Controlli velocità strade Ferrara e provincia


Ferrara La Polizia stradale ha programmato i servizi di controllo della velocità per la settimana corrente, da oggi (24 febbraio) a domenica 2 marzo. L’obiettivo finale è quello di svolgere un’attività preventiva oltre che repressiva, affinché si diffonda nell’opinione pubblica il convincimento che i comportamenti imprudenti vanno evitati non per il timore di un eventuale sanzione, quanto piuttosto per le conseguenze che possono derivare in caso di incidente stradale causato dalla violazione della norma.

Giorno e strada I controlli con velox mobili saranno effettuati giovedì 27 febbraio in: Superstrada Ferrara-Porto Garibaldi, Ss Romea, Ss16 Adriatica e Ss 495 di Codigoro. Sulle medesime strade i controlli avverranno anche nella giornata di sabato 1 marzo. 

Sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di superamento del limite di velocità
massimo imposto dall’ente proprietario della strada.

  1. Chiunque (…) supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173 (articolo 142 comma 7 CdS).
  2. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694 (articolo 142 comma 8 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 3 punti (i punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).
  3. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 a Euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (…). (articolo 142 comma 9 CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi (…). (articolo 142 comma 12 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 6 punti (i punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).
  4. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 845 a Euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi (…). (articolo 142 comma 9bis CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente (…). (articolo 142 comma 12 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 10 punti (i punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).
  5. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9bis sono commesse alla guida di uno dei seguenti veicoli, le sanzioni ivi previste, sono raddoppiate: autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 (esplosivi); autotreni, autoarticolati e autosnodati; autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t.; autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t.; autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (a seguito di apposita autorizzazione); mezzi d’opera.

L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. (…). (articolo 142 comma 11 CdS). Le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di superamento del limite di velocità massimo imposto dall’ente proprietario della strada; dal 08.08.2009, nella fascia oraria
dalle 22 alle 07, sono aumentate di un terzo (1/3). Con la pubblicazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dal 21.08.2013 sono entrate in vigore le disposizioni che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada solo se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Lo sconto del 30 per cento NON si applica a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito e alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.



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