Conto termico 3.0 in dirittura d’arrivo


È in arrivo il Conto Termico 3.0.
Le bozze del decreto che aggiornerà “la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”, da ultimo recata dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, sono infatti alla valutazione delle Regioni, per il passaggio in Conferenza Unificata Stato-Regioni, all’esito del quale più nulla dovrebbe frapporsi alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, decorsi 90 giorni dalla quale il decreto entrerà in vigore.
A quel punto, per consentire di “aprire le danze”, mancheranno solo le regole applicative per l’accesso alle misure di incentivazione, che, ai sensi dell’art. 29 dello schema di decreto, dovranno essere adottate dal Ministero dell’Ambiente, su proposta del GSE, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Mancano dunque ancora alcuni mesi per la piena operatività del Conto Termico 3.0, ma sono mesi da non sprecare sia per i soggetti che possono essere beneficiari degli incentivi, sia per le imprese che operano nel settore dell’efficientamento energetico e che, anche per potersi proporre già da ora ai primi, devono da subito prendere confidenza con le nuove regole e procedure in arrivo, con gli schemi contrattuali da utilizzare nel rapporto con il committente (in particolare, il contratto di servizio energia e il contratto di rendimento energetico o prestazione energetica, ma anche il contratto di partenariato pubblico-privato), nonché con i margini di cumulabilità dell’incentivo con altri, nel rispetto dei limiti tracciati dall’art. 17 dello schema di decreto.
Per non parlare di quelle imprese interessate a svolgere un ruolo attivo nel “mercato” del Conto Termico 3.0, ma che, non essendo già certificate come ESCO, devono necessariamente attivarsi o comunque accelerare per acquisire questa qualifica.

La dotazione finanziaria “base”, che mette sul piatto il Conto Termico 3.0, è di ben 900 milioni di euro di spesa cumulata annua, più 20, a parte, a copertura delle richieste di contributo anticipato che le amministrazioni pubbliche possono richiedere per le spese specificamente relative alla redazione della diagnosi energetica preliminare.
Dei 900 milioni di euro di spesa cumulata su base annua, 400 sono per gli interventi agevolati effettuati dalle amministrazioni pubbliche e 500 per gli interventi agevolati effettuati da soggetti privati.
In entrambi i casi, il meccanismo previsto dall’art. 3 dello schema di decreto consente all’ente gestore degli incentivi (il GSE) di accettare richieste di accesso agli incentivi solo fino al sessantesimo giorno successivo a quello di raggiungimento del relativo limite.
Ai sensi dell’art. 15 dello schema di decreto, la richiesta di accesso all’incentivo avviene mediante presentazione al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della “scheda-domanda”.
Solo per le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla modalità di accesso diretto (con presentazione della “scheda-domanda” a lavori ultimati, purché entro il termine di 90 giorni dalla loro ultimazione), è consentito l’accesso “tramite prenotazione” anche prima dell’avvio degli interventi agevolati.

Tanto per le amministrazioni pubbliche, quanto per i soggetti privati, sono incentivati sia gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento dell’involucro, finestre comprese; sistemi di illuminazione; building automation; ricarica di veicoli elettrici; impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), sia gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; installazione di impianti solari termici).

I soggetti beneficiari, sia pubblici che privati, devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento è realizzato, in quanto proprietari o in quanto titolari di altro diritto reale o personale di godimento; inoltre l’edificio o unità immobiliare deve risultare dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente alla data in cui entrerà in vigore il decreto.

L’incentivo fruibile, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 11 dello schema di decreto, non può eccedere in linea generale il 65% delle spese sostenute, ma può arrivare al 100% “per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati” e “per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale”.

Microcredito

per le aziende

 



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