la nuova Convenzione ONU sul cybercrime


[1]G. Falcone, Intervista, in L. Galluzzo – F. La Licata – S. Lodato (a cura di), Rapporto sulla mafia degli anni Ottanta, Palermo, 1986: “la mafia, vista attraverso il processo Spatola, mi apparve un mondo enorme, smisurato, inesplorato (…) nelle carte del processo Spatola era racchiusa una grande realtà da decifrare. Per venirne a capo, adoperai strumenti che già esistevano ma che pochi avevano sufficientemente utilizzato. Un esempio: ma bastava indagare a Palermo, in Sicilia, in Italia? Se la polizia sequestra qui un carico di stupefacenti destinato agli USA – mi chiesi – perché non andare in USA a studiare gli effetti collaterali di quella operazione riuscita?”.

[2]Così F. Spiezia, Minaccia cibernetica e nuovi paradigmi della cooperazione giudiziaria internazionale: Il ruolo di Eurojust, in Sistema penale, 14 luglio 2023.

[3]G. De Kerchove, intervento nel Justice and Home Affairs (JHA) Council meeting del 6 e 7 giugno 2019.

[4]N. Gratteri – A. Nicaso, Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta, Milano, 2023.

[5]L. Ludovici, I criptofonini: sistemi informatici criptati e server occulti, in Penale diritto e procedura, Rivista trimestrale, 2023, 3, 417-418.

[6]Cfr. il panorama tracciato da S. Ragazzi – F. Spiezia, Decifrare, acquisire e utilizzare le comunicazioni criptate in uso alla criminalità organizzata: uno sguardo europeo, in attesa del count-down italiano, in Sistema penale, 26 febbraio 2024.

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[7]V. le sentenze del 29 febbraio 2024, n. 23755 e n. 23756.

[8]V. la sentenza del 30 aprile 2024 della Grande Sezione nel caso M.N., su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Berlino.

[9]L. Ludovici, op. cit., 417.

[10]Cfr. A Balsamo – A. Mattarella, La Convenzione di Palermo a vent’anni dalla sua entrata in vigore: nuove sfide e nuove prospettive, in Il diritto penale della globalizzazione, 2023, 2, 147 ss.

[11]G. Spangher, Il futuro ci ha raggiunto, Prefazione a S. Aterno – F. Cajani – G. Costabile – D. Curtotti, Cyber forensics e indagini digitali. Manuale tecnico-giuridico e casi pratici, Torino, 2021.

[12]Cfr. la Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati in vista di un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale, COM(2019) 70 final.

[13]F. Spiezia, Minaccia cibernetica e nuovi paradigmi della cooperazione giudiziaria internazionale: il ruolo di Eurojust, in Sistema penale, 14 luglio 2023.

[14]G. Di Paolo, La circolazione transfrontaliera delle prove elettroniche, in Penale diritto e procedura, 2024.

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[15]G. Di Paolo, op. cit.

[16]Cfr. Conventions on cybercrime: The Budapest Convention and the draft UN treaty, in www.coe.int.

[17]Cfr. il comunicato stampa del 9 agosto 2024 del portavoce del Dipartimento di Stato USA.

[18]Precisamente, il par. 1 dell’art. 15 della Convenzione di Budapest è così formulato: “1. Ogni Parte deve assicurarsi che l’instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri e delle procedure previste in questa sezione siano soggette alle condizioni e alle tutele previste dal proprio diritto interno, che deve assicurare un’adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1950 per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che deve considerare il principio di proporzionalità”.

[19]Il testo del par. 2 dell’art. 15 della Convenzione di Budapest è il seguente: “Quando sia il caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e tutele devono includere, fra l’altro, una supervisione giudiziaria o altra supervisione indipendente, i motivi che giustifichino l’applicazione, e la limitazione dell’ambito di operatività e della durata del potere o procedura”.

[20]Il par. 3 dell’art. 15 della Convenzione di Budapest stabilisce quanto segue: “3. Nella misura in cui ciò sia rispondente all’interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte deve considerare l’impatto dei poteri e delle procedure di questa sezione sui diritti, le responsabilità e gli interessi legittimi dei terzi”.

[21]Il Secondo Protocollo introduce, inoltre, procedure volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità dei diversi Stati ai fini della divulgazione di dati informatici memorizzati, procedure relative all’assistenza giudiziaria di emergenza, disposizioni sulle videoconferenze, sulle squadre investigative comuni e sulle indagini congiunte.

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[22]Sul punto v. il Background paper preparato dal Segretariato per il Working Group on International Cooperation riunitosi a Vienna nei giorni 7-8 luglio 2020 sul tema: The use and role of joint investigative bodies in combating transnational organized crime.

[23]In questo senso assumono una speciale rilevanza i principi affermati da Cass., Sez. V, n. 18837 del 2024, Rv. 286518, che ha evidenziato che “le Convenzioni delle Nazioni Unite obbligano gli Stati Parte (tra cui l’Italia) a prendere, nella maggiore misura possibile nell’ambito del proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per permettere la confisca dei proventi di reato derivanti dai delitti da esse previsti, tra i quali rientra la corruzione (art. 12 della Convenzione di Palermo e dell’art. 31 della Convenzione di Merida). Ne consegue che l’applicazione della confisca di prevenzione a tutti i diritti aventi natura patrimoniale che scaturiscono da contratti derivati o ottenuti, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di reati di corruzione, costituisce il portato di un obbligo di interpretazione della normativa interna in senso conforme alle norme sulla confisca e sul suo oggetto contenute nelle predette Convenzioni internazionali, sicuramente idonee, per il loro specifico carattere precettivo, ad assumere la valenza di parametri interposti in relazione all’art. 117 Cost.”. È stata così accolta “una interpretazione convenzionalmente conforme del concetto di provento di reato, resa obbligatoria dal disposto dell’art. 117 Cost.”.

[24]Cfr. Conventions on cybercrime: The Budapest Convention and the draft UN treaty, in www.coe.int.



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