Circ. 25/2025 Finanziamento Soci | Studi professionali associati


Posted by on Feb 19, 2025

Oggetto: Finanziamento soci

L’apporto di liquidità dei soci alle società partecipate può avvenire a diverso titolo, passando dal prestito (quindi con previsione di restituzione sin dall’origine), per giungere al vero e proprio aumento di capitale (con relativa procedura notarile), con le ulteriori sfumature degli apporti in conto capitale o a copertura perdite, che restano acquisiti al patrimonio netto pur senza determinare la modifica dei patti sociali.

Certamente, la forma più frequente di inserimento di liquidità è quella del finanziamento soci, in relazione alla quale si possono evidenziare talune criticità:

1) momento a partire dal quale il socio può effettuare un finanziamento;

2) tipologia di remunerazione concordata: finanziamento fruttifero o infruttifero, e relativo problema della presunzione di onerosità del prestito prevista dalla norma fiscale;

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

3) possibilità di restituzione, in relazione alle cautele civilistiche esistenti;

4) possibilità di rinuncia al diritto alla restituzione, con relativi effetti fiscali.

Quando è possibile effettuare un finanziamento

La vigente normativa in tema di contrasto all’esercizio abusivo dell’attività del credito, consente ai soci l’effettuazione di finanziamenti alla società partecipata, alle seguenti condizioni:

1) il socio deve detenere almeno il 2% del capitale;

2) il socio deve essere iscritto come tale al Registro Imprese da almeno 3 mesi.

In presenza di tali condizioni il prestito è possibile, anche se nella pratica quotidiana si riscontra che gli apporti di liquidità spesso vengono effettuati direttamente al momento della costituzione della società.

L’art. 2467 c.2 del C.C. prevede che il finanziamento soci sia concesso solo in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La concessione di un finanziamento soci in un momento diverso da quello disciplinato dall’art. 2467 c.2 del C.C. comporta da parte dell’amministrazione finanziaria una re-immissione di utili occulti con conseguente ripresa a tassazione.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Remunerazione del finanziamento

Come anticipato, la norma fiscale prevede l’esistenza di una presunzione di fruttuosità del finanziamento, presunzione che è possibile vincere mediante:

  • la creazione di documenti con data certa, da cui risulti la gratuità;
  • l’apposita descrizione contabile che evidenzia l’infruttuosità.

Si ricorda che, al riguardo, non si ritiene valida l’assunzione della decisione in sede assembleare, anche perché ciascun socio decide in proprio e non si applicano le procedure di decisione collettiva. Occorre, pertanto che vi sia uno scambio di corrispondenza tra la società e i soci che ne sancisce la richiesta e l’accettazione del finanziamento con le relative condizioni.

Per evitare problemi di applicazione dell’imposta di registro, va fatta attenzione al fatto che non debbono mai risultare sul medesimo foglio (da intendersi come contratto) le firme dei due soggetti.

L’esistenza di un documento con data certa può essere facilmente ottenuto:

  • mediante l’invio con raccomandata A/R senza busta;
  • mediante l’invio di una pec, ove i soci ne fossero dotati;
  • registrando il documento all’Agenzia delle entrate, con ovvio aggravio di spese (procedura sconsigliata).

La restituzione dei finanziamenti

In linea generale, il finanziamento effettuato dai soci alla società è quasi sempre postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò vuol dire che la restituzione del finanziamento al socio è subordinata all’avvenuto saldo delle altre passività aziendali, o quanto meno è possibile in contesti nei quali sussistano sufficienti mezzi finanziari per soddisfarli e l’originario squilibrio patrimoniale-finanziario, che ha prodotto la postergazione, sia stato superato.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

La rinuncia alla restituzione

Si potrebbe anche verificare la rinuncia del socio al diritto alla restituzione del finanziamento, intendendosi apportare tali somme a rafforzamento del capitale sociale.

Anche in tal caso non si tratta di decisione riservata all’assemblea, poiché il diritto è esistente in capo ad ogni singolo socio.

Qui sarà importante comprendere a quale titolo si intende rinunciare, in quanto sono possibili le seguenti alternative:

  • “versamenti in conto aumento di capitale”: rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
  • “versamenti in conto futuro aumento” di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
  • “versamenti in conto capitale” che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
  • “versamenti a copertura perdite” effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

La corretta qualificazione, anche a livello contabile, appare assai importante in quanto determina l’inserimento nelle voci del patrimonio netto o dei debiti ed, inoltre, può determinare (nel caso in cui non tutti i soci abbiano provveduto in modo paritetico rispetto alla partecipazione) delle situazioni di vantaggio o di svantaggio a carico degli uni e degli altri.

Poiché la destinazione è a favore della società e non del socio, risulta in questo caso inutile distinguere la provenienza delle somme.

Contabilità

Buste paga

 

Al riguardo, vanno segnalate due circostanze:

  1. non è possibile che la rinuncia determini l’evidenza contabile di una sopravvenienza attiva, come era in uso fare nel passato; i documenti Oic esplicitamente vietano tale procedura, in quanto la medesima determina una conseguenza indebita sul risultato di esercizio;
  2. fiscalmente, invece, il Tuir prevede che la rinuncia determini una sopravvenienza tassabile (a prescindere dal transito a conto economico, quindi con variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi) per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, da attestare con apposito atto di notorietà.

Se, ad esempio, il socio BETA SRL rinuncia ad un credito di 100.000 euro:

  1. se fornisce alla società un atto notorio in cui attesta che il suo credito vale 100.000 euro (importo pari alla originaria erogazione), nulla accade in capo alla società;
  2. se, diversamente, il socio nulla attesta, la società deve operare una variazione in aumento per un importo di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi.

Si raccomanda, allora, di accompagnare l’atto di rinuncia dalla prescritta autocertificazione attribuendo loro data certa (PEC o raccomandata A/R senza busta). Si precisa che l’atto notorio non è più necessario nel solo caso in cui il socio che rinuncia al credito è una persona fisica non imprenditore, restando quindi obbligatorio per il socio titolare di P. Iva.

In conclusione, poiché l’erogazione dei finanziamenti soci alla società partecipata rappresenta un’operazione estremamente delicata dal punto di vista civilistico e fiscale, si prega di comunicare preventivamente allo Studio eventuali erogazioni/rinunce di finanziamenti soci al fine della corretta gestione civilistica/fiscale.

***

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Per ulteriori dettagli informativi, Vi invitiamo a cliccare il nostro sito internet alla pagina: www.studipa.com, oppure il link:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Infine, segnaliamo anche la pagina relativa alla pubblicazione di tutte le nostre informative fiscali alla sezione “Circolari”, il cui link è:  https://studipa.com/it/category/circolari.

Cordiali saluti.

Merate, 19 febbraio 2025

TOP QUALITAS S.R.L.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Source link