Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): c’è diritto ai benefici e alle agevolazioni conseguenti al riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104?
La legge 104 garantisce specifiche agevolazioni alle persone che soffrono di disabilità, evitando così la loro emarginazione all’interno del contesto lavorativo e sociale. Non esiste un elenco di patologie che conferisce automaticamente il diritto alla sua attribuzione: la valutazione è rimessa alla commissione medico-legale riunita presso le sedi territoriali dell’Inps. Con il presente articolo cercheremo di rispondere al seguente quesito: chi soffre di dislessia ha diritto alla legge 104?
Si tratta di una domanda molto diffusa in rete, che interessa soprattutto i genitori di bambini che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e che, nelle ipotesi più gravi, avrebbero bisogno di un insegnante di sostegno per non rimanere indietro rispetto al resto della classe. Con la dislessia sia ha diritto alla legge 104? Approfondiamo l’argomento.
Cos’è la dislessia?
La legge (8 ottobre 2010, n. 170) definisce la dislessia come il disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
La dislessia, poiché si manifesta sin da bambini, può causare una seria compromissione nell’apprendimento scolastico.
Chi è dislessico ha diritto alla legge 104?
Chi è dislessico non ha diritto alla legge 104, a meno che non si tratti di una forma particolarmente grave oppure non si cumuli ad altri disturbi specifici dell’apprendimento (come la disgrafia, la disortografia e la discalculia), ostacolando così la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita.
In buona sostanza, la dislessia non è un disturbo talmente grave da giustificare, di per sé, il riconoscimento di una disabilità certificata ai sensi della legge 104; chi ne soffre, infatti, solitamente non corre un rischio di emarginazione lavorativa e/o sociale.
Ciò in quanto la dislessia – così come gli altri disturbi specifici dell’apprendimento – lascia inalterata ogni altra capacità cognitiva. In altre parole, la dislessia non è una disabilità intellettiva.
Secondo la legge 104 (art. 3), è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Spetta dunque alla commissione medico-legale effettuare una valutazione concreta di caso in caso, verificando l’impatto della dislessia sull’inserimento scolastico, sociale e/o lavorativo della persona che è affetta da tale disturbo specifico dell’apprendimento.
Quali sono i diritti di chi è dislessico?
Le persone dislessiche possono beneficiare di determinate agevolazioni a prescindere dal riconoscimento della 104.
Innanzitutto, esiste una specifica legge (8 ottobre 2010, n. 170) in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico.
Secondo questa normativa, agli studenti con DSA le scuole garantiscono:
- l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
Il diritto all’insegnante di sostegno è invece subordinato al riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104.
Per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici per chi ha una certificazione DSA, è prevista una detrazione al 19% della spesa sostenuta.
Ulteriori agevolazioni per chi soffre di dislessia o di altri disturbi specifici dell’apprendimento possono derivare dal riconoscimento di un certo grado di invalidità, come ad esempio l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario e delle protesi e ausili necessari per fronteggiare il disturbo.
I permessi di lavoro retribuiti sono invece subordinati al riconoscimento della disabilità grave ai sensi della legge 104; circostanza questa piuttosto rara atteso che la gravità è ammessa dalla commissione medica solo se il soggetto – a causa della ridotta autonomia personale – necessiti di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (art. 3, comma 3).
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