E se la celebrazione dei consuntivi 2024 delle Entrate fosse solo giustificata dalla performance sorprendente di un modello di contrasto all’evasione fiscale geneticamente inadeguato a contrastarla?


E se la celebrazione dei consuntivi 2024 dell’Agenzia delle entrate (26,3 miliardi, “1,6 miliardi in più rispetto al 2023 (+6,5%) – il risultato più alto di sempre”) fosse solo giustificata dalla performance sorprendente (ma logica, dato il contesto di slealtà fiscale esagerata) di un modello di contrasto all’evasione fiscale geneticamente inadeguato a contrastarla? Assunto come postulato che l’efficacia del sistema di controllo fiscale è attestata dal suo effetto deterrente (cioè, tanto più è concreto il rischio di essere beccati e di essere costretti a pagare quel che si deve con sanzioni ed interessi, tanto più si è dissuasi dal frequentare il mercato del “nero”), dopo circa un quarto di secolo di contrasto all’evasione fiscale (l’Agenzia delle entrate è operativa dal 2001) – di promozione della spontanea tax compliance, i consuntivi di cassa del contrasto all’evasione fiscale dovrebbero risultare contenuti e stabilizzati perché l’effetto deterrenza di un efficace sistema di controllo fiscale impone la tax compliance. L’Istat spiega che i Direttori delle entrate hanno sviluppato un modello di contrasto all’evasione fiscale (sempre confermato dai Governi e mai rivalutato in più di un quarto di secolo) storicamente inadeguato a contrastarla (ad evidente insufficiente effetto deterrenza). Gli esercizi scolastici sui dati ufficiali di fine 2023, scomponendo il Pil ufficiale nella quota di Pil emerso che paga tasse e contributi e di Pil free tax che non paga tasse e contributi, evidenziano un gap continuativo e costante tra Pil ufficiale e Pil emerso, cioè, attestano che i Direttori delle entrate stanno ancora inseguendo l’evasore fiscale cioè, non sono ancora riusciti a ridurre la quota di Pil free tax – di imponibili fiscali occultati impunemente al fisco.

Da più di un quarto di secolo, i Governi impegnano i Direttori delle entrate nella caccia agli imponibili fiscali occultati al fisco senza mai mettere in discussione il loro modello di contrasto all’evasione fiscale. L’Atto di indirizzo 2025-2027 del Mef, datato 4.2.2025, impegna l’Agenzia delle entrate a “promuovere un fisco trasparente a sostegno della crescita economica e ad adottare iniziative volte a una crescente produttività operativa in funzione dell’obiettivo strategico dell’amministrazione finanziaria di migliorare la propensione all’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e di ridurre il tax gap. Per aumentare il gettito derivante dall’attività di prevenzione e contrasto sarà potenziato il sistema informativo della fiscalità e l’interoperabilità delle banche dati. Il patrimonio informativo a disposizione dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto della riservatezza dei dati dei contribuenti, contribuisce a garantire la conoscenza delle basi imponibili potenziali, ivi comprese quelle immobiliari, allo scopo di ridurre, attraverso l’analisi del rischio, l’asimmetria informativa che agevola i fenomeni evasivi e, quindi, rendere più efficace l’azione di controllo e di riscossione dei crediti tributari accertati”. Semplificando, i Direttori delle entrate sono incaricati di disciplinare la raccolta della documentazione (degli attestati-delle attestazioni fiscali) di ogni trasferimento di denaro tra contribuenti per impedire che non venga pagato (che venga evaso) il dovuto correlato tributo e di tenere memoria di tutti i trasferimenti di denaro che hanno raccolto per impedire che una delle controparti del trasferimento di denaro si dimentichi di inserire un incasso nella dichiarazione annuale (diminuisca gli incassi – gli imponibili soggetti a tassazione) o inserisca un costo indebito (diminuisca il totale degli imponibili fiscali soggetti a tassazione). 

Da più di un quarto di secolo, i Direttori delle entrate, per adempiere al compito assegnato, si sono attrezzati per raccogliere dai contribuenti gli attestati – le attestazioni fiscali riferiti ad ogni specifico tributo e per memorizzarli-incrociarli-frullarli allo scopo di impedire che una delle controparti nasconda al fisco il trasferimento di denaro. I Governi continuano a disporre l’ampliamento dei tributi da assoggettare a controllo (anche l’Atto di indirizzo 2025-2027 del Mef amplia la raccolta di attestati prevedendo “l’introduzione di un Codice Identificativo Nazionale – CIN per gli immobili soggetti a locazione breve a finalità turistica, il collegamento tra le informazioni derivanti dai pagamenti elettronici e dalla registrazione dei corrispettivi, la correlazione tra la deducibilità delle spese sostenute per trasporti, alberghi e ristoranti e i pagamenti tracciabili, incluso l’utilizzo dei cd. bonifici parlanti”). I Direttori delle entrate disciplinano cosa – come i contribuenti che trasferiscono denaro devono trasmettere e provvedono alla raccolta-alla gestione dei sempre più attestati di movimentazione di denaro trasmessi dai contribuenti. Provvedono all’incrocio-al riscontro degli attestati fiscali raccolti (l’incasso-il pagamento dichiarato da un contribuente deve essere riscontrato con il contribuente controparte) in automatico se la disciplina prevede che le due controparti trasmettano attestati (e, in caso di discordanza, inviano al contribuente le lettere di compliance invitandolo a giustificare o sanare) o producendo annualmente alla controparte gli importi da confermare (le precompilate) che, a loro volta, producono, in caso di discordanza, lettere di compliance-di invito a giustificare-a sanare. L’Atto di indirizzo 2025-2027 del Mef spiega che “il potenziamento dello strumento delle lettere di compliance punterà a favorire l’emersione delle basi imponibili ai fini dell’IVA e delle imposte dirette” e, con riferimento alla dichiarazione dei redditi precompilata, segnala che “l’obiettivo è quello di aumentare la diffusione di questo strumento, fino a una sua progressiva generalizzazione, in modo tale che, nel corso del tempo, possa diventare lo strumento ordinario per la fruizione e la presentazione della dichiarazione, sia per dipendenti e pensionati, sia per imprese e professionisti” ed impegna ad “incrementare il numero di modelli di dichiarazione precompilati trasmessi direttamente dai contribuenti ed a consolidare quelli scaricati dai loro intermediari perché significativamente apprezzabili in termini di riduzione dei tempi e dei costi di reperimento delle informazioni rilevanti per il completamento della dichiarazione e l’effettuazione dei connessi pagamenti”. I dettagli dei risultati 2024 confermano l’indiscutibile impegno dei Direttori delle entrate.

Un indiscutibile (e costoso) impegno che non riesce comunque a ricondurre al fisiologico neanche l’evasione dei tributi oggetto di particolare sorveglianza come evidenzia la più recente Relazione del 7.10.2024 indicando un tax gap iva (il divario tra gettito teorico e gettito effettivo) continuativamente consistente (17,8 miliardi nel 2021 con una media di 26,8 miliardi nel periodo 2017-2021) e come segnalano, il 5.1.2025, le proiezioni della Commissione europea sul tax gap iva indicando che nel 2023 l’evasione dell’iva in Italia è tornata a salire, raggiungendo il 14,74% del gettito teorico stimato (nel 2022 e nel 2021 lo stesso dato è, rispettivamente, del 10,6% e del 10,9%). Cioè, nonostante la raccolta degli attestati fiscali finalizzata ad impedire l’evasione di uno specifico tributo e l’esistenza di procedure pienamente operative per impedire che venga evaso, permane un’evasione fiscale consistente e continuativa perché i Direttori delle entrate raccolgono ed incrociano solo gli attestati fiscali che il contribuente emette-trasmette e, pur frullandoli applicando tecniche evolute di analisi di rischio, non riescono a determinare quali-quanti attestati fiscali non sono stati emessi e/o trasmessi. Cioè il modello di contrasto al “nero” sviluppato dai Direttori delle entrate, fondato sulla strategia di intercettare il “nero” facendoselo comunicare-riscontrandolo (raccolta e incrocio di attestati fiscali) e facendoselo sanare (lettere di compliance – precompilate) confidando che almeno una delle controparti del trasferimento di denaro emetta-trasmetta l’attestato fiscale disposto dalla burocrazia fiscale e lo compili con l’importo giusto – senza falsarlo, intercetta solo i contribuenti che presentano dichiarazioni fiscali incoerenti con gli attestati trasmessi (una dichiara l’uscita di denaro e l’altra non dichiara l’entrata o viceversa) ma non riesce, anche frullando il “patrimonio informativo” raccolto con le più evolute tecniche di analisi di rischio, ad intercettare i contribuenti che non hanno emesso-trasmesso attestati (nessuno trasmette gli attestati del “nero”) concordando di non emettere – non trasmettere attestati o di emetterli-trasmetterli con importo falsato o semplicemente regolando in contanti (cioè i Direttori delle entrate non riescono a contrastare il “nero” perché hanno sviluppato un impianto che non riesce ad intercettare le pratiche di “nero”). Gli esercizi scolastici confermano l’inefficacia del modello di contrasto al “nero” segnalando che, rispetto al 2010 (data di variazione dei criteri Sec10 per la determinazione del sommerso), nonostante l’impegno nel contrastare il sommerso (e-fattura / registratori di cassa fiscalmente idonei), l’ultimo sommerso economico in rapporto al Pil risulta inferiore di circa il 2% ma in valore assoluto risulta superiore di oltre il 7% cioè il “noe” free tax – gli imponibili complessivi occultati al Fisco sono cresciuti.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

I numeri suggerirebbero al Neodirettore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, di impegnarsi a revisionare il modello di contrasto al “nero” perché raccogliendo solo gli attestati fiscali che il contribuente trasmette è geneticamente inadeguato a contrastarlo. Infatti, non raccoglie i trasferimenti di denaro non disciplinati dalla burocrazia fiscale (non vengono emessi attestati fiscali), non può contrastare il “nero” (il contribuente non comunica quel che ha regolato in “nero” e non si autodenuncia per le frodi), appiccica immeritate etichette di contribuente al di sopra di ogni sospetto ai contribuenti che occultano-falsano impunemente gli imponibili fiscali concordando di non emettere-non trasmettere attestati fiscali o di emetterli-trasmetterli con importi opportunamente falsati o semplicemente regolando in contanti (notoriamente il pagamento in contanti non prevede necessariamente l’emissione di attestato-di scontrino ma viene barattato con lo sconto di pronta cassa) ed il gettito fiscale (richiamato nel consuntivo 2024 come “Gettito spontaneo relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate”) è prevalentemente assicurato dai sostituti d’imposta che infilano la manina nella busta paga-pensione prima che venga consegnata (senza peraltro avere certezza che il sostituto d’imposta non bari, ad eccezione dell’Inps se non sbaglia).





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