Con l’ordinanza n. 4307, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha reso alcuni chiarimenti, in materia di ICI/IMU, con riguardo alla qualifica di “terreno agricolo” per l’area posseduta e condotta da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) sulla quale persiste l’utilizzo a fini agricoli, ex art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 504/92, nonché alle conseguenti agevolazioni (esenzioni o riduzioni del tributo locale) a favore dei possessori CD/IAP che conducono il fondo ex art. 9 del DLgs. 504/92.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, per il riscontro della qualifica di “terreno agricolo”, e per il riconoscimento delle agevolazioni che ne derivano, non rileva la classificazione catastale del terreno.
Tali conclusioni sono da evidenziare anche con riguardo alla disciplina IMU attualmente in vigore, poiché, in senso analogo alle previgenti disposizioni sopra richiamate, questa prevede che:
– in deroga ai criteri generali, sono da considerare come “agricoli” anche i terreni che risultano “aree edificabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, se si tratta di terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola (comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 99/2004), sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (art. 1 comma 741 lett. d) della L. 160/2019);
– sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 758 lett. a) della L. 160/2019; si veda “Esenti dall’IMU i terreni condotti da CD e IAP anche in forma associata” del 30 novembre 2024).
La Corte di Cassazione ribadisce che, in deroga alla regola generale (per cui si qualifica come “edificabile” l’area che risulta tale dallo strumento urbanistico generale del Comune), il terreno deve comunque considerarsi “agricolo”, ai fini dell’applicazione dell’ICI/IMU, se ricorrono al contempo tre condizioni, ossia:
– il possesso del terreno da parte del CD o IAP;
– la diretta conduzione del terreno ad opera del medesimo possessore CD/IAP;
– la persistenza dell’utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento.
Se sussistono tutti e tre i requisiti, ai fini dell’ICI/IMU il terreno si considera come “agricolo”, a prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia: da tale qualifica “oggettiva”, consegue l’applicazione delle disposizioni relative ai terreni agricoli, per cui la base imponibile va determinata facendo riferimento al reddito dominicale che risulta in Catasto (e non al valore venale dell’area, come invece per le “aree edificabili”).
Le esenzioni o riduzioni di cui all’art. 9 del DLgs. 504/92 (nell’assetto normativo previgente), così come l’analoga esenzione dall’IMU attualmente riconosciuta dall’art. 1 comma 758 lett. a) della L. 160/2019, costituiscono invece agevolazioni di carattere soggettivo.
Pertanto, se il terreno è in comproprietà, e solo alcuni dei comproprietari sono CD o IAP che coltivano il fondo, opera pure in questo caso la qualifica “oggettiva” del terreno come “agricolo”, anche se l’esenzione dall’IMU compete solo ai comproprietari CD/IAP che conducono il fondo, mentre gli altri comproprietari applicano comunque la disciplina dei terreni agricoli per determinare la base imponibile e l’aliquota del tributo locale (cfr. ris. Min. Economia e finanze 10 marzo 2020 n. 2/DF; così anche Cass. n. 1132/2023).
In ogni caso, la Corte di Cassazione evidenzia che per il riscontro di entrambe le previsioni (sia quella relativa alla qualifica “oggettiva” del terreno, sia le agevolazioni “soggettive” per i CD e gli IAP possessori che conducono direttamente il fondo) è irrilevante non solo l’attribuzione all’area di potenzialità “edificatorie” secondo le indicazioni del PRG del Comune, ma anche l’eventuale classamento catastale che non risulta conforme all’utilizzo del terreno a fini agricoli.
Per il fabbricato rurale è dirimente l’accatastamento
Ciò a differenza di quanto richiesto, sempre in materia di IMU, per la qualifica di “fabbricato rurale strumentale” ex art. 9 comma 3-bis del DL 557/93: secondo la giurisprudenza di legittimità, a tal fine è invece necessario che in Catasto il fabbricato risulti censito nella categoria D/10, o vi sia l’apposizione dell’annotazione di ruralità ex DM 26 luglio 2012 (così, tra le altre Cass. 25 settembre 2024 n. 25595 e la ris. Min. Economia e finanze 16 novembre 2023 n. 4/DF; si veda “Fabbricato rurale con agevolazioni IMU anche per il comproprietario non coltivatore” del 29 gennaio 2025).
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