Danno da perdita parentale si presume anche senza convivenza?


Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16/02/2025 (ud. 27/09/2024) n. 3904

IN FATTO

Rilevato che:

La.Su., Ro.Ma. e Ro.An. convenivano davanti al Tribunale di Ravenna Villa Ma. HOSPITAL Spa – che otteneva di chiamare a sua manleva Assicurazioni Generali Italia Spa, Unipol Assicurazioni Spa e Axa Assicurazioni Spa – per ottenerne il risarcimento del danno iure proprio patito per la morte del rispettivo coniuge e padre Romeo Remo Romano Ro.An., il quale, sottoposto presso Villa Ma. a un intervento chirurgico il 14 luglio 2008, per infezione della ferita chirurgica aveva poi subito altri tre interventi, per infine decedere l’8 ottobre 2008; controparte si costituiva resistendo;

il Tribunale, con sentenza n. 14/2013, rigettava la domanda attorea;

le La.Su./Ro.An. proponevano appello, cui resistevano Villa Ma. e le compagnie assicuratrici;

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la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 3 luglio 2020, in parziale accoglimento del gravame, condannava Villa Ma. a risarcire La.Su. nella misura di Euro 192.789,14, oltre gli interessi legali, per la perdita del rapporto parentale con il coniuge; rigettava l’analoga domanda delle figlie “in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre” che sarebbe necessario presentare nella “relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza” – e qui le figlie non vivevano con il padre -; rigettava infine la

domanda di Villa Ma. nei confronti delle compagnie assicuratrici;

Ro.Ma. e Ro.An. hanno proposto ricorso, fondato su un unico motivo. Si è difesa con controricorso la struttura ospedaliera, divenuta nelle more Ma. HOSPITAL Spa; hanno poi depositato memoria sia le ricorrenti sia la controricorrente;

IN DIRITTO

Considerato che:

1. l’unico motivo presentato nel ricorso denuncia violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1223 e 2059 c.c., nonché violazione “dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia”, ex articoli 29,30 e 31 Cost.;

si osserva che Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2019 n. 25774 insegna che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, “solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”; si richiama pure Cass. sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2018 n. 3767 – per cui “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”)”, essendo in tali casi “onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” -, oltre alla non massimata, più recente Cass. sez. 6-3, 28 febbraio 2020 n. 5452;

si sostiene, quindi, che la cessazione della convivenza non significa “porre fine al forte, peculiare e duraturo legame affettivo” dei figli verso i genitori, per cui non sussisterebbe nel caso in esame

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l’asserita carenza probatoria affermata dalla Corte territoriale, che ha dato una sentenza “del tutto priva di motivazione”;

2. l’unico motivo del ricorso è manifestamente fondato;

le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d’appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l’ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”): in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 n. 5769);

3. in conclusione, accogliendosi l’unico motivo del ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione;

va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti nonché di La.Su. e di Ro.An.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

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Dispone l’oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2025.



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