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Oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla determinazione del Direttore del G.S.E. S.p.a. n. P20210005287 del 26 febbraio 2021, relativa all’impianto fotovoltaico n. 251722, e della determinazione del Direttore del G.S.E. S.p.a. n. P20210005238 del 26 febbraio 2021, relativa all’impianto fotovoltaico n. 253058, entrambe notificate in data 9 marzo 2021, con le quali è stato disposto, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011 e del DM 31 gennaio 2014, di non ammettere i suddetti impianti alla fruizione dei benefici di cui alla legge 129/2010 e di ammetterli agli incentivi di cui al DM 5 maggio 2011 a partire dal 1° giugno 2011 nella misura di 0,291 €/kWh, rideterminando, per effetto della variazione della tariffa, l’incentivo spettante ed operando la compensazione tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto.
I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti: La Società ricorrente, proprietaria di due impianti fotovoltaici (nr. 251722 e nr. 253058) installati in località Marcione – Castiglione di Garfagnana (LU), al fine di accedere alle tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007 (0,3460 €/kWh), con distinte comunicazioni, pervenute al GSE entro il 31/12/2010, significava la conclusione dei lavori di installazione dei predetti impianti, allegando la prevista asseverazione a firma di tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle normative.
Con comunicazioni, rispettivamente del 10/11/11 e del 20/11/11, il GSE riconosceva la tariffa incentivante nella misura richiesta di 0,3460 €/kWh, stipulando le conseguenti convenzioni e dando inizio ai versamenti degli incentivi. Con lettera del 21/3/2018, il GSE comunicava l’avvio del procedimento di verifica, disponendo l’effettuazione di un sopralluogo presso gli impianti, mediante società incaricata, in data 28/3/2018; In esito al procedimento di verifica il GSE, rilevata –dal confronto della documentazione fotografica inviata nel 2010 e quella dello stato dei luoghi assunta al momento del sopralluogo nel marzo 2020 – l’assenza al momento della conclusione dei lavori dei cavi di potenza afferenti al sezionatore del quadro parallelo stringhe o string box e –solo per uno dei due impianti- l’assenza di cavi solari fascettati sulla struttura di ancoraggio, comunicava, in applicazione dell’art.42 comma 3 D.Lgs. 28/2011, la decadenza dai benefici ex legge 129/2010, nel contempo facendo salva l’ammissione degli impianti agli incentivi di cui al DM 5 maggio 2011 (tariffa 0,291 €/kWh), sussistendone i requisiti, e, per l’effetto, disponendo il ricalcolo sulla base della minor tariffa ed il recupero delle maggiori somme erogate mediante compensazione di tutti i crediti maturati dalla IM nei confronti del GSE.
La IM Energia s.r.l., nel ricorso di primo grado, ha articolato quattro motivi (estesi da pagina 3 a pagina 8): I- Violazione/falsa applicazione di legge: art. 56, commi 7-8, D.L. 76/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n.120/2020; art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.241; eccesso di potere: omessa motivazione; II- Eccesso di potere: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza/difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà della motivazione. -Violazione/falsa applicazione di legge: art. 1 septies, D.L. 105/10, conv. con modificazioni dalla Legge n.129/2010; articoli 1-5, DM 19/2/2007. -Violazione dell’articolo 1, comma 3, DM 31/1/2014 e della legge n. 241/90; III- Violazione/falsa applicazione di legge: art. 49, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.; DM 31 gennaio 2014 (art.11). Eccesso di potere: motivazione illogica; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto manifesta ingiustizia; disparità di trattamento; IV- Sui provvedimenti di compensazione: illegittimità derivata. Violazione del principio di buona fede contrattuale (art.1375 c.c.).
L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 6397 del 18 maggio 2022 ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, e compensato le spese di lite.
Avverso la decisione ha interposto appello la IM Energia s.r.l., articolando cinque motivi (estesi da pagina 9 a pagina 35), che possono riassumersi nei termini seguenti: Errores in iudicando: Violazione/falsa applicazione di legge: art. 56, commi 7-8, D.L. 76/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n.120/2020; art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.241; eccesso di potere: omessa motivazione in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi essendo stati adottati oltre il termine ragionevole di 18 mesi, applicabile in virtù dell’art. 42, del d.lgs. n. 28 del 2011, novellato dall’art. 56 del d.l. n. 76 del 2020 come convertito, e senza alcuna ponderazione comparativa delle ragioni di interesse pubblico in relazione agli interessi del destinatario dell’atto di ritiro.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Barchiesi Simona – QLT Law & Tax; Romano Nicola – QLT Law & Tax;
Studi Legali: QLT Law & Tax;
Clienti: Gse – Gestore dei Servizi Energetici;
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