Focus sulle indennità aggiuntive nella procedura di esproprio – Associazione Segretari Comunali e Provinciali


 

La Corte di Cassazione fornisce, nuovamente, utili chiarimenti per la definizione (e distinzione) delle indennità aggiuntive da corrispondere nell’ambito del procedimento di esproprio.

I riferimenti normativi principali sono gli artt. 37, 40 comma 4 e 42 del D.P.R 327 del 2001, e ricordiamo che l’originaria disposizione dedicata alle indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori diretti, in caso di espropriazione dei beni è l’art. 17 della legge 22/10/1971, n. 865.

E’necessario tener ben presente la distinzione già operata dalla Corte di Cassazione nel 2017, tra i soggetti terzi che coltivano il terreno del proprietario (fittavoli, mezzadri ecc…), rispetto al caso del proprietario coltivatore diretto.

Per il proprietario-coltivatore diretto, infatti, l’indennità aggiuntiva confluisce nella base di calcolo della somma dovuta dall’autorità espropriante (indennità di esproprio) accrescendone l’ammontare a titolo di ristoro complessivo sia per la perdita del bene oggetto di esproprio, sia per la perdita dell’attività di coltivatore diretto sul bene stesso;  mentre coloro che coltivano l’area ma non ne sono proprietari, invece, dovranno agire autonomamente e separatamente dal proprietario espropriato, per ottenere l’indennità aggiuntiva a compensazione della perdita del fondo su cui esercitavano l’attività agricola.

Gli articoli 37 comma 9, 40 comma 4 e 42 del d.P.R 327 del 2001, non innovano la precedente normativa, ma ne specificano i contenuti che proviamo a schematizzare:

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1)     Esproprio di area edificabile seppur utilizzata a scopi agricoli.

L’ indennità aggiuntiva spetta solo al proprietario – coltivatore diretto a titolo principale con la forma e con le modalità di calcolo descritta in precedenza.

 

2)     Esproprio di area non edificabile.

In questo caso l’indennità aggiuntiva (sempre con le medesime modalità di computo prima indicate e nell’ambito del giudizio di stima per quantificare l’indennità di esproprio) spetterà al proprietario del fondo sia in qualità di coltivatore diretto ma anche di imprenditore agricolo a titolo principale.

 

3)     Coltivatore diretto diverso dal proprietario del fondo da espropriare (edificabile o non edificabile).

Nel caso in cui il fondo si coltivato da un fittavolo, mezzadro o altro compartecipante, a questi spetta una indennità aggiuntiva per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, che lo costringe ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

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Va specificato che in questa ipotesi, l’indennità aggiuntiva è autonoma e distinta da quella da riconoscere al proprietario del fondo e soprattutto non è automatica conseguenza del procedimento di esproprio.

L’autorità espropriante dovrà verificare con puntualità la presenza dei presupposti che ne giustificano la debenza e la liquidazione.

L’art 42 comma 2 infatti ci dice tale indennità oltre ad essere è determinata ai sensi dell’art. 40, comma 4, è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato; pertanto è necessario l’iniziativa del fittavolo, mezzadro o compartecipante che dovrà dimostrare l’esistenza del proprio titolo.

L’Autorità espropriante a mezzo dei propri uffici dovrà invece svolgere apposita istruttoria acquisendo:

·       Il contratto di affitto del fondo agricolo regolarmente registrato che dimostri che l’area era coltivata da almeno un anno a far data dal momento della dichiarazione la pubblica utilità;

·       Ammettere al contraddittorio anche il fittavolo, mezzadro, compartecipante per una più completa redazione del verbale di immissione in possesso dell’area oggetto della procedura esproprio;

·       Acquisire ogni altra documentazione utile comprovante la qualifica di coltivatore diretto che attraverso la coltivazione del fondo con prevalenza di lavoro proprio e della propria famiglia, tragga i mezzi di sostentamento per sé e per i propri familiari, evidenziando a tal proposito che la presenza di contoterzisti di cui potrebbe avvalersi il coltivatore diretto fittavolo, mezzadro sul fondo oggetto di esproprio potrebbe far venir meno il presupposto del carattere diretto e personale dell’affittuario coltivatore diretto.

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