“È bene che tutti i partiti si fermino sulla soglia di un diritto personalissimo e non coercibile. In Svizzera molti pazienti rinunciano al momento del suicidio, ma sapere di avere un’alternativa al dolore rappresenta, di per sé, una forma di sollievo. Grazie alla nuova legge, dignità e tempistiche certe rafforzano sia l’esigibilità di un diritto già riconosciuto che l’eguaglianza dei pazienti”.
Cosa fa:
La legge votata dal Consiglio Regionale della Toscana dà dignità al paziente, perché annulla la “tortura dell’attesa”. Prima del suo varo, ogni persona che desiderasse esigere il diritto al suicidio assistito doveva spesso attendere una sentenza del Tribunale. Da oggi, esiste un procedimento chiaro e una tempistica ben definita: massimo 37 giorni.
Cosa non fa:
La legge regionale non aggiunge nuovi diritti perché il diritto al suicidio assistito era già vigente ed esigibile in seguito alle Sentenze della Corte costituzionale n.242 del 2019 e n.135 del 2024. La legge regionale – quella toscana è la prima in Italia – chiarisce le procedure, ma al suicidio assistito potevano accedere le persone anche prima della legge in tutte le Regioni. Anzi, i Tribunali hanno già richiamato alcune ASL per i ritardi o, addirittura, la mancata erogazione.
I pilastri costituzionali: perché è bene che i partiti facciano un passo indietro
Il diritto al suicidio assistito, riconosciuto dalla Corte costituzionale, si incentra sui primi due diritti della Costituzione: la sovranità e l’eguaglianza. Il popolo è sovrano (art.1) perché gli individui che lo compongono lo sono. E gli individui sono uguali (art.2): da qui ‘l’assistenza’ che permette, a tutti coloro per i quali è riconosciuto il diritto, di accedervi egualmente, con procedure dignitose, senza dolore e con la gratuità del trattamento.
“Il suicidio non è un reato, ma una scelta personalissima nella quale non è lecito introdurre condizionamenti di nessun tipo – spiega Pasquale Giuseppe Macrì, direttore del Dipartimento di Medicina Legale e Tutela dei Diritti in Sanità Azienda Usl Toscana Sud Est.
“Nella Costituzione – prosegue il professore – quelli della persona sono diritti; quelli della società interessi. Nessuna considerazione politica, sociale o religiosa può offuscare o ridurre i diritti della persona. Diritti la cui difesa rappresenta una missione dei medici e, in particolare, dei medici legali nell’evoluzione che la disciplina sta percorrendo allontanandosi dal tavolo delle autopsie per divenire una medicina di diritti al fianco della persona vivente”.
“Per questo sarebbe opportuno che tutti i partiti facessero un passo indietro, soprattutto quelli che professano valori liberali per i quali esistono ambiti nella vita del cittadino nei quali né lo Stato né la società possono interferire”.
Il diritto in pratica: chi lo può richiedere?
Può richiedere l’assistenza al suicidio la persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale o ne necessiti l’attivazione, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli;
L’iter: chi valuta
Le aziende Unità sanitarie locali (Usl) istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica dei requisiti al suicidio medicalmente assistito nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione. La Commissione è composta da:
- un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
- un medico psichiatra;
- un medico anestesista;
- uno psicologo;
- un medico legale;
- un infermiere;
- uno specialista della patologia che affligge il richiedente.
La Commissione procede alla verifica che il paziente sia stato debitamente informato e che sia in possesso dei requisiti previsti dalle sentenze della Corte costituzionale e richiede un parere al Comitato Etico Aziendale. “In pratica – spiega il dottor Lorenzo Menozzi, coordinatore del Comitato per l’etica nella clinica dell’Azienda Usl Toscana Sud Est – la Commissione valuta gli aspetti tecnici, il Comitato analizza i profili bioetici del singolo caso, per esempio se eventuali fattori esterni, anche modificabili, abbiano avuto un peso nella scelta e se questa sia stata in qualche modo influenzata, valutando attentamente le eventuali situazioni di particolare vulnerabilità.”
La partecipazione alla Commissione e l’assistenza all’autosomministrazione del farmaco per il suicidio sono prestate a titolo volontario dal personale sanitario.
Le tempistiche
Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza la Commissione comunica all’Azienda Usl e la Usl all’interessato/a l’esito della verifica dei requisiti.
In caso di parere favorevole, entro ulteriori 10 giorni, la Commissione procede all’approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
Entro 7 giorni l’azienda Usl assicura, nelle forme previste dal protocollo approvato dalla Commissione, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato.
Entro 37 giorni dalla presentazione dell’istanza la persona che ha richiesto l’assistenza al suicidio potrà, sempre se lo vorrà, soddisfare il proprio diritto.
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