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La Disoccupazione Agricola 2025 spetta ai lavoratori del settore agro-alimentare che abbiano maturato i requisiti e che siano iscritti agli elenchi dei dipendenti agricoli. Chi non vuole che venga applicata la trattenuta sindacale sull’importo spettante dovrà presentare la domanda online e non tramite patronato.
La domanda per la Disoccupazione Agricola 2025 deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025, in riferimento ai giorni di disoccupazione del 2024.
A chi spetta la Disoccupazione Agricola 2025
La disoccupazione agricola 2025 spetta a:
- operai a tempo determinato
- piccoli coloni
- compartecipanti familiari
- piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di attività agricola con giornate di lavoro autonomo
- operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno
Non spetta a:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto
- gli iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione
- chi ha svolto prevalentemente, nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Requisiti per DD Agricola 2025
Per accedere al sussidio di Disoccupazione Agricola 2025 il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione
- possesso di due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione)
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Calcolo della durata
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo
- i giorni di lavoro in proprio agricolo e non agricolo
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.
- quelle non indennizzabili, quali per esempio per espatrio definitivo
Calcolo dell’importo
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà e viene effettuata per massimo 150 giornate.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’assegno al nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, nonché per le giornate di inattività causata da infortunio o malattia professionale, malattia , gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo (Circolare numero 110 del 17/04/1992).
>> Pagamenti Ds Agricola 2025 <<
Come presentare la domanda
È possibile presentare all’INPS la domanda di DS Agricola esclusivamente in via telematica in una delle seguenti modalità:
- in autonomia attraverso il sito dell’INPS purché il richiedente sia in possesso di SPID/CNS/CIE
Clicca qui per presentare subito la domanda - attraverso gli enti di patronato/caf (ricordiamo che con questa modalità è applicata – anche se non specificata – la trattenuta sindacale al momento della liquidazione dell’indennità. Tale importo varia a seconda del patronato scelto e oscilla in media tra i 100 e i 200 euro. Abbiamo spiegato qui come eliminarla)
Hai sbagliato a presentare domanda? Hai presentato domanda di DS Agricola invece della domanda di Naspi? Niente paura, in questo articolo ti spieghiamo come convertire la tua domanda da DS AGRICOLA a Naspi.
Modalità di pagamento
La Disoccupazione Agricola 2025 viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Può essere richiesto l’accredito sul proprio conto corrente indicando il codice IBAN all’interno della domanda. In alternativa è possibile richiedere il pagamento attraverso bonifico domiciliato in posta, ma questa opzione è sconsigliata in quanto l’importo non verrà liquidato dall’ufficio postale se sarà superiore a 1000 euro.
Il pagamento della disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Detrazioni d’imposta
Con il messaggio n. 271 l’INPS comunica le novità relativamente alla comunicazione per le detrazioni d’imposta:
“Per quanto riguarda la richiesta annuale per le detrazioni di imposta, con messaggio n. 5096 del 20/12/2017 è stato chiarito che i tracciati di presentazione non prevedono più la contestuale richiesta delle detrazioni fiscali, per la quale deve essere, invece, utilizzato il nuovo servizio on-line delle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it“
fonte: INPS
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