Conversione del DL Milleproroghe 2025


Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025è stata pubblicata le Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del DL 27 dicembre 2024 n. 202 ( cd. Milleproroghe ) [ TESTO COORDINATO ].

Per quanto riguarda il lavoro, il provvedimento conferma innanzitutto quanto previsto dal decreto in materia di contratti a tempo determinato. 

Contratti a termine – Viene, infatti, spostata al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) la possibilità di sottoscrivere contratti di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi, per “ esigenze di natura  tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti “ (articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’articolo 14, comma 4, D.L. n. 202/2024) nel caso in cui  la contrattazione collettiva non abbia previsto una propria casistica ( art. 19, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2025 ) [ Milleproroghe: Contratti a termine , causale individuata tra le parti utilizzabile fino al 31.12.2025 ].

Obblighi contributivi PA – Inoltre, per quel che concerne le pubbliche amministrazioni viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PA (articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 202/2024) e in favore di collaboratori coordinati e continuativi (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 202/2024) [ Milleproroghe : Prescrizione dei contributi previdenziali della PA sospesa per tutto il 2025 ]

Assemblee societarie da remoto – E’ stato inserito in sede di conversione l’ art. 3, comma 14-sexies con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di svolgere, in deroga alle disposizioni statutarie, assemblee societarie con procedure semplificate a distanza.

Numerose sono anche le novità in ambito fiscale inserite durante l’ iter di conversione del provvedimento :

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Riammissione rottamazione-quater I commi 1 e 2 dell’a rt. 3-bis, inseriti nel corso dell’ iter parlamentare, riaprono i termini per la rottamazione-quater (  articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 ) per i contribuenti, che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, secondo  le modalità che andranno comunicate dall’ Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall’ entrata in vigore delle Legge di conversione. Il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà effettuato alternativamente in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Nuovo calendario fiscale e scadenze – Per il 2025, second quanto previsto ai commi 3-5 dell’art. 3-bis, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo 2025. Inoltre sono rinviate dal 15 al  30 aprile 2025 il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; data entro la quale saranno disponibili anche i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA di cui all’ art. 9-bis del D.L. N. 50/2017 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.lgs. n. 13/2024.

Rendicontazione di sostenibilità – Con la conversione in Legge, ai commi 14-bis e 14-ter dell’ art. 3, viene introdotta una disciplina transitoria che consente ai revisori di rilasciare attestazioni di conformità per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, a condizione di aver acquisito almeno cinque crediti formativi specifici nelle materie legate alla rendicontazione di sostenibilità. Viene inoltre prorogata la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.

Credito di imposta ZES – I commi da 14-octies a 14-decies, sempre dell’articolo 3, prorogano il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’ articolo 13 del D.L. n. 60/2024, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. I credito spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZLS, in relazione a progetti di investimento realizzati dal 1.01.2025 al 15.11.2025 relativi all’acquisto di macchinari , impianti e attrezzature, nonché terreni funzionali all ampliamento di immobili strumentali agli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate.

Credito d’imposta Transizione 5.0 – Con il comma 1-quinquies dell’articolo 13, inserito nel corso dell’esame parlamentare, si interviene sulla disciplina del credito di imposta Transizione 5.0. In particolare, si aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell’ articolo 38 del D.L. n. 19/2024, al fine di chiarire che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Viene mantenuta la spettanza dell’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che da questa data al 31 dicembre 2025 investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici. Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, rideterminati dall’articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025):
•    35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
•    5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. 

Proroga divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari – L’esame parlamentare ha prorogato ulteriormente il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. Mentre secondo il testo originario del decreto Milleproroghe, il divieto era valido fino al 31 marzo 2025, il testo finale lo estende fino al 31 dicembre 2025. Proroga divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari L’esame parlamentare ha prorogato ulteriormente il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. Mentre secondo il testo originario del decreto Milleproroghe, il divieto era valido fino al 31 marzo 2025, il testo finale lo estende fino al 31 dicembre 2025.

Obbligo assicurativo per danni catastrofali – Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per danni catastrofali, la legge di conversione si muove su due fronti. Nel corso dell’esame parlamentare, infatti, il termine per la stipula delle polizze anti-calamità, è stato posticipato al 31 dicembre del 2025 solo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, mentre nessuna proroga è arrivata per tutte le altre imprese, per le quali quindi l’obbligo resta fissato al 31 marzo 2025.  Si ricorda che la polizza assicurativa dovrà:

1.       riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Al riguardo si segnala che, secondo quanto specificato dall’ articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024, l’obbligo assicurativo concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;

Contabilità

Buste paga

 

2.       coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Crediti d’imposta e contributi a fondo perduto settore turismo – L’articolo 14, comma 1, interviene sulla disciplina della misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche”, prevista dal PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2), prorogando al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione degli interventi agevolati. La misura, gestita da Invitalia e attuata con Avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, riconosce un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche per interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture; imprese turistiche, con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione. A cura di WST Law & Tax.



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