoglie la domanda principale e per l’effetto condanna Bo. S.r.l. al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 15.978,02 oltre interessi dalla data dell’evento al saldo; -condanna la convenuta Bo. alla rifusione delle spese di lite nel confronti dell’attrice che sono liquidate in Euro 4835 oltre 15%, Iva e epa come per legge;-accoglie la domanda di manleva proposta da Bo. nei confronti di Si. società italiana assicurazioni S.p.A. e per l’effetto condanna Siat a rifondere Bo. l’importo di Euro 15.228,02 oltre interessi dalla sentenza al saldo, nonché le somme sopra liquidate a titolo di spese in favore dell’attrice;-compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.Così deciso in Milano il 27 giugno 2019.Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2019
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